TAR Bologna, sez. I, sentenza 2021-07-26, n. 202100733

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2021-07-26, n. 202100733
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202100733
Data del deposito : 26 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/07/2021

N. 00733/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00133/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 133 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato D R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, Questura di Rimini, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, ivi domiciliataria ex lege, via A. Testoni, 6;



per l'annullamento

previa sospensiva

-del provvedimento del Questore della Provincia di Rimini CAT.A.12\2020-Div PAS. Prot. nr. -OMISSIS-mp del 17.11.2020, notificato il 30.11.2020 con il quale è stato decretato il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Rimini;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2021 il dott. P A e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 comma 2 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1.- Con il ricorso in esame l’odierno ricorrente, cittadino di nazionalità del Bangladesh, ha impugnato il provvedimento del Questore di Rimini recante il diniego dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

A motivazione del diniego l’Amministrazione ha indicato la mancanza di un reddito sufficiente ai sensi dell’art. 13 c. 2 Reg e 26 c. 3 d.lgs 286/98, secondo la documentazione contributiva INPS ferma al 2010 oltre che precedenti penali.

A sostegno del gravame ha proposto motivi così riassumibili:

I)VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10-BIS. L. 241/90: non sarebbe stata effettuata la preventiva comunicazione del c.d. preavviso di rigetto.

II) VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 5 CO. 5 E 26 CO. 3 D.LGS. 286/98 NONCHE' DELL'ART. 13 CO. 2 DPR 394/99; VIOLAZIONE DELL’ART.3 L. 241/90: MOTIVAZIONE PERPLESSA E INCOMPRENSIBILE, APPARENTE E CARENTE; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI; ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO: diversamente da quanto sostenuto dal Questore il reddito prodotto dal ricorrente sarebbe ampiamente sufficiente, avendo per l’anno 2018 un reddito imponibile di 18.352,00 euro, nel 2017 un reddito imponibile di 13.964,00 euro e per il 2019 di 19.415,00 euro; di contro sarebbero del tutto irrilevanti in “ subiecta materia ” le contribuzioni INPS; quanto ai carichi pendenti l’Amministrazione avrebbe travisato il contenuto delle condanne per altro non definitive e comunque ad eccezione del decreto penale di condanna del 10 ottobre 2019 già sussistenti all’epoca del rilascio (13 settembre 2019) del permesso di soggiorno.

III) VIOLAZIONE DI LEGGE PER

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi