TAR Brescia, sez. I, ordinanza cautelare 2016-09-01, n. 201600563
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Pubblicato il 01/09/2016
N. 00563/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00921/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 921 del 2016, proposto da:
Azienda Agricola Cornetti Alessandro &F.Lli, Società Agricola Cavalli Antonio e Alessandro, Allevamento Molesine di Martani L &C. Ss, Pelizzari Giorgio e Angiolino Ss, C A &L Ss, G S &C. Ss, Rosa Maria Ved. Blli di Blli Enrico e Eugenio, Albini Giorgio e Leonardo Ss, Bio Aldo e Francesco Ss, Zambelli Giuseppe e Figlio Valter Ss, Rubessi Morena, Azienda Agricola Bazzoli Giacomo, Cooperativa Produttori Latte dei Colli Storici Soc. Coop. Agricola, in persona dei legali rappresentanti p.t., tutte rappresentate e difese dagli avvocati M L e P S e domiciliate in Brescia, ex art. 25 cpa, presso la Segreteria del T.A.R., via Carlo Zima, 3;
contro
Regione Lombardia, rappresentata e difesa dagli avvocati Sabrina Gallonetto e Marinella Orlandi, con domicilio eletto in Brescia presso l’avv. Donatella Mento, via Cipro, 30;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- delle comunicazioni emesse dalla Regione Lombardia con cui è stato disposto il “Prelievo
supplementare e relativo interesse dovuto per il periodo 2014/2015 ed intimazione di pagamento ai sensi dell’art. 1 comma 9 della Legge 119/2003” per un importo complessivo di €uro 4.250.136,70 oltre interessi, notificati ai ricorrenti tutti, tra il 17 maggio 2016 e 27 maggio 2016;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 agosto 2016 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso:
- che, con ricorso sub R.G. 2317/2015 sono stati impugnati gli atti con cui è stato comunicato ai ricorrenti il prelievo supplementare dagli stessi dovuto;
- che l’istanza cautelare presentata nell’ambito di tale giudizio è stata rigettata, con ordinanza confermata in secondo grado, in ragione del fatto che i ricorrenti sono risultati essere produttori non in regola con i versamenti del prelievo supplementare stesso;
- che il ricorso in esame ha ad oggetto gli atti consequenziali con cui la Regione, dato il rigetto dell’istanza di sospensione degli atti presupposti, ha dato corso alle ulteriori fasi del procedimento di riscossione;
- che tale ricorso ripropone esattamente gli stessi motivi di ricorso già dedotti con il precedente;
Precisato che, data l’entrata in vigore della disposizione di cui al comma 6 quater dell’art. 23 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio così come convertito in legge dalla Legge 7 agosto 2016 n. 160, con cui è stato modificato l’art. 1 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, pare potersi revocare in dubbio la permanenza di un interesse concreto ed attuale di parte ricorrente alla pronuncia cautelare;
Considerato, a prescindere da ciò ed entrando nel merito della controversia, che, oltre a non potersi escludere, prima facie , una violazione del principio del ne bis in idem , l’istanza cautelare in esame non può che essere rigettata per gli stessi motivi posti a base dell’ordinanza di questo Tribunale n. 2239/2015;
Ritenuto, conseguentemente, che, a prescindere da una valutazione circa la temerarietà della controversia nel suo complesso, l’indubbia temerarietà dell’istanza cautelare non può che comportare la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese della presente fase del giudizio;