TAR Potenza, sez. I, sentenza 2024-02-08, n. 202400073
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Pubblicato il 08/02/2024
N. 00073/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00359/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 359 del 2023, proposto da
- -OMISSIS-, in proprio e quale titolare di omonima impresa individuale, rappresentato e difeso in giudizio dagli avvocati V E A C e V S, con domicilio digitale in atti;
contro
- AGEA, Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
ex lege
dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Potenza, al Corso XVIII Agosto 1860 n. 46 è domiciliata;
- Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Guardia di Finanza - Compagnia di Matera, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento AGEA Prot. n. 0028623 del 19.4.2023, comunicato in data 9.05.2023,
- del processo verbale di constatazione GDF-2021-MT102-139/21 per violazione alla legge n. 898/1986 redatto dalla Guardia di Finanza - Compagnia di Matera del 15.4.2021, trasmesso ad Agea con prot. 27052 del 15.4.2021 (prot. ingresso Prot.Agea.26822) richiamato nel cennato provvedimento;
- di ogni atto preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale, anche ignoto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della AGEA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 7 febbraio 2024, il Consigliere avv. Benedetto Nappi;
Uditi per le parti i difensori presenti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. -OMISSIS-, con ricorso depositato il 18 luglio 2023, è insorto avverso il provvedimento in epigrafe, con cui è stata disposta la decadenza della erogazione di contributi e intimata la restituzione della somma complessiva di € 87.498,88 (di cui € 73.953,65 a titolo di indebito e € 13.545,23 a titolo di interessi) percepita per contributi comunitari relativi al regime di Premio Unico per le campagne dal 2001 al 2016 e per il settore Sviluppo Rurale campagne 2001 e 2002”, deducendone l’illegittimità da più angolazioni, per l’intervenuta prescrizione, quantomeno parziale, nonché per violazione e falsa applicazione di legge.
2. L’Agea, costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto del ricorso per infondatezza.
3. Alla camera di consiglio svoltasi il 6 settembre 2023, su istanza dei procuratori del ricorrente, si è disposta la cancellazione del ricorso dal ruolo degli affari cautelari.
4. Alla pubblica udienza del 7 febbraio 2024, previo deposito di scritti difensivi, la difesa del deducente ha precisato la sua posizione e l’affare è transitato in decisione.
5. Il ricorso è infondato, alla stregua della motivazione che segue.
5.1. L’avversato atto ha fatto valere il rapporto della Guardia di finanza - compagnia di Matera, redatto a carico dell’odierno deducente, segnalante l’indebita percezione di premi comunitari erogati per il settore c.d. “domanda unica”, campagne dalla annualità 2010 alla 2016, pervenuto all’AGEA in data 15 aprile 2021.
5.1.1. I fatti posti a sostegno di tale rapporto non sono stati specificamente contestati, innervandosi il ricorso su profili prettamente giuridici.
5.2. Centrale nell’economia del ricorso è la dedotta maturazione del termine prescrizionale. In particolare, si è sostenuto che «per le annualità 2001/2013 (ovvero, ma solo in subordine, 2001/2011)» sarebbe intervenuta la prescrizione decennale, dovendosi riferirire il dies a quo dalle “singole date di incasso”, come anche «evidenziato nel rapporto della Guardia di Finanza del 15.4.2021».
La doglianza è sprovvista di pregio. Nel caso di specie, è stata esercitata dall’AGEA l ’actio indebiti di cui all’art. 2033 cod. civ. ( ex multis , T.A.R. Lazio, sez. V, 20 ottobre 2022, n. 13486;id., n. 11742/2022). Orbene, il termine di prescrizione decennale per l ’actio indebiti decorre – ex art. 2935 c.c. - dal giorno in cui il diritto “può” essere fatto valere, espressione da intendersi come il momento da quale vi è la conoscenza e la possibilità giuridica di far valere tale diritto. Va rilevato come AGEA costituisca un ente pagatore delle erogazioni relative alla politica agricola comune. L’art. 33 del d.lgs. n. 228 del 2001 prevede che i procedimenti per erogazioni da parte degli organismi pagatori riconosciuti di cui all'articolo 3 del d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165, sono sospesi riguardo ai beneficiari nei cui confronti siano pervenute da parte di organismi di accertamento e di controllo, notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale, finché i fatti non siano definitivamente accertati. La disposizione attribuisce, in particolare, uno specifico rilievo alle attività proprie degli organismi di accertamento e di controllo (quale la Guardia di finanza) che risultano costituire le fonti privilegiate da cui l’organismo pagatore (AGEA) viene a conoscenza di eventuali cause di sospensione delle erogazioni e, nel caso, procede poi alla restituzione dell’indebito. Ne consegue, pertanto, che tale disposizione deve essere intesa, per quanto qui rileva, quale fondamento che configura la possibilità giuridica per AGEA di fare valere il proprio credito, in conseguenza dell’accertamento e controllo preliminare di altri organismi, come in questo caso si è verificato con la Guardia di Finanza. In definitiva AGEA, quale soggetto titolare di funzioni di agente pagatore specificamente disciplinate dal legislatore, è quindi in grado di fare valere il proprio credito a decorrere dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione da parte della Guardia di Finanza. Nel caso di specie tale comunicazione è pervenuta in data 15 aprile 2021, ed è da tale data che Agea ha avuto possibilità di esercitare il proprio diritto alla ripetizione delle somme, con conseguente mancata maturazione del termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. (Cons. Stato, sez. VI, 27 dicembre 2023, n. 11267).
5.2.1. Recessivo - a fronte della non spettanza del beneficio (invero concretamente percepito) e della non maturata prescrizione - è l’argomento secondo cui «le domande uniche per le campagne 2005/2008, prive di sottoscrizione e prodotte da Agea non assumono rilievo posto che tali annualità non formano oggetto di rapporto della G.d.F.».
5.2.2. Inconferente è il richiamo al termine di prescrizione quinquennale (peraltro neppure compiutosi, per quanto osservato innanzi circa l’individuazione del dies a quo ) di cui all’art. 28 della legge n. 689 del 1981, non venendo in considerazione l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. Netta al riguardo è la disposizione di cui all’art. 4 della legge n. 898/1986, che inequivocabilmente lega il procedimento di cui alla legge n. 689/1981 alla irrogazione delle sanzioni e non anche all’accertamento e recupero dell’indebito (Cons. Stato, sez. I, par. n. 00010/2022, data spedizione 7 gennaio 2022).
5.3. Si è ancora dedotta la violazione dell’art. 54 dell’art. 54 del Reg. UE 1306/2013, vigente ratione temporis , in quanto la contestata decadenza sarebbe stata disposta oltre i diciotto mesi dalla ricezione del rapporto del 15 aprile 2021.
In senso contrario, osserva il Collegio, dando continuità a un condivisibile indirizzo pretorio, come non incida sul diritto-dovere dello Stato di ripetere le somme indebitamente corrisposte la previsione dell’art. 54, regolamento UE n. 1306 del 2013, il quale prevede un termine di 18 mesi - dall'approvazione e, se del caso, dal ricevimento da parte dell'organismo pagatore o dell'ente incaricato del recupero di una relazione di controllo o documento analogo, che indichi che vi è stata un'irregolarità – per procedere alla richiesta di restituzione nei confronti del beneficiario “di qualsiasi pagamento indebito in seguito a irregolarità o a negligenza”. La disposizione, che nei successivi commi disciplina le conseguenze del ritardato assolvimento dell’obbligo di recupero da parte dello Stato, è evidentemente volta non a fissare un termine decadenziale - a favore del beneficiario percettore indebito - per l’esercizio del diritto-dovere dello Stato, di recupero delle somme indebitamente disposte, quanto, piuttosto, a fissare la tempistica dell’obbligo, a carico dello Stato stesso e in favore degli organi eurounitari, il cui mancato adempimento comporta le conseguenze descritte nei paragrafi successivi al primo del suddetto art. 54 (T.A.R. Veneto 00724/2023; id . n. 1125/2022).
5.4. Quanto all’invocata tutela della buona fede e dell’affidamento del ricorrente, va osservato come l’indebita corresponsione si specchi nella genesi di un simmetrico obbligo restitutorio. Ciò esclude ogni spazio valutativo-discrezionale dell’Amministrazione inteso ad attribuire rilievo all’atteggiamento psicologico del soggetto tenuto alla restituzione, come anche affermato dal Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, con la decisione n. 18 dell’11 settembre 2020, laddove appunto si è posta in evidenza la non rilevanza, ai fini dell’integrazione dei presupposti applicativi della decadenza, dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa. (Cons. Stato, sez. III, 7 febbraio 2022, n. 815).
5.5. Infine, la natura doverosa del recupero depriva di rilievo la lamentata omessa fase di partecipazione procedimentale, non influendo sulla debenza o meno delle somme, né sulla possibilità di difesa del destinatario perché questi, nell'ambito del rapporto obbligatorio e paritetico di reciproco dare-avere, può sempre far valere le proprie eccezioni contrarie all'esistenza del credito nell'ordinario termine di prescrizione (Cons. Stato, n. 11267/2023, cit. ). Trova a fortiori applicazione nella fattispecie l’art. 21 -octies , secondo comma, della legge n. 241 del 1990, non essendo configurabili, in ragione di tutto quanto innanzi rilevato, esiti solutori differenti.
6. Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto del ricorso.
7. Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo