TAR Bari, sez. II, sentenza 2012-05-16, n. 201200941
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N. 00941/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01404/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1404 del 2011, proposto da:
C C, rappresentato e difeso dall'avv. L P, con domicilio eletto presso L P in Bari, via Q. Sella, n.120;
contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dall'avv. M L, con domicilio eletto presso M L in Bari, c/o Avv.ra Comunale, via P.Amedeo n.26;
per l’accertamento
del diritto all’assunzione nei ruoli del Comune di Bari, con la qualifica di Vigile Urbano, con decorrenza 08.09.1982, data delle prime assunzioni dei vincitori del concorso per la copertura dei posti di vigile urbano indetto con avviso pubblico del 19.10.1979;
e per la conseguente condanna
al risarcimento del danno patito per effetto del ritardo nell’assunzione nei ruoli del Comune di Bari con la qualifica di Vigile Urbano;
e per la condanna al pagamento di una somma corrispondente al valore delle contribuzioni previdenziali non erogate, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 aprile 2012 il dott. D Z e uditi per le parti i difensori avv. L P e avv. Augusto Farnelli, su delega dell'avv. M. Lioce;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con avviso del 19.10.1979 il Comune di Bari bandì un concorso pubblico per il reclutamento di n.43 Vigili Urbani (poi aumentati a 142).
L’odierno ricorrente partecipò alla procedura concorsuale, ma, dopo aver superato le prove scritte e orali, venne escluso, per inidoneità fisica, dalla graduatoria definitiva approvata con deliberazione di G.M. n. 3431 del 22.06.1982.
L’esclusione venne impugnata con ricorso n. 1756 r.g. 1982, avanti questo Tar che, con sentenza n. 1204/1986, confermata in appello con decisione n. 677/1988, annullò il provvedimento di esclusione per la non corretta composizione della commissione medica e difetto di motivazione in ordine alla riscontrata inidoneità fisica.
In ottemperanza alle dette sentenze del Tar Bari e del Consiglio di Stato, il Comune di Bari, con deliberazione di G.C. n.4 del 25.01.1989, dispose nuovo accertamento sanitario collegiale conclusosi con nuovo giudizio di inidoneità, giusta nota del 13.12.1990 recepita dalla Giunta comunale di Bari con deliberazione n.4258 del 02.08.1991 di approvazione della graduatoria definitiva di merito.
Con secondo ricorso n. 1923/1992, avanti a questo Tar, l’odierno istante insorse avverso la nuova esclusione dal concorso.
Con sentenza istruttoria n. 309 del 31.05.1996, il Tar Puglia ordinò nuova visita medica sulla persona del ricorrente, ai fini della verifica della sua idoneità fisica alle mansioni di Vigile Urbano, da eseguirsi a cura della Commissione Medica Ospedaliera presso l’Ospedale Militare di Caserta e l’ accertamento sanitario decretò l’idoneità del ricorrente alle mansioni di vigile urbano.
Con sentenza n. 7/1998, depositata in data 10.01.1998, il Tar Bari accolse il ricorso n.1923/1992, annullando per l’effetto, in quanto illegittima, la seconda declaratoria di inidoneità fisica del sig. C alle mansioni di Vigile Urbano.
Con determinazione dirigenziale n. 168 del 15.05.1998, comunicata al ricorrente con nota prot. n. 6960 Sett. Ass. e Cess. del 30.06.1998, il Comune di Bari –Ripartizione Personale- deliberò di prestare acquiescenza alla sentenza conclusiva della vicenda che aveva interessato il ricorrente, disponendone:
- l’inserimento in graduatoria al 127° posto (con punti 87)
- l’assunzione (che avvenne in data 30.06.1998, con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato decorrente dal 1 luglio 1998).
Con richiesta di espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione, inviata a mezzo lettera raccomandata a.r. in data 19-20.03.2003 al Comune di Bari e al Collegio di Conciliazione presso l’Ufficio Provinciale del lavoro e della Massima Occupazione di Bari, il sig. C chiese che il competente Collegio promuovesse il tentativo obbligatorio di conciliazione per la tutela del suo diritto al risarcimento del danno conseguente all’illegittimo tardivo inserimento nella dotazione organica dell’ente comunale.
Espletato con esito negativo il tentativo obbligatorio di conciliazione, si rivolse al Tribunale (sezione Lavoro) di Bari chiedendo:
- il risarcimento del danno per la ritardata assunzione,
- l’accertamento del suo diritto all’assunzione nei ruoli del Comune di Bari, con la qualifica di Vigile Urbano, con decorrenza 08.09.1982, data delle prime assunzioni dei vincitori del concorso per la copertura dei posti di vigile urbano indetto con avviso pubblico del 19.10.1979.
- oltre ulteriori domande accessorie puntualmente indicate in ricorso.
Con sentenza n.6175/2011 il Giudice del Lavoro ha declinato la propria giurisdizione, sicchè il ricorrente ha riassunto il giudizio dinanzi a questo Tar.
All’udienza del 12.4.2012 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso , nel suo complesso, non può essere accolto per le ragioni di seguito indicate, ritenendo il Collegio di aderire alle conclusioni cui è già pervenuta la Sezione con la sentenza n. 1039/2007 (adottata in controversia su analoga vicenda), richiamata dalla difesa comunale, alla quale anche questo Collegio intende uniformarsi, sia pure per ragioni parzialmente differenti delle quali si darà conto nel prosieguo.
Ritiene in via preliminare il Collegio di dover esaminare la domanda volta ad ottenere l’accertamento del diritto del ricorrente all’assunzione nei ruoli del Comune di Bari, con la qualifica di Vigile Urbano, con decorrenza 08.09.1982.
Essa si sostanzia nella domanda di ricostruzione giuridica della carriera e deve essere dichiarata inammissibile, in quanto il suo scrutinio nel merito condurrebbe alla (non consentita) disapplicazione di atti amministrativi rimasti in oppugnati.
Invero, per effetto della delibera del Comune di Bari n. 168 del 15.05.1998 e del contratto successivamente stipulato in data 30.6.1998, il ricorrente è stato inserito nella graduatoria con effetto dal 30.6.1998 (cioè ex nunc).
Avverso dette determinazioni del Comune di Bari il ricorrente non ha proposto alcun gravame rendendole quindi inoppugnabili.
Per quanto attiene alla domanda di risarcimento del danno per la tardiva immissione in servizio (con le ulteriori domande accessorie) il Collegio osserva quanto segue.
Ben si conoscono le posizioni espresse dalla Sezione con la già citata sentenza n. 1039/2007 con cui la domanda risarcitoria è stata dichiarata in parte prescritta ed in parte infondata.
Rispetto a tale posizione , tuttavia, ritiene il Collegio che essa imporrebbe verosimilmente una rimeditazione, in quanto opera una opinabile parcellizzazione della vicenda processuale (svoltasi attraverso la proposizione di due giudizi amministrativi entrambi tesi, tuttavia, al perseguimento di un unitario bene della vita – ovverosia la corretta valutazione della idoneità fisica mirata all’utile collocamento in graduatoria-).
Essa, inoltre, non tiene conto del fatto che fino alla conclusione del giudizio n. 1923/1992, deciso con sentenza n. 7/1998 è altrettanto opinabile che la prescrizione del diritto risarcitorio (per i periodi pregressi) potesse decorrere, dovendosi valutare la portata applicativa della disposizione di cui all’art. 2935 c.c. (secondo cui la prescrizione decorre solo a far data dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere) rispetto ad una lesione del bene della vita fatto valere in giudizio accertata solo con sentenza di questo Tar n. 7/1998 che ha di fatto sancito che, laddove l’amministrazione avesse correttamente operato in sede di valutazione medica dell’idoneità fisica, non vi sarebbero stati ostacoli all’immissione in ruolo del ricorrente sin dal 1982.
L’approfondimento di tali temi risulta tuttavia superfluo in quanto il Collegio non può esimenrsi dal rilevare, come già indicato nella sentenza n. 1039/2007, che il ricorrente ha omesso di fornire alcuna allegazione e prova del danno asseritamente subito, atteso che non ha nemmeno dedotto di non aver lavorato nel periodo di cui trattasi.
Le domande risarcitorie accessorie seguono analoga sorte per le medesime motivazioni.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve dunque essere in parte dichiarato inammissibile e, per il resto, rigettato.
Sussistono comunque ragioni di equità per poter compensare tra le parti le spese del giudizio.