TAR Roma, sez. V, sentenza 2022-04-15, n. 202204604

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2022-04-15, n. 202204604
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202204604
Data del deposito : 15 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/04/2022

N. 04604/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00077/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 77 del 2018, proposto da
ER CO CO, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Tomassetti, e presso lo studio di questi elettivamente domiciliata in Roma, alla via Giuseppe Gioacchino Belli n. 27, per mandato in calce al ricorso, con indicazione di domicilio digitale come da registri di giustizia;



contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, e presso i suoi uffici elettivamente domiciliata per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;



nei confronti

IS CI, controinteressata intimata, rappresentata e difesa dagli avv.ti Aristide Police e Alessandro Parini, e presso il loro studio del primo elettivamente domiciliata in Roma, al viale Liegi n. 32, per mandato in calce all’atto di costituzione in giudizio, con indicazione di domicili digitali come da registri di giustizia;
ED DA, EL ME RO, ON AR, FA ER, controinteressate intimate non costituite in giudizio;



per l'annullamento

degli atti della procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali superiori all'interno del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, indetta con decreto dirigenziale GDAP-00611594 in data 21 febbraio 2017, e dei presupposti criteri di cui al di cui al d.m..28 settembre 2016, nonché di tutti gli atti presupposti e in particolare dei verbali nn. 25/2017, 24/2017, 18/2017, 38/2017, 128/2017 e 11/2017, relativi alla valutazione della ricorrente e delle controinteressate intimate e dei decreti registrati di conferimento alle controinteressate di incarichi dirigenziali superiori e del verbale del 5 aprile 2017 di insediamento della commissione

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e della controinteressata IS CI;

Viste le memorie depositate dalle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2022 il dott. Leonardo Spagnoletti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

La ricorrente, dirigente penitenziaria dal 16 agosto 2005, da ultimo dell’Ufficio relazioni sindacali presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, ha partecipato alla procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali superiori, indetta con decreto dirigenziale GDAP-00611594 in data 21 febbraio 2017.

All’esito delle operazioni di valutazione dei titoli e del colloquio, è risultata idonea non vincitrice con complessivi punti 70,03 (di cui punti 35,05/40 per gli incarichi svolti, 25/30 per responsabilità assunte, 10/20 per i percorsi formativi), a fronte dei superiori punteggi conseguiti delle controinteressate ER (83,70), CI (77,89), DA (77,73 e RO (72,78).

Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale raccomandato in data 15 dicembre 2017, e depositato l’11 gennaio 2018, l’interessata ha, quindi, impugnato gli atti della procedura selettiva, la conseguente graduatoria, il presupposto d.m. 28 settembre 2016, recante i criteri di valutazione, i verbali della commissione esaminatrice relativi alle valutazioni dei titoli e i conseguenti atti di conferimento degli incarichi alle controinteressate intimate, deducendo, in sintesi, i seguenti motivi:

Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n.165/2001, del d.P.R. n.487/1994, del d.P.R. n. 445/2000, della legge n. 154/2005, del d.lgs. n. 63/2006, della legge n. 241/1990 e s.m.i., nonché dei principi generali in materia anche ai sensi dell’art.97 e 98 Cost. Eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, travisamento, carenza di istruttoria, illogicità, difetto di motivazione, perplessità, contraddittorietà, irragionevolezza, disparità di trattamento. Violazione del principio di collegialità delle operazioni di selezione dei candidati. Violazione del d.m. 19 gennaio 2017 e del d.m. 10 marzo 2017. Sviamento di potere.

Si denuncia il vizio genetico relativo all’illegittima composizione della commissione esaminatrice, che, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 63/2006, è presieduta dal Capo del Dipartimento e composta da un Vice Capo Dipartimento, oltre che dal Direttore generale della formazione e del personale e da tre dirigenti generali in servizio presso i provveditorati e l’Amministrazione centrale, scelti secondo il criterio della rotazione biennale.

Nel caso di specie, sin dalla seduta d’insediamento della commissione, e tranne che nell’ultima seduta del 13 ottobre 2017, nella stessa non figurava il Vice Capo Dipartimento.

Trattandosi di collegio perfetto, il vizio di composizione della commissione inficia l’attività relativa sia alla predisposizione dei criteri di valutazione, che all’esame delle domande, al colloquio orale, alla valutazione dei titoli e dei candidati.

Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n.165/2001, del d.P.R. n.487/1994, del d.P.R. n. 445/2000, della legge n. 154/2005, del d.lgs. n. 63/2006, della legge n. 241/1990 e s.m.i., nonché dei principi generali in materia anche ai sensi dell’art.97 e 98 Cost. Eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, travisamento, carenza di istruttoria, illogicità, difetto di motivazione, perplessità, contraddittorietà, irragionevolezza, disparità di trattamento. Sviamento di potere.

Si censura, in via diretta, il d.m. del 28 settembre 2016, nella parte in cui rimette alla commissione l’attribuzione dei punteggi per le due categorie di titoli delle “ responsabilità assunte ” (sino a trenta punti) e per i “ percorsi formativi ” (sino a venti punti), con valutazione di discrezionalità sin troppo ampia e globale, a fronte dei punteggi “ oggettivi ” concernenti la categoria “ incarichi espletati ”.

È così accaduto che l’interessata -che in quest’ultima categoria ha conseguito “… l’elevato punteggio di punti 35,03… tra i migliori in assoluto... ”- si sia vista assegnata solo 25/30simi per la categoria “ responsabilità assunte ” e 10/20 in quella “ percorsi formativi ”.

A dimostrazione della invocata illegittimità si rileva che per la categoria “ responsabilità assunte ”, ad altri candidati in servizio presso la sede centrale del Dipartimento, che non avevano mai retto uffici dirigenziali (EL, AT, EI Fagone: indicati ma non intimati: n.d.e. ) o che li avevano retti per limitati periodi (CI, AR, RO) -siano stati assegnati punteggi superiori, tra 28 e 30, laddove l’interessata, prima della nomina a dirigente “… ha retto sempre un Ufficio del Capo del Dipartimento… ”, e altresì ha collaborato per oltre un anno con l’Ufficio legislativo ministeriale ai fini dell’emanazione del d.lgs. n. 95/2017 (attività valutata per la candidata De CA: indicata ma non intimata: n.d.e. ).

In senso analogo, ad altri candidati “… con formazione simile ovvero quella organizzata dall’Amministrazione …”, per la categoria “ percorsi formativi ” sono stati assegnati 20 punti (De CA, DA, ER , CI, AT, Fagone, EL, PA PE, AN: in corsivo quelli intimati: n.d.e. ), mentre alla ricorrente soltanto 10 punti, giustificati dalla commissione con il riferimento “ ad una contenuta attività formativa ”, senza considerare che la stessa, a differenza di quelli, “… ha svolto una notevole attività di Docente in corsi di formazione predisposti dall’Amministrazione nei confronti del personale direttivo e non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria, del personale della Carriera Dirigenziale dell’Amministrazione, del personale appartenente al Comparto Ministeri sia presso gli istituti di formazione di Roma che presso i Provveditorati Regionali della penisola (Milano, Cagliari, Firenze, Potenza, Pescara) tutte autorizzate dall’Amministrazione ”.

Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n.165/2001, del d.P.R. n.487/1994, del d.P.R. n. 445/2000, della legge n. 154/2005, del d.lgs. n. 63/2006, della legge n. 241/1990 e s.m.i., nonché dei principi generali in materia anche ai sensi dell’art.97 e 98 Cost. Eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, travisamento, carenza di istruttoria, illogicità, difetto di motivazione, perplessità, contraddittorietà, irragionevolezza, disparità di trattamento. Sviamento di potere.

Si contestano poi, partitamente, i punteggi assegnati per taluni “ incarichi svolti ” dalle controinteressata intimate:

CI; per i periodi “ dal 16.9.2008 all’8.8.2010 quando la dirigente era aggiunto calcolando illegittimamente la titolarità ed attribuendoLe erroneamente p. 7,58 ”; “ dal 2.4.2013 al 31.12.2016 (p. 15,01) quale titolare dell’Ufficio II mentre era Dirigente aggiunto ”, perché non si evince il conferimento formale della titolarità dell’Ufficio;

AR: “ per il periodo 10/10/2008 al 12/9/2010 per p. 6,71. Detto punteggio va dimezzato ”, per le medesime ragioni, e perché per la medesima per la categoria “ responsabilità assunte ” è stato considerato l’incarico di “ referente per l’Amministrazione Penitenziaria per la Trasparenza e Anticorruzione ”, mentre per essa ricorrente non si è tenuto conto “… della responsabilità di referente per l’Amministrazione Penitenziaria del Sistema PERLA PA del Dipartimento della Funzione Pubblica nonché dell’applicativo GEDAP, né dell’attività relativa alla gestione delle controversie sindacali ”;

RO: per il periodo “ 1/1/2007 – 1/11/2011 in qualità di Vice Direttore della Scuola di Formazione di Portici ” sono stati assegnati punti 8,52 e per il periodo “ 2/2/2009 – 31/10/2015 quale Vice Direttore della Casa Circondariale di OL RE ” punti 6,75, laddove il primo incarico non sarebbe valutabile “… ai sensi del D.M. 28/9/2006 in quanto non prevista la funzione di Vice Direttore della Scuola dal

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