TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2018-07-05, n. 201804482

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2018-07-05, n. 201804482
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201804482
Data del deposito : 5 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/07/2018

N. 04482/2018 REG.PROV.COLL.

N. 02387/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2387 del 2014, proposto da
V C, A C, R C, rappresentati e difesi dall'avvocato V C, con domicilio eletto presso lo studio Pietro D'Angiolillo in Napoli, via Nicola Nicolini, 39;

contro

Ministero della Giustizia non costituito in giudizio;

per l’esecuzione

del giudicato formatosi sul decreto decisorio n.1248/2008 reso dalla Corte di Appello di Napoli III sezione civile.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2018 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Premesso che con il decreto n. 1248 del 22 settembre 2009 – ormai definitivo non essendo stata proposta impugnazione - la Corte d’Appello di Napoli ha condannato il ministero della giustizia al pagamento al dante causa dei ricorrenti, a titolo di equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo, della somma di euro 9.670 e al pagamento delle spese del relativo giudizio a favore del difensore antistatario;

Premesso che con il ricorso all’esame si denuncia che il ministero della giustizia non ha corrisposto quanto spettante e si chiede pertanto che il Tribunale lo condanni al pagamento di quanto dovuto in base al decreto, con nomina sin d’ora di un commissario che si sostituisca all’amministrazione in caso di sua ulteriore inerzia;

Ritenuto che il ricorso, in conformità ai precedenti del Tribunale, sia fondato e vada quindi accolto nei termini che saranno oltre precisati, non avendo l’amministrazione, neppure costituitasi in giudizio, fornito elementi ostativi;

Ritenuto quindi:

a) in relazione alla circostanza che nelle more del processo è entrato in vigore (il primo gennaio 2016) l’art. 1, comma 777, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che richiede quale presupposto dell’ordine di pagamento e della sua esecuzione, anche per i processi in corso, il rilascio all’amministrazione debitrice di una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante “la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi che l’amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo…” - che l’ordine giudiziale di esecuzione del giudicato vada emesso nel rispetto delle modalità legali oggi vigenti e che pertanto l’amministrazione debba procedere al pagamento di quanto dovuto ai ricorrenti previo integrale assolvimento da parte di questi ultimi degli obblighi dichiarativi previsti dalla normativa citata;
in sostanza l’amministrazione provvederà al pagamento entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, qualora gli obblighi dichiarativi siano già stati adempiuti;
in caso contrario il termine di sessanta giorni decorrerà dalla data del compimento degli obblighi stessi;

d) che vada accolta la domanda avente ad oggetto la nomina di un commissario;
quest’ultimo è nominato sin d’ora nella persona di un dirigente amministrativo dell’amministrazione giudiziaria da individuarsi a cura del capo dipartimento dell’organizzazione giudiziaria presso il Ministero della Giustizia;
il commissario, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente) e previa verifica dell’effettivo intervenuto integrale assolvimento degli obblighi di comunicazione, darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Il compenso del commissario ad acta rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, ai sensi del comma 8 dell’art. 5- sexies (Modalità di pagamento) della legge 24 marzo 2001 n. 89, così come inserito dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208 del 2015;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi