TAR Catania, sez. III, sentenza 2021-12-17, n. 202103796
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Testo completo
Pubblicato il 17/12/2021
N. 03796/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00793/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 793 del 2008, proposto da
Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G C V e Fregonese, M G F, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Catania, via Pasubio, 33;
contro
Presidenza della Regione Siciliana, Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, Ufficio del Genio Civile Oo. Mm., Capitaneria di Porto di Siracusa, Soprintendenza Bb.Cc.Aa. Sez.Beni Architettonici-Siracusa, Agenzia del Territorio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliati in via Vecchia Ognina, 149;
Comune di Siracusa, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Albani Maurizio, con domicilio eletto presso Caltabiano Giuseppe in Catania, via Gorizia,54;
Assessorato Regionale al Turismo della Regione Siciliana - Servizio Ufficio Speciale per la Pianificazione dei Porti Turistici in Sicilia, non costituito in giudizio;
Agenzia delle Dogane di Siracusa, non costituita in giudizio;
Comando Provinciale Vigili del Fuoco, non costituito in giudizio;
Comando Militare Marittimo Autonomo in Sicilia, non costituito in giudizio;
Comando Zona Fari Marina Militare; non costituito in giudizio;
nei confronti
Marina di Archimede Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Barone, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, p.zza della Repubblica, 31;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dell’atto del 19 ottobre 2007, n. 1645, nonché di ogni altro atto conseguente, connesso o comunque collegato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza della Regione Siciliana, del Comune di Siracusa, dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, dell’Ufficio del Genio Civile Oo. Mm., della Capitaneria di Porto di Siracusa, della Soprintendenza Bb.Cc.Aa. Sez.Beni Architettonici-Siracusa , dell’Agenzia del Territorio e della società Marina di Archimede Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2021 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ENI S.p.A. Divisione Rifining e Marketing Marketing era titolare delle concessioni demaniali n. 659, rep. n. 73, e n. 660, rep. n. 74, del registro concessioni anno 2003, rilasciate dalla capitaneria di porto di Siracusa il 10 ottobre 2003, allo scopo, rispettivamente, di “ mantenere deposito interrato di gasolio magno aperta parentesi. Adibito a protezione dell’impianto a magazzino di ore lubrificanti in fusto ”, e di “ mantenere un distributore automatico di gasolio marino aperte parentesi impianto N. 19911) asservito da un serbatoio interrato della capacità di mc. 20 per il rifornimento di natanti, nonchè un chiosco prefabbricatosi per il deposito di carburanti ”, sulla banchina pescherecci del porto grande Siracusa. Al rinnovo di tali concessioni, avvenuto con atti dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente della Regione Siciliana a protocollo nn. 47756 e 47775 del 22 giugno 2007, sopravveniva, in data 19 ottobre 2007, il rilascio di concessione demaniale marittima alla società Marina di Archimede s.p.a. per la realizzazione di un approdo turistico nel Porto Grande di Siracusa.
Il rilascio della concessione demaniale marittima menzionata da ultimo costituiva il completamento di un procedimento amministrativo disciplinato dal D.P.R. n. 509 /97, recepito dall’articolo 75 L.R. 16 aprile 2003, n. 4, nel corso del quale la società ENI S.p.A. Divisione Rifining e Marketing Marketing aveva presentato talune osservazioni, all’interno delle quali si rilevava come le ipotesi progettuali presentate dalla società Marina di Archimede s.p.a. fossero direttamente incidenti e lesive per le proprie ragioni, in quanto prive dei rilievi e delle planimetrie, in particolare relativamente alla preesistenza dei due impianti di proprietà della società ricorrente.
Le criticità delle quali si è appena detto portavano la società ENI S.p.A. Divisione Rifining e Marketing Marketing a contestare nel giudizio rubricato a n. 957/2007 di R.G. presso questo TAR, dapprima la delibera consiliare 18 gennaio 2008 n. 11 di approvazione dell’accordo di programma per la realizzazione del sopra indicato intervento, e successivamente - in questo caso con un apposito ricorso per motivi aggiunti – l’approvazione del predetto accordo ad opera del Presidente della Regione Siciliana.
Ritenendo che la dubbia legittimità dei predetti atti potesse viziare per invalidità derivata il provvedimento prot. n. 1645 del 19 ottobre 2007 dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, di rilascio della concessione per la realizzazione di un porto turistico nel porto grande di Siracusa, la società Eni impugnava il predetto atto - anche per vizi propri dello stesso - con un ricorso depositato in segreteria il 9 aprile 2008.
Si costituivano in giudizio la Presidenza della Regione Siciliana, il Comune di Siracusa, l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, l’ Ufficio del Genio Civile – Opere Marittime, la Capitaneria di Porto di Siracusa, la Soprintendenza Bb.Cc.Aa. - Sez.Beni Architettonici di Siracusa, l’Agenzia del Territorio e la società Marina di Archimede Spa.
La proposta domanda cautelare veniva respinta per mancanza di grave pregiudizio con ordinanza n. 1818/2008 anche in considerazione di quella cui invece era stata positiva risposta nel giudizio n. 3000/2008, il quale aveva ad oggetto il provvedimento di revoca della concessione demaniale marittima n. 660, rep. n. 74, del registro concessioni anno 2003, della quale era titolare la società ENI S.p.A. A questo riguardo è opportuno evidenziare come il presente giudizio si iscriva all’interno di una “serie”, caratterizzata da un progressivo aggravarsi della (postulata) lesione degli interessi della società ricorrente, aperta dalla approvazione dell’accordo di programma da parte del Comune di Siracusa con delibera del Consiglio Comunale 18 gennaio 2008 n. 11 e dalla successiva approvazione del predetto accordo con atto del Presidente della Regione Siciliana (quali atti contestati con ricorso n. 957/2007 di R.G.), proseguita con il rilascio della concessione per la realizzazione di un porto turistico nel Porto Grande di Siracusa con provvedimento prot. n. 1645 del 19 ottobre 2007 dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente della Regione Siciliana – oggetto della presente impugnativa -, ed in ultimo portata a definitivo effetto con la revoca della concessione demaniale rilasciata alla società ricorrente con decreto del Dirigente dell’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana n. 952 del 25 settembre 2008, fatto oggetto di impugnativa giustappunto con il ricorso n. 3000/2008 di R.G.
In questo complesso quadro processuale devono quindi essere considerate (anche) le vicende relative al ricorso n. 957/2007 di R.G.; in particolare perché nell’ambito del presente giudizio taluni vizi sono stati prospettati come conseguenza diretta di quelli che avrebbero caratterizzato gli atti impugnati con il ricorso indicato in precedenza. Con decreto presidenziale n. 2059/2018 il giudizio di cui al ricorso numero 957/2007 è stato però dichiarato perento, senza che avverso quel provvedimento venisse proposta alcuna opposizione. Così questa circostanza deve essere rappresentata perché nello scrutinio delle censure relative al presente ricorso non potrà più essere posta in dubbio la legittimità della delibera 18 gennaio 2008 n. 11 di approvazione dell’accordo di programma da parte del Consiglio Comunale del Comune di Siracusa -né del Decreto del Presidente della Regione Siciliana che tale accordo ha approvato-: di tal che le uniche censure positivamente scrutinabili saranno quelle che postulano vizi propri della del provvedimento prot. n. 1645 del 19 ottobre 2007, e da rigettare invece senza alcuna specifica indagine quelli che si prospettano come di invalidità derivata dagli – invece ormai legittimi in modo inoppugnabile – atti impugnati con il ricorso n. 957/2007.
In data 15/12/2021 si svolgeva l’udienza pubblica per l’esame del ricorso in epigrafe, che veniva trattenuto in decisione dopo aver rappresentato ai difensori delle parti – nel rispetto del canone procedurale prefigurato dal secondo comma dell’art. 73 c.p.a. - le conseguenze negative in termini di (parziale) possibile inammissibilità rilevata ex officio del ricorso in relazione a tutti quei vizi postulati come di invalidità derivata rispetto agli atti presupposti impugnati con il ricorso rubricato a n. 957/2007 di R.G., e