TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2018-06-13, n. 201803966
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Testo completo
Pubblicato il 13/06/2018
N. 03966/2018 REG.PROV.COLL.
N. 04987/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4987 del 2017, proposto da:
M A, rappresentato e difeso dall'avvocato C R, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Sasso in Napoli, via Toledo n. 156;
contro
Ministero dell'interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale domicilia in Napoli, via Armando Diaz, n. 11;
per l'annullamento
del decreto del Questore di Napoli Cat. A.12/2017/Imm/1^Sez/Dinieghi/mt 274 del 18 luglio 2017, notificato in data 15 settembre 2017, con il quale è stata respinta la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno presentata per motivi di lavoro subordinato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2018 la dott.ssa Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale la Questura di Napoli ha respinto la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno presentata in data 16 dicembre 2015 per motivi di lavoro subordinato. In particolare, l’amministrazione ha evidenziato in motivazione che:
- l’istante risulta titolare di un precedente permesso di soggiorno avente scadenza in data 7 ottobre 2015 rilasciato dalla Questura di Verona;
- all’atto della domanda ha documentato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato come cuoco presso il ristorante “Madonna pizzeria lounge restaurant di Davide Flauto” con sede in provincia di Milano e la residenza nel Comune di Giugliano alla via Starace n. 61 presso l’abitazione della sig.ra Antonietta Orefice;
- in data 19 novembre 2016 quest’ultima ha dichiarato agli incaricati di effettuare i controlli che l’istante era stato suo ospite per circa 15 giorni per poi allontanarsi;
- da ulteriori accertamenti è emerso che l’istante ha posto in essere un nuovo contratto di lavoro subordinato per circa tre mesi a Trento (sempre presso un ristorante) dichiarando come nuova residenza l’indirizzo di via Aldo Moro n. 11 nel Comune di Casandrino;
- ciò nondimeno, da controlli effettuati l’istante è risultato irreperibile e sconosciuto presso tale ultimo indirizzo e non iscritto all’anagrafe comunale.
Da quanto precede, l’amministrazione ha concluso che il ricorrente non ha i requisiti (alloggiativi e lavorativi) per ottenere il titolo di soggiorno anche perché in data 3 ottobre 2002 lo stesso è stato condannato dal GIP del Tribunale di Bolzano (con sentenza divenuta irrevocabile il successivo 23 ottobre 2002) per “la fattispecie delittuosa prevista e punita dall’art. 12, comma 1 della legge n. 189/2002…fatto commesso a Vipiteno (BZ) in data 29.9.2002 per il quale veniva comminata la pena di mesi 11 (undici) di reclusione e euro 19.700,00 di multa”.
A sostegno del gravame deduce varie censure di violazione di legge ed eccesso di