TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2023-03-06, n. 202301429
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Testo completo
Pubblicato il 06/03/2023
N. 01429/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03666/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato G P in Napoli, via San Severino;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento Prot. n. -OMISSIS- dal Ministero della Difesa - Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale Armamenti – VI Reparto – Contenzioso e Affari Legali, notificato, a mezzo PEC, in data -OMISSIS-, recante diniego alla richiesta di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in dipendenza dell'impiego in mansioni incompatibili con lo stato di salute, e, comunque, diverse da quelle individuate dal Comandante p.t. dell'-OMISSIS- con nota prot. -OMISSIS-, a seguito del sinistro occorso al ricorrente in data -OMISSIS-, nonché, se e per quanto occorra, degli ulteriori provvedimenti adottati, in una agli atti connessi, preordinati e consequenziali, di cui si sconoscono data ed estremi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 9 febbraio 2022, tenuta da remoto a termini dell’art. 87, comma 4-bis c.p.a., il dott. Fabio Maffei;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- L’odierno ricorrente ha dedotto di aver prestato servizio, in qualità di -OMISSIS-, presso l’-OMISSIS-, nel periodo compreso tra il mese di novembre 2012 ed il mese di giugno 2015.
In data 28 marzo 2013, in occasione delle prove di salto organizzate nell’ambito di un saggio ginnico, aveva subito un infortunio con interessamento della caviglia destra e del ginocchio sinistro. Successivamente, in conseguenza al trauma subito, era stato sottoposto ad intervento chirurgico di “artroscopia chirurgica al ginocchio sinistro” presso la Casa di Cura di -OMISSIS-.
A causa dei postumi riportati, il Comando Logistico dell’Esercito – Dipartimento di Sanità, con verbale n. -OMISSIS-, aveva dichiarato il ricorrente: “1) non idoneo al servizio quale volontario in ferma per perdita permanete dei requisiti psico-fisici richiesti per il reclutamento per attribuzione del coefficiente 4 […]; 2) la non idoneità quale VFP1 è determinata da infermità che, allo stato degli atti, risulta in corso di accertamento ai fini della dipendenza da causa di servizio; 3) si idoneo al servizio militare, a domanda, in incarichi, categorie e specializzazioni adeguate al nuovo profilo sanitario posseduto (art. 13, comma 3 D. lgs. 215/2001), ai sensi dell’art.955 del D. Lgv 66/2010 e del para 10 della Direttiva della Direzione Generale del Personale Militare n. -OMISSIS- .
In considerazione del suo quadro clinico e tenuto conto dei summenzionati provvedimenti medico – legali, il Comandante p.t. dell’-OMISSIS-, con nota prot. -OMISSIS-, aveva disposto che il ricorrente fosse impiegato in mansioni tecnico amministrative presso l’ufficio di compagnia.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente, sarebbe stato, tuttavia, impiegato in mansioni ed attività gravose, usuranti e, in ogni caso, assolutamente incompatibili con il suo stato di salute già nel corso del mese di febbraio 2014, contrariamente a quanto disposto.
Al termine del periodo di ferma prefissata, era stato posto in congedo per inidoneità al servizio militare e con successivo provvedimento n. -OMISSIS-, la Direzione Generale della Previdenza e della Leva II Reparto – 7^ Divisione aveva decretato che “l’infermità “postumi disfunzionali pregressa ricostruzione plastica lca, meniscectomia interna ed esterna e condroabrasione pregressa distorsione caviglia destra sofferta dal -OMISSIS-su conforme parere del C.V.C.S. è riconosciuta sì dipendente da causa di servizio” , ricevendo così il liquidato equo indennizzo.
Persistendo la severa sintomatologia da cui risultava affetto, con notevole difficoltà nella deambulazione e nel tenere la stazione eretta, il ricorrente, con nota trasmessa a mezzo PEC del 31.01.19, premettendo che la sua capacità lavorativa era gravemente scemata, aveva avanzato nei confronti dell’amministrazione resistente formale richiesta di risarcimento degli ulteriori danni derivanti dall’avvenuto suo impiego in mansioni incompatibili con l’accertato stato di salute e, comunque, diverse da quelle individuate dal sig. Comandante p.t. dell’-OMISSIS- con nota prot. -OMISSIS-.
Tuttavia, con nota prot. -OMISSIS-, trasmessa, a mezzo PEC, il successivo -OMISSIS-, il Ministero della Difesa - Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale Armamenti – VI Reparto – Contenzioso e Affari Legali aveva concluso che “ in esito alla richiesta di risarcimento avanzata da codesto Studio legale in nome e per conto del sig. -OMISSIS-, si comunica che non si ravvisano elementi di responsabilità dell’Amministrazione in ordine ai danni lamentati. In effetti, da verifiche espletate dal -OMISSIS-è emerso che l’ex militare -OMISSIS-, nel corso del periodo svolto presso tale Reparto, oltre ad essere impiegato nell’Ufficio di Compagnia, ha svolto altri servizi non gravosi e non usuranti. In particolare, lo stesso ha svolto il servizio di piantone ed il servizio di Graduato responsabile del controllo dei veicoli in ingresso ed uscita dalla Caserma. Di conseguenza, la suddetta richiesta non appare suscettibile di accoglimento ”.
Avverso il predetto provvedimento è insorto l’odierno ricorrente censurandone l’illegittimità in quanto, da un lato, adottato in violazione e falsa applicazione dell’art. 955 D.lgs 66/10, in combinato disposto con gli artt. 2087 c.c., 184 D.lgs 66/10 e 18, comma 3-bis, D.lgs. n. 81/08 e, dall’altro, viziato per eccesso di potere, per travisamento e sviamento nonché difetto di istruttoria.
L’Amministrazione resistente, infatti, quale datrice di lavoro, avrebbe dovuto approntare tutte le misure necessarie al fine di salvaguardare, da un repentino aggravamento, le condizioni di salute del ricorrente e non, come di fatto verificatosi, adibirlo a mansioni incompatibili con il suo stato clinico, tali da aver concorso ad aggravare le sue condizioni.
In particolare, ha sostenuto che, qualora gli fosse stato assicurato effettivamente l’impiego nelle prescritte mansioni tecnico-amministrative presso l’ufficio di compagnia, così come disposto dal Comandante di reparto, lo stesso non avrebbe visto aggravarsi, in maniera così repentina ed irrimediabile, le sue condizioni di salute.
Ha dunque concluso per la condanna dell’amministrazione al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti a causa della condotta illecita tenuta nei suoi confronti.
Si è costituita l’amministrazione intimata, insistendo per il