TAR Potenza, sez. I, sentenza 2014-06-23, n. 201400420
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Testo completo
N. 00420/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00586/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 586 del 2013, proposto da:
B S Q, A R, M A R, G R e C R, tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti D P, V B e D D S, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto in Potenza Via del Gallitello n. 215 presso lo studio dell’Avv. M C;
contro
-Comune di Bernalda, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. A L, come da mandato a margine della memoria di costituzione ed in virtù della Del. Commissario Straordinario n. 98 dell’11.12.2013 e della Determinazione Settore Affari Generali n. 179 del 12.12.2013, con domicilio eletto in Potenza presso la Segreteria di questo Tribunale;
-Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., non costituita in giudizio;
-Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale (A.T.E.R.) di Matera, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per la declaratoria
dell’illiceità dell’occupazione del terreno, sito nella Contrada Matine Angelica del Comune di Bernalda, foglio di mappa n. 4, particella originaria n. 163, non essendo stato seguito il decreto di occupazione d’urgenza dal decreto di espropriazione entro il termine finale di 5 anni;
nonché per la condanna delle predette Amministrazioni:
1) in via principale, alla restituzione del predetto terreno, “previa riduzione in pristino delle opere su di esso realizzate e/o liberazione da cose o persone; nonché del risarcimento per il danno patito per l’effetto dell’occupazione ed utilizzazione illegittima a far data dalla scadenza del periodo di occupazione legittima fino alla cessazione dell’illecita occupazione, oltre interessi ed accessori come per legge”;
2) in via subordinata, in caso di ritenuta applicazione degli artt. 2058, comma 2, e 2933, comma 2, C.C., al risarcimento in forma equivalente di tutti i danni, derivanti dall’illecita occupazione ed illegittima privazione del suddetto terreno;
Visti il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bernalda;
Vista la domanda riconvenzionale, con la quale il Comune ha chiesto l’accertamento dell’intervenuta usucapione ventennale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2014 il dott. P M e uditi gli Avv.ti D P, D D S e A L;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con Del. C.C. n. 187 del 20.12.1978 il Comune di Bernalda adottava il Piano di Zona per l’Edilizia Economico e Popolare ex L. n. 167/1962.
Con Delibere G.M. n. 559 del 19.9.1979 e n. 603 del 18.10.1979 il Comune individuava l’area su cui effettuare l’intervento di risanamento del centro abitato, previsto dalla L.R. n. 23/1978: tale area coincideva con quella facente parte del predetto PEEP e comprendeva anche l’intero terreno di proprietà della Sig.ra B S Q e di suo marito Sig. D R, sito nella Contrada Matine Angeliche, foglio di mappa n. 4, particella originaria n. 163, con superficie di 3.341 mq..
Con Decreto Presidente Giunta Regionale n. 2623 del 13.11.1980 il Comune veniva autorizzato ad accedere sul predetto terreno ed in data 27.11.1980, ai sensi dell’art. 10 L. n. 865/1971, veniva pubblicato nel Foglio Annunzi Legali l’avviso del deposito presso la Segreteria del Comune degli atti tecnici, relativi all’espropriazione dell’area, destinata alla costruzione di alloggi economici e popolari, da realizzare da parte dello IACP (ora ATER) di Matera.
Dal 3.12.1980 al 23.12.1980 il Comune pubblicava l’avviso, indirizzato a B S Q ed a suo marito D R, che in data 15.12.1980 il tecnico comunale si sarebbe recato sul citato particella originaria n. 163, per redigere lo stato di consistenza, ed in data 15.12.1980 il tecnico comunale, alla presenza di due testimoni, attestava la presenza sul predetto terreno di 16 ulivi secolari, 2 piante di mandorlo di circa 40 anni, 30 m. di siepe di fico d’india e circa 1.000 mq. seminati a grano.
Con D.P.G.R. n. 29 del 27.1.1981 (pubblicato nel FAL del 6.2.1981 e notificato in data 9.4.1981 a B S Q e D R: più esattamente dalla relata di notifica della nota prot. 4690 del 7.4.1981 risulta che tale nota era stata consegnata nelle mani della Sig.ra Di Giorgio Lucrezia, qualificatasi come persona incaricata a riceverla) veniva determinata l’indennità di espropriazione, a titolo provvisorio, in £. 420 a mq. per un totale di £. 1.403.220 (mq. 3.341 x £. 420).
Con altro D.P.G.R. n. 30 del 27.1.1981 (pubblicato nel FAL del 6.2.1981) veniva emanato il provvedimento di occupazione d’urgenza del suddetto terreno, con la specificazione che tale Decreto perdeva efficacia, se non veniva eseguito entro il termine di 3 mesi e se non veniva emanato il provvedimento di espropriazione definitiva entro 5 anni.
Seguiva avviso, pubblicato nell’Albo Pretorio comunale dal 9.4.1981 al 23.4.1981, che alle ore 12,00 del 14.4.1981 sarebbe avvenuta l’immissione in possesso ed infatti, in data 14.4.1981, veniva redatto il relativo verbale di immissione in possesso.
Il citato terreno foglio di mappa n. 4, particella originaria n. 163 (come gli altri terreni, individuati dalle Delibere G.M. n. 559 del 19.9.1979 e n. 603 del 18.10.1979), in data 4.5.1981 veniva consegnato allo IACP (ora ATER) di Matera e la Regione Basilicata con atto del 13.7.1982 versava presso la Cassa Depositi e Prestiti l’importo di £. 1.403.220, a titolo di indennità di espropriazione provvisoria.
In data 5.11.1985 il Sindaco del Comune di Bernalda, ai sensi dell’art. 221 R.D. n. 1265/1934, emanava l’atto di autorizzazione all’abitabilità dei predetti alloggi economici e popolari.
L’8.12.1987 B S Q e suo marito D R, unitamente ai loro figli R A, R M A, R G e R C, si trasferivano a Francoforte sul Meno, dove il13.2.1999 moriva il Sig. R D.
Non essendo stato emanato il Decreto di esproprio, con atto di citazione del 2.5.2001 i Sigg. B S Q, A R, M A R, G R e C R chiedevano al Tribunale di Matera la condanna del Comune di Bernalda e della Regione Basilicata al pagamento del valore venale del citato terreno particella originaria n. 163.
Con Sentenza n. 213 del 25.3.2003 il Tribunale Civile di Matera dichiarava il difetto di giurisdizione e con Ric. n. 493/2003, notificato il 5.11.2003 e depositato il 13.11.2003, gli stessi proprietari chiedevano a questo Tribunale di condannare il Comune e la Regione al pagamento del “valore venale del bene nell’attuale Piano Regolatore”, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria (a tale ricorso veniva allegata una perizia non giurata, redatta il 27.9.2000 dal