TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2023-11-28, n. 202317842

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2023-11-28, n. 202317842
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202317842
Data del deposito : 28 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/11/2023

N. 17842/2023 REG.PROV.COLL.

N. 09736/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9736 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato N S, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, corso Vittorio Emanuele 74;

contro

Banca D'Italia, in persona del Legale Rappresentante, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

l'On.le TAR Lazio – Roma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, accertata la responsabilità aquiliana, nonché l'illegittimità dell'atto del -OMISSIS-, voglia condannare la Banca d'Italia, in persona del Presidente p.t. e/o legale rappresentante p.t., al risarcimento di tutti i danni, nessuno escluso e a qualsiasi titolo subiti, che si determinano in via prudenziale in euro 20.000,00, ovvero alla maggiore e minore somma che si andrà a determinare in corso di causa.

Vinte le spese del giudizio.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 novembre 2023 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente chiede il risarcimento del danno non patrimoniale cagionato dalla ostensione delle controdeduzioni presentate nell’ambito del procedimento sanzionatorio avviato a seguito degli accertamenti ispettivi condotti presso la ex BCC di -OMISSIS- dal -OMISSIS-.

Premette in fatto di essere stato destinatario, insieme al Dott. -OMISSIS-, già Presidente del Consiglio di Amministrazione della locale BBC di -OMISSIS-, di un provvedimento sanzionatorio avente ad oggetto l’irrogazione di una sanzione pecuniaria di euro 22.0000,00 nei suoi confronti e di euro 28.000,00 nei confronti del Dott. -OMISSIS-, siccome entrambi ritenuti responsabili della medesima violazione di cui all’art. 53 comma 1, lett. b) e d) del D.lvo 385/1993.

Nel corso del procedimento teso all’emanazione del provvedimento de quo, l’odierno ricorrente ebbe a presentare le proprie controdeduzioni, le quali, a loro volta, hanno costituito oggetto dell’istanza di accesso presentata dal Dott. -OMISSIS- che le ha considerate false e diffamatorie.

Nel ricorso introduttivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 22, 23 e 24 della l. 241/90 ritenendo che le controdeduzioni presentate nel procedimento sanzionatorio dovessero rimanere “segrete” e ciò in forza del combinato disposto dell’art. 23 l. 241/90 e 7 TUB.

Afferma inoltre che il dott. -OMISSIS- avrebbe avuto interesse ad ottenere l’ostensione di detti documentati non per finalità difensive, bensì per “trarre argomenti utili per corroborare i propri teoremi accusatori del tutto avulsi dal procedimento avviato nei loro confronti dalla Banca d’Italia”.

Non risulta agli atti la costituzione della Banca d’Italia.

All’udienza straordinaria del 10.11.2023, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso non merita accoglimento.

Il Collegio ritiene opportuno effettuare, in via preliminare, un breve richiamo al quadro normativo di riferimento in tema di accesso agli atti.

In particolare, ai sensi dell’art. 23 l. 241/90 “Il diritto di accesso di cui all’articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24”.

O, posto che nell’esercizio del suo potere sanzionatoria, la Banca d’Italia esplica, a monte, un’attività di garanzia e vigilanza, è utile segnalare che l’art. 24 l. 241/90 stabilisce che “1. Il diritto di accesso è escluso:

a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;[Ritorno a capo del testo]b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;[Ritorno a capo del testo]c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.

2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.

3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:

a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;
b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;
c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;
e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.

7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.

La ratio di tale norma è dunque quella di bilanciare il diritto alla riservatezza con la posizione giuridica sottesa alla richiesta di accesso, senza spingersi oltre una valutazione circa l’esistenza di una situazione soggettiva da tutelare, vale a dire fino al punto di apprezzare nel merito la fondatezza della pretesa o le strategie difensive dell’interessato (Cons. Stato, sez. VI, 6444/2018). E’ necessario, inoltre, che il summenzionato bilanciamento venga svolto in concreto, ovvero tenendo conto di tutte le circostanze del caso specifico.

L’art. 24, l. 241/90, dunque, detta una disciplina di carattere generale cui l’art. 7 TUB, quale norma di carattere speciale, deve necessariamente coordinarsi.

Ne consegue che, sebbene l’art. 7 cit., reciti espressamente “Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d’Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d’ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni…”, tuttavia, in virtù delle precedenti considerazioni, detta norma deve essere interpretata nel senso che il segreto d’ufficio prevale sul diritto d’accesso nei limiti in cui quest’ultimo sia idoneo, in concreto, ad arrecare pregiudizio a terzi cui la documentazione chiesta in sede di accesso si riferisce.

Nel caso di specie, non solo i documenti ostentati risultano privi di qualsivoglia informazione di carattere personale o rilevante ai sensi dell’art. 24 commi 1, 4, 6, l. 241/90;
per di più, alcun danno risulta essere stato provato.

Invero, sebbene le controdeduzioni presentate dal ricorrente nel procedimento sanzionatorio avviato dalla Banca d’Italia appartengano al genus delle dichiarazioni rese in sede di ispezione, vale a dire nell’esercizio di un potere di garanzia e vigilanza facente capo all’amministrazione resistente, tuttavia è anche vero che il danno asseritamente subito dal Dott. -OMISSIS- non risulta supportato da elementi sufficientemente idonei a decretare una responsabilità extracontrattuale in capo alla Banca d’Italia.

E’ pacifico, sia in giurisprudenza che in dottrina, che il risarcimento del danno si basi essenzialmente sulla sussistenza dei seguenti presupposti: nesso di causalità, antigiuridica della condotta ed eventus damni (o danno ingiusto), che, nel caso de quo, deve avere consistenza non già di natura patrimoniale, bensì morale.

In particolare, nel danno all’immagine ed alla reputazione, lamentati nello specifico dal ricorrente, la valutazione di lesività diffamatoria deve essere formulata in maniera specifica rispetto ad una notizia associata a delle immagini da valutarsi nel loro complesso anziché in maniera parcellizzata:  il danno non può però essere in re ipsa, identificandosi tale tipologia di danno non con la semplice lesione in sé dell’interesse tutelato dall’ordinamento, ma con le conseguenze derivanti da tale lesione, sicché la sua esistenza nel caso concreto deve essere allegata e provata dalla parte che ne chiede il risarcimento, anche attraverso il ricorso a presunzioni gravi precise e concordanti, assumendo rilevanza a tale fine, quali parametri di riferimento, la diffusione e la rilevanza dell’offesa e finanche la stessa posizione sociale della vittima (cfr. Cass., Sez. 3, Ord. n. 4005 del 18.2.2020;
cfr., nello stesso senso, Tar Lazio(Roma), sez. I, n. 3816/2022;
Cass., Sez. 6 - 3, Ord. n. 8861 del 31.3.2021;
Cass., Sez. 3, Ord. n. 31537 del 6.12.2018 e Cass., Sez. 6 - 3, Ord. n. 7594 del 28.3.2018;
cfr., altresì, Cass., Sez. 2, Ord. n. 28742 del 9.11.2018, che, pur se relativa alla categoria del "danno esistenziale", ribadisce l'inesistenza del danno "in re ipsa" nell'ambito dei pregiudizi non patrimoniali)

Nè può sopperire, alla mancata prova del danno, la valutazione equitativa dello stesso, considerato che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili, essendo all’uopo indispensabile un accertamento da svolgersi sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato (Tar Lazio, Roma, Sez. I-ter, sent. 2021/09850;Cassazione civile sez. lav., 30/10/2020, n.24146).

A sostegno delle considerazioni che precedono, si rammenti, inoltre, che nessuna denuncia-querela è stata sporta per diffamazione da parte del Dott. -OMISSIS- nei confronti del Dott. -OMISSIS-, il che avvalora la tesi per cui nessun danno risulta essere stato subito, provato ed allegato dal ricorrente.

Per tali motivi, il ricorso non può trovare accoglimento.

Sussistono, in ragione della peculiarità della vicenda trattata, giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

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