TAR Reggio Calabria, sez. I, decreto decisorio 2016-06-17, n. 201600498
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N. 00498/2016 REG.PROV.PRES.
N. 00843/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 843 del 2006, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. N A, con domicilio eletto presso N A Avv. in Reggio Calabria, Via Arcovito, 22;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Reggio Calabria, Via del Plebiscito, 15;Commissione Esami Avvocato c/o Corte di App.di Brescia, Commissione Esami Avvocato c/o Corte di Appello di R. C.;
per l'annullamento
del provvedimento di mancata ammissione del ricorrente alle prove orali dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, nella sessione 2005/2006, pubblicato in data 19 giugno 2006, ovvero del verbale della seduta del 13/02/2006 della quarta sottocommissione d’esame istituita presso la Corte d’Appello di Brescia, nella parte in cui attribuisce un giudizio insufficiente agli elaborati (individuati col numero 555) redatti dal ricorrente;
nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.
Visti il ricorso con i relativi allegati e tutti gli atti del giudizio;
Visto l'art. 82 cod. proc. amm., a norma del quale, “dopo il decorso di cinque anni dalla data di deposito del ricorso, la segreteria comunica alle parti costituite apposito avviso in virtù del quale è fatto onere al ricorrente di presentare nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all’art. 24 e dal suo difensore, entro centottanta giorni dalla data di ricezione dell’avviso. In difetto di tale nuova istanza, il ricorso è dichiarato perento”;
Rilevato che gli avvisi di perenzione ultraquinquennale risultano recapitati alle parti costituite a mezzo PEC;
Considerato che, nel termine e nei modi previsti dal citato art. 82 cod. proc. amm., non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza, per cui il ricorso è da ritenersi perento;
Considerato che ai sensi dell’art. 83 c.p.a., in caso di perenzione del ricorso, ciascuna delle parti sopporta le proprie spese nel giudizio;