TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-11-06, n. 201500813
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N. 00813/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00513/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 513 del 2015, proposto da:
A L, rappresentato e difeso dall'avv. G L, con domicilio eletto presso , Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, Via della Loggia, 24;
contro
Questura di Ascoli Piceno, Ministero dell'Interno, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio-rifiuto a seguito dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo CE presentata alla Questura di Ascoli Piceno in data 11.4.2015 con assicurata n.061346734086;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2015 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone il ricorrente di avere presentato domanda per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ex art. 9, comma 2 Dlgs. n. 286/98 in data 11.4.2015 e di avere successivamente integrato la documentazione su richiesta dell’Amministrazione, senza che sia stato adottato alcun provvedimento.
Chiede quindi che sia dichiarata, visto che sono spirati il termine di legge, l’illegittimità del silenzio prestato dalla Questura di Ascoli Piceno sulla sua richiesta
L’Amministrazione non si è costituita.
Alla Camera di Consiglio del 5.11.2015, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e pertanto esso deve essere accolto.
Sussiste l’obbligo di provvedere della pubblica amministrazione a mente dell'art. 9, comma 1 del d.lgs. 286/98 il quale prevede che il permesso CE per soggiornanti di lungo periodo possa essere richiesto per sé e per i familiari di cui all'art. 29, comma 1.
E’ abbondantemente scaduto il termine di cui all’art. 9, comma 2 del D.lgs. 286/98 e successive modificazioni (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), che prescrive che i procedimenti relativi al rilascio dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo debbano concludersi entro 90 giorni dalla presentazione della domanda. L’Amministrazione, non costituita, non ha fornito alcuna informazione sui motivi della mancata conclusione del procedimento.
In conclusione in ricorso deve essere accolto con conseguente declaratoria dell'illegittimità del silenzio rifiuto e dell'obbligo per l'amministrazione di provvedere sull'istanza nel termine di trenta giorni a decorrere dalla comunicazione della presente sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 133 T.U. n. 115/2002 il pagamento è disposto in favore dello Stato, essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio gratuito nel presente giudizio.