TAR Catania, sez. III, sentenza 2021-12-17, n. 202103796

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2021-12-17, n. 202103796
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202103796
Data del deposito : 17 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/12/2021

N. 03796/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00793/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 793 del 2008, proposto da
Eni S.p.A. Divisione Refining &
Marketing, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G C V e Fregonese, M G F, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Catania, via Pasubio, 33;

contro

Presidenza della Regione Siciliana, Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, Ufficio del Genio Civile Oo. Mm., Capitaneria di Porto di Siracusa, Soprintendenza Bb.Cc.Aa. Sez.Beni Architettonici-Siracusa, Agenzia del Territorio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliati in via Vecchia Ognina, 149;

Comune di Siracusa, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Albani Maurizio, con domicilio eletto presso Caltabiano Giuseppe in Catania, via Gorizia,54;

Assessorato Regionale al Turismo della Regione Siciliana - Servizio Ufficio Speciale per la Pianificazione dei Porti Turistici in Sicilia, non costituito in giudizio;

Agenzia delle Dogane di Siracusa, non costituita in giudizio;

Comando Provinciale Vigili del Fuoco, non costituito in giudizio;

Comando Militare Marittimo Autonomo in Sicilia, non costituito in giudizio;

Comando Zona Fari Marina Militare;
non costituito in giudizio;

nei confronti

Marina di Archimede Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Barone, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, p.zza della Repubblica, 31;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

dell’atto del 19 ottobre 2007, n. 1645, nonché di ogni altro atto conseguente, connesso o comunque collegato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza della Regione Siciliana, del Comune di Siracusa, dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, dell’Ufficio del Genio Civile Oo. Mm., della Capitaneria di Porto di Siracusa, della Soprintendenza Bb.Cc.Aa. Sez.Beni Architettonici-Siracusa , dell’Agenzia del Territorio e della società Marina di Archimede Spa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2021 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La società ENI S.p.A. Divisione Rifining e Marketing Marketing era titolare delle concessioni demaniali n. 659, rep. n. 73, e n. 660, rep. n. 74, del registro concessioni anno 2003, rilasciate dalla capitaneria di porto di Siracusa il 10 ottobre 2003, allo scopo, rispettivamente, di “ mantenere deposito interrato di gasolio magno aperta parentesi. Adibito a protezione dell’impianto a magazzino di ore lubrificanti in fusto ”, e di “ mantenere un distributore automatico di gasolio marino aperte parentesi impianto N. 19911) asservito da un serbatoio interrato della capacità di mc. 20 per il rifornimento di natanti, nonchè un chiosco prefabbricatosi per il deposito di carburanti ”, sulla banchina pescherecci del porto grande Siracusa. Al rinnovo di tali concessioni, avvenuto con atti dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente della Regione Siciliana a protocollo nn. 47756 e 47775 del 22 giugno 2007, sopravveniva, in data 19 ottobre 2007, il rilascio di concessione demaniale marittima alla società Marina di Archimede s.p.a. per la realizzazione di un approdo turistico nel Porto Grande di Siracusa.

Il rilascio della concessione demaniale marittima menzionata da ultimo costituiva il completamento di un procedimento amministrativo disciplinato dal D.P.R. n. 509 /97, recepito dall’articolo 75 L.R. 16 aprile 2003, n. 4, nel corso del quale la società ENI S.p.A. Divisione Rifining e Marketing Marketing aveva presentato talune osservazioni, all’interno delle quali si rilevava come le ipotesi progettuali presentate dalla società Marina di Archimede s.p.a. fossero direttamente incidenti e lesive per le proprie ragioni, in quanto prive dei rilievi e delle planimetrie, in particolare relativamente alla preesistenza dei due impianti di proprietà della società ricorrente.

Le criticità delle quali si è appena detto portavano la società ENI S.p.A. Divisione Rifining e Marketing Marketing a contestare nel giudizio rubricato a n. 957/2007 di R.G. presso questo TAR, dapprima la delibera consiliare 18 gennaio 2008 n. 11 di approvazione dell’accordo di programma per la realizzazione del sopra indicato intervento, e successivamente - in questo caso con un apposito ricorso per motivi aggiunti – l’approvazione del predetto accordo ad opera del Presidente della Regione Siciliana.

Ritenendo che la dubbia legittimità dei predetti atti potesse viziare per invalidità derivata il provvedimento prot. n. 1645 del 19 ottobre 2007 dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, di rilascio della concessione per la realizzazione di un porto turistico nel porto grande di Siracusa, la società Eni impugnava il predetto atto - anche per vizi propri dello stesso - con un ricorso depositato in segreteria il 9 aprile 2008.

Si costituivano in giudizio la Presidenza della Regione Siciliana, il Comune di Siracusa, l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, l’ Ufficio del Genio Civile – Opere Marittime, la Capitaneria di Porto di Siracusa, la Soprintendenza Bb.Cc.Aa. - Sez.Beni Architettonici di Siracusa, l’Agenzia del Territorio e la società Marina di Archimede Spa.

La proposta domanda cautelare veniva respinta per mancanza di grave pregiudizio con ordinanza n. 1818/2008 anche in considerazione di quella cui invece era stata positiva risposta nel giudizio n. 3000/2008, il quale aveva ad oggetto il provvedimento di revoca della concessione demaniale marittima n. 660, rep. n. 74, del registro concessioni anno 2003, della quale era titolare la società ENI S.p.A. A questo riguardo è opportuno evidenziare come il presente giudizio si iscriva all’interno di una “serie”, caratterizzata da un progressivo aggravarsi della (postulata) lesione degli interessi della società ricorrente, aperta dalla approvazione dell’accordo di programma da parte del Comune di Siracusa con delibera del Consiglio Comunale 18 gennaio 2008 n. 11 e dalla successiva approvazione del predetto accordo con atto del Presidente della Regione Siciliana (quali atti contestati con ricorso n. 957/2007 di R.G.), proseguita con il rilascio della concessione per la realizzazione di un porto turistico nel Porto Grande di Siracusa con provvedimento prot. n. 1645 del 19 ottobre 2007 dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente della Regione Siciliana – oggetto della presente impugnativa -, ed in ultimo portata a definitivo effetto con la revoca della concessione demaniale rilasciata alla società ricorrente con decreto del Dirigente dell’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana n. 952 del 25 settembre 2008, fatto oggetto di impugnativa giustappunto con il ricorso n. 3000/2008 di R.G.

In questo complesso quadro processuale devono quindi essere considerate (anche) le vicende relative al ricorso n. 957/2007 di R.G.;
in particolare perché nell’ambito del presente giudizio taluni vizi sono stati prospettati come conseguenza diretta di quelli che avrebbero caratterizzato gli atti impugnati con il ricorso indicato in precedenza. Con decreto presidenziale n. 2059/2018 il giudizio di cui al ricorso numero 957/2007 è stato però dichiarato perento, senza che avverso quel provvedimento venisse proposta alcuna opposizione. Così questa circostanza deve essere rappresentata perché nello scrutinio delle censure relative al presente ricorso non potrà più essere posta in dubbio la legittimità della delibera 18 gennaio 2008 n. 11 di approvazione dell’accordo di programma da parte del Consiglio Comunale del Comune di Siracusa -né del Decreto del Presidente della Regione Siciliana che tale accordo ha approvato-: di tal che le uniche censure positivamente scrutinabili saranno quelle che postulano vizi propri della del provvedimento prot. n. 1645 del 19 ottobre 2007, e da rigettare invece senza alcuna specifica indagine quelli che si prospettano come di invalidità derivata dagli – invece ormai legittimi in modo inoppugnabile – atti impugnati con il ricorso n. 957/2007.

In data 15/12/2021 si svolgeva l’udienza pubblica per l’esame del ricorso in epigrafe, che veniva trattenuto in decisione dopo aver rappresentato ai difensori delle parti – nel rispetto del canone procedurale prefigurato dal secondo comma dell’art. 73 c.p.a. - le conseguenze negative in termini di (parziale) possibile inammissibilità rilevata ex officio del ricorso in relazione a tutti quei vizi postulati come di invalidità derivata rispetto agli atti presupposti impugnati con il ricorso rubricato a n. 957/2007 di R.G., e definito dal decreto presidenziale di perenzione n. 2059/2018;
nonché, con più specifico riguardo al terzo motivo di ricorso, in relazione ad un difetto di interesse della società ricorrente alla contestazione della procedura seguita per l’assegnazione della concessione demaniale marittima impugnata.

I - Per le ragioni già prospettate nella narrativa in fatto, relative alla definitiva estinzione per perenzione del giudizio a n. 957/2007 di R.G., i motivi sub A, B e C del presente ricorso, in quanto relativi esclusivamente all’approvato accordo di programma devono ritenersi infondate senza la necessità di alcuno scrutinio delle ragioni per le quali della legittimità tale atto si sarebbe (secondo la società ricorrente) potuto dubitare.

II - Per quanto invece attiene al terzo motivo di ricorso - al cui interno sono state prospettate censure di violazione dell’art. 3, comma 1, del R.D. 2440/1923, dell’art. 37 del R.D. 827/1924, dei principi di evidenza pubblica in relazione agli artt. 12, paragrafo 1, 6, paragrafo 1, 28, 43, 49,59 e 86 del Trattato dell’Unione Europea, nonché di eccesso di potere per violazione della Comunicazione della Commissione Europea del 12/04/2000 e della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 945 del 01/03/2002-, il collegio dubita che la società ricorrente sia titolare di un interesse a lamentare una lesione delle suddette norme. Con i presenti motivi di censura viene infatti postulata una irregolarità del procedimento in base al quale si è giunti all’affidamento della concessione protocollo n. 1645 del 19 ottobre 2007 alla Società Marina di Archimede s.p.a. Non si comprende, però, come la società ricorrente potesse essere titolare di un interesse al corretto svolgersi della procedura per il rilascio di tale concessione, tenuto conto che essa non era un operatore economico in possesso delle capacità necessarie per la realizzazione di un porto turistico nel porto grande di Siracusa, ma unicamente un’impresa che svolge la propria attività nel settore della distribuzione di prodotti petroliferi. In altri termini, a parere del collegio, la società ricorrente non poteva in alcun modo essa stessa aspirare al “bene della vita” rappresentato dalla concessione demaniale marittima rilasciata con provvedimento prot. n. 1645 del 19 ottobre 2007 alla Società Marina di Archimede s.p.a.: ma unicamente dolersi, come concretamente ha fatto attraverso motivi di ricorso diversi dal presente, degli effetti pregiudizievoli prodotti da quest’ultima in base alla sua estensione in relazione alle (altre) concessioni demaniali marittime rilasciate in favore della prima con atti Prot. n. 47756 e 47775 del 22 giugno 2007 dall’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente della Regione Siciliana.

Peraltro, anche a volere ammettere, come da consolidata giurisprudenza, che l’interesse a base di un proposto gravame possa essere (anche) quello strumentale alla riedizione del potere amministrativo (in tesi, mal) esercitato dall’amministrazione intimata dopo l’avvenuto annullamento del provvedimento mediante il quale esso si era espresso (cfr. T.A.R. Lazio- Roma, Sez. II ter, Sent. 13 luglio 2012, n. 6418), nel caso di specie, ove anche fosse mai stata caducata la concessione demaniale marittima prot. n. 1645 del 19 ottobre 2007 per vizi inerenti alla procedura dell’avvenuta scelta del concessionario, la società ricorrente avrebbe potuto invocare il sussistere di un proprio interesse strumentale a base della proposta censura soltanto in un caso: ove cioè le istanze presentate dalle ditte non prescelte PROTECO s.r.l. e Società M. C. avrebbero potuto determinare il rilascio della concessione demaniale marittima in considerazione secondo una estensione che non coincidesse con quella delle aree già affidate in concessione alla società ricorrente con atti prot. nn. 47756 e 47775 del 22 giugno 2007. Ma poiché una tale prova non è mai stata data dalla società ricorrente, il Collegio dichiara inammissibile il terzo motivo di ricorso.

II - Con il primo motivo di ricorso “autonomo” la società ricorrente deduce la violazione dell’articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, dell’articolo 86 del Trattato CEE e del principio di libera concorrenza, della L. R. n. 97/85, nonché il sussistere di un vizio di eccesso di potere per sviamento.

Secondo la società ricorrente avrebbe inverato una violazione della legge 18/1994, e segnatamente del suo articolo 18, la inosservanza di quanto previsto dal numero 2) di quella stessa norma: ovvero che nel rilasciare le concessioni vi sia l’obbligo per l’autorità portuale di “ riservare nell’ambito portuale passi operativi allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre imprese non concessionarie;
con la precisazione che una tale previsione avrebbe dovuto riguardare i “depositi e stabilimenti di prodotti chimici petroliferi allo stato liquido, nonché gli altri prodotti affini siti in ambito portuale
”. Rispetto a tali previsioni, l’atto concessorio contestato non avrebbe invece previsto alcuna deroga in favore del soggetto già titolare di concessione per depositi di carburante e relativi impianti di erogazione, così come per la società attuale ricorrente.

Il Collegio ritiene fondata una tale doglianza. E’ infatti difficile comprendere perché la Società Marina di Archimede s.p.a. dovesse esser resa monopolista di ogni attività da svolgersi entro l’amplissimo raggio di una concessione demaniale marittima estesa per 49.794,00 mq. in terraferma e 98.880,00 di specchio acqueo, a fronte, invece, della possibilità di ridurne chirurgicamente gli spazi a mezzo degli interventi puntuali autorizzati dal n. 2) dell’art. 18 della L. n. 84/1994, garantendo altresì:

1) il rispetto dell’art. 86, comma 2, del Trattato CEE: dato che non si comprende come la conservazione dell’attività svolta dalla società ricorrente all’interno di parte dei più ampi spazi ceduti in concessione alla Società Marina di Archimede s.p.a. con atto prot. n. 1645 del 19 ottobre 2007, piuttosto che risultare in sintonia con il favor Eurocomunitario per il principio di libera concorrenza, avrebbe invece potuto determinare il superamento dei “ limiti in cui l’applicazione (delle norme sulla concorrenza) non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione … affidata (qui: alla Società Marina di Archimede s.p.a. in quanto titolare della concessione demaniale marittima prot. n. 1645 del 19 ottobre 2007);

2) il rispetto dei principi del legittimo affidamento e di non contraddittorietà, cui invece attenta il provvedimento impugnato ignorando la circostanza che le concessioni demaniali marittime di cui era titolare la società ricorrente sono state rinnovate malgrado fosse già stato approvato l’accordo di programma costituente presupposto del provvedimento impugnato, e più in particolare malgrado la Capitaneria di Porto di Siracusa, in data 01/02/2007, avesse (già) rappresentato che “ per quanto di competenza di questa Autorità non si ravvisano, di massima elementi ostativi affinchè la stessa venga messa in istruttoria ai fini del rinnovo ”;

3) di non incorrere nel denunciato vizio di difetto di irragionevolezza ed illogicità, che invece emerge palesemente come da postulazione attorea a fronte della rappresentata previsione di un unico distributore carburanti, e della mancata “contezza su come tale unico distributore di carburante potrebbe assolvere alla funzione svolta da più impianti di distribuzione, a fronte di un più che notevole incremento del traffico navale, sia dal punto di vista quantitativo, che qualitativo”.

Considerato che le censure di cui ai punti 2) e 3) costituiscono oggetto del motivo di ricorso contraddistinto come I.a), il Collegio ritiene fondate, oltre che le censure proposte con il primo motivo “autonomo” di ricorso, anche quelle di cui al motivo I.a).

III – Con il secondo motivo di ricorso autonomo e stato postulata la violazione degli articoli 37, 42,43 e 44 del codice della navigazione, degli articoli 3, 7 e 10 bis della legge 241 del 1990, delle corrispondenti norme della L.R. n. 10/1991, nonché il ricorrete di vizi di eccesso di potere contraddittorietà, difetto d’istruttoria, travisamento e disparità di trattamento.

Afferma la società ricorrente che l’area concessa alla Marina di Archimede S.p.A., da un lato si sovrappone, comprendendola, all’area di mq. 80 concessa alla società ricorrente con concessione demaniale marittima n. 73/2003 e al sito in cui si trova il secondo punto di erogazione dell’impianto n. 9906 di cui alla concessione demaniale marittima n. 74/2003, dall’altra rende inservibile quest’ultima concessione demaniale marittima allontanando il filo di banchina di oltre 150 mq. dall’attuale e pregiudicando l’attività aziendale. A queste circostanze di fatto si accompagna, da un lato, la mancata considerazione dell’interesse della società ricorrente a conservare integra la disponibilità delle aree ad essa concesse con atti prot. nn. 47756 e 47775 del 22 giugno 2007, e dall’altro il mancato riconoscimento del proprio diritto di preferenza a norma dell’articolo 37 del codice della navigazione, alla stregua del cui terzo comma (prima delle modifiche ad esso apportate dall'art. 1, comma 18, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, in L. 26 febbraio 2010, n. 25) “« è altresì data preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze ”.

Per quanto concerne il primo aspetto, occorre evidenziare come la oggettiva incompatibilità delle aree affidate in concessione alla Società marina di Archimede S.p.A. e alla società attuale ricorrente avrebbe imposto preliminarmente all’Assessorato Regionale competente una valutazione di come l’interesse sotteso alla concessione rilasciata in favore della prima, potesse prevalere su quello della seconda a non veder inficiati i titoli concessori precedentemente rilasciati in proprio favore. Del resto, che ciò dovesse avvenire risulta pienamente dall’articolo 43 del codice della Navigazione. Infatti questa norma, nel prevedere che “qualora una domanda di concessione di beni del demanio marittimo risulti incompatibile con una concessione precedentemente fatta per uso di meno rilevante interesse pubblico, la concessione precedente può essere revocata con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere del Consiglio di Stato, fermo il disposto degli ultimi due commi dell'articolo precedente’ ”, impone senz’altro una valutazione comparativa dell’interesse sotteso a concessioni demaniali marittime già rilasciate, che possono venire incise da un nuovo titolo rilasciato soltanto in relazione alla capacità di quest’ultimo di soddisfare (un più) “ rilevante interesse pubblico ”. Questo è accaduto, sia pure con motivazione non particolarmente esaustiva, con l’esercizio del potere di revoca della concessione demaniale marittima n. 660, rep. n. 74, del registro concessioni anno 2003, operato con il provvedimento che è stato oggetto di impugnativa con il ricorso numero 3000/2008 di R.G. Anche nel caso di specie, però, in base al già menzionato principio di tutela del legittimo affidamento, nonché della possibilità di configurare già nel provvedimento n. 1645 del 19 ottobre 2007 dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente della Regione siciliana un (implicito) atto di revoca delle concessioni demaniali marittime concesse con atti prot. nn. 47756 e 47775 del 22 giugno 2007, il Collegio ritiene che un’attività istruttoria non sarebbe potuta mancare – così come è invece effettivamente accaduto -;
e che pertanto il modo in cui si è condotta l’amministrazione appare assai poco rispettoso di quanto previsto dall’articolo 43 del codice della navigazione, oltre che dell’art. 6 della L. n. 241/1990.

Passando invece alla postulata violazione del diritto d’insistenza della società ricorrente, per esso occorre far riferimento all’articolo 37 del codice della navigazione, laddove - nella formulazione vigente al tempo dell’adozione del provvedimento impugnato - al suo terzo comma esso prevedeva che « è altresì data preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze ”.

Occorre tuttavia considerare che l’art. 37 del Codice della Navigazione, proprio perché riguarda l’esame comparativo fra più domande in concorso, non può che riguardare l’ipotesi ove le più istanze abbiano interamente ad oggetto la medesima area demaniale marittima, e non sue singole porzioni ricomprese all’interno di quella più ampia del cui affidamento in concessione si tratti. L’art. 37 Cod. Nav. non risulta quindi applicabile in modo immediatamente precettivo nel caso di specie, ov’anche non si ritenga che la sua operatività sia stata messa fuori gioco dalla circostanza che di tale norma sia espressamente prevista la non applicabilità in seno al D.P.R. n. 509/1997.

Nondimeno, tale norma conserva il suo valore a fini esegetici onde stimare esattamente la gravità della mancata considerazione dell’interesse della società ricorrente a conservare integra la disponibilità delle aree ad essa concesse con atti prot. nn. 47756 e 47775 del 22 giugno 2007 in cui è incorsa l’Amministrazione autrice del provvedimento impugnato.

Come da correttamente richiamato orientamento giurisprudenziale prevalente, il diritto d’insistenza “ non può essere inteso come meccanismo capace di escludere ogni confronto concorrenziale tra più istanze ”(Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 5765/2009), e non comporta la prevalenza senz’altro del titolare di precedenti concessioni demaniali marittime, ma la preferenza della posizione di quello (soltanto) al ricorrere di analoghe condizioni di capacità economico gestionale. Tenuto conto di ciò appare poco persuasiva la scelta dell’amministrazione regionale di sovrapporre interamente gli spazi della concessione rilasciata con provvedimento numero 1645 del 19 ottobre 2007 con quelli delle concessioni di cui era già titolare la società ricorrente. Infatti in relazione alla specifica attività esercitata nelle aree cui si riferiscono i provvedimenti menzionati da ultimo, è fuor di dubbio che un’impresa specializzata nell’attività di produzione e distribuzione di carburanti possedesse un insieme di competenze infinitamente superiore rispetto a quello invece posseduto dalla Società Marina di Archimede S.p.A.

Se quindi l’art. 37 Cod. Nav. non opera con efficacia immediatamente precettiva nel caso di specie, sì da dover riconoscere la fondatezza della censura che attiene alla sua postulata violazione, riman vero che pel suo tramite risulta ancor più avvalorata – e quindi (ulteriormente) meritevole di accoglimento - la censura di mancata considerazione dell’interesse della società ricorrente a conservare integra la disponibilità delle aree ad essa concesse con atti prot. nn. 47756 e 47775 del 22 giugno 2007

IV – Con il quarto motivo “autonomo” di ricorso la società ricorrente ha dedotto vizi di violazione degli articoli 3,4,5, e 6 del D.P.R. 2 dicembre 1997 n. 509, della legge 10/1994 e della normativa in merito alla progettazione di opere pubbliche, nonché di eccesso di potere per travisamento.

Secondo la società ricorrente vi sarebbe stata una difformità tra il progetto oggetto dell’accordo di programma e della sua ratifica, e quello trasfuso all’interno della concessione demaniale marittima oggetto di impugnazione. In verità una tale diversità era emersa già nella conferenza dei servizi del 24 marzo 2006, ed era stata rilevata dal comandante M A, il quale vi aveva partecipato in qualità di comandante della Capitaneria di Porto di Siracusa. Escluso, dall’esame di quell’atto, che vi sia stato un espresso riconoscimento di tale difformità da parte del rappresentante della (allora) PROTECO s.r.l. alla conferenza, così come invece sostenuto dalla società ricorrente, il Collegio non può esimersi dell’esame diretto del progetto datato 11. 02. 2003 con la planimetria generale di cui alla tavola C4 allegata al progetto definitivo – trattandosi, per esso, di operare una mera giustapposizione fra diversi rilievi cartografici che non si ritiene eccedere dall’ambito di competenze in possesso del giudice adito. E poiché da quell’esame in effetti risulta in relazione alla tavola C4 la discrasia dedotta dalla società ricorrente, deve pertanto ritenersi fondato (anche) il presente motivo di ricorso.

V- Con il motivo di ricorso rubricato a n. IV.a la società ricorrente ha dedotto vizi di violazione dell’articolo 1 del D.P.R. n. 509 1997 e dell’articolo 2, commi 1 e 2 lett. B) della legge regionale n. 7/2002, dell’articolo 18 della legge n. 84/1994, nonché di eccesso di potere per contraddittorietà.e violazione del D. Dirig. 6 aprile 2005, di modifica del Decreto Assessoriale 1 marzo 2005, n. 156/S5/Tur.,

Dalle norme sopra indicate la società ricorrente desume che le opere previste nel progetto approvato e poi trasfuso nella concessione demaniale marittima rilasciata alla ditta controinteressata, non afferiscono a un titolo assentibile mediante il procedimento di cui al D.P.R. n. 509/1997, bensì a una concessione di lavori pubblici. La censura sembra effettivamente meritevole di positivo apprezzamento, in quanto dall’esame del progetto approvato risultano rientrare interventi quali quello relativo alla realizzazione di una piscina, di un edificio relativo a hotel-negozi-club house, di un beauty center, di un eliporto, di un molo riservato all’attracco di pescherecci ed uno riservato alle forze dell’ordine, nessuno deli quali sembra rientrare nel novero delle strutture dedicate alla nautica da diporto, né a procedimenti caratterizzati da strumentalità necessaria rispetto alla realizzazione del porto turistico in quanto tale. In particolare deve rilevarsi come con riguardo agli interventi per la realizzazione di due distinti moli, se ancora potrebbe escludersi una necessaria qualificazione come concessione di lavori pubblici per la realizzazione di quello riservato alle forze dell’ordine - in quanto costituente un’ipotesi di utilizzazione degli immobili portuali da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime portuali ammissibile ex art. 18, comma 1, della L. n. 84/1994 –, risulta invece priva di qualunque correlazione con le funzioni riservate alla nautica turistica e da diporto la realizzazione del molo riservato all’attracco di pescherecci. Per le seguenti ragioni anche presente motivo di ricorso merita di essere accolto.

VI – Per quanto concerne la proposta domanda risarcitoria, alla genericità della sua formulazione all’interno dell’atto introduttivo non ha fatto seguito alcuna ulteriore specificazione all’interno degli ulteriori atti processuali depositati dalla società ricorrente. Anche a non voler considerare una tale circostanza come meritevole della sua reiezione, il Collegio osserva quanto segue. Un danno subito dalla società ricorrente potrebbe prospettarsi soltanto ha fronte di atti che abbiano ad essa concretamente impedito di perseverare nell’attività di distribuzione del carburante all’interno del Porto di Siracusa;
ma questo effetto – quantomeno in modo diretto – non ha mai prodotto ex se la concessione demaniale marittima protocollo numero 1645 del 19 ottobre 2007 rilasciata alla Società Marina di Archimede s.p.a., e piuttosto i successivi atti di revoca (di una) delle concessioni demaniali marittime delle quali era titolare la società ricorrente: che quest’ultima ha contestato con il ricorso n. 3000/2008, ed il prodursi dei cui effetti pregiudizievoli è stato precluso dalla successiva ordinanza cautelare n. 1822/2008 adottata nell’ambito del relativo giudizio. Viene pertanto respinta la proposta domanda di risarcimento del danno.

VII – Il Collegio, conclusivamente pronunciando, in parte dichiara inammissibile - tanto per originaria, quanto per sopravvenuta carenza di interesse –, ed in parte accoglie - limitatamente alla proposta domanda costitutiva d’annullamento- il ricorso in epigrafe;
e per gli effetti annulla il provvedimento con esso impugnato.

Tenuto conto della (parziale) soccombenza della società ricorrente con esclusivo riguardo alla proposta domanda risarcitoria, il Collegio ritiene che le spese di lite debbano essere interamente compensate fra le parti

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi