TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2024-03-22, n. 202400225

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2024-03-22, n. 202400225
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202400225
Data del deposito : 22 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/03/2024

N. 00225/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00263/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 263 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Nucara e Santo Iaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;



per l'annullamento

dell’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Reggio Calabria il 21/4/2021 e notificata il 22/4/2021.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l’ordinanza cautelare n. 151 del 24 giugno 2021;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2024 il dott. Alberto Romeo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 25 maggio 2021 e depositato il giorno seguente, il sig. -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di titolare della “-OMISSIS-”, ha agito per l’annullamento, previa tutela cautelare, del provvedimento prot. n. 0041546 del 9.04.2021, con il quale il Prefetto di Reggio Calabria emetteva nei suoi confronti, ai sensi degli artt. 91 e 100 del d.lgs. n. 159 del 2011, un’informazione antimafia a carattere interdittivo.

1.1. Sul piano procedurale il procedimento amministrativo traeva origine dalla richiesta di documentazione antimafia presentata tramite BDNA dal Comune di -OMISSIS-.

1.2. Dalle note informative delle forze dell’ordine acquisite in sede istruttoria emergevano a suo carico plurimi elementi di controindicazione, risultando egli già sottoposto ad avviso orale, già proposto per la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, poi rigettata, gravato da pregiudizi, ancorché non esitati in sentenze di condanna, per minaccia a pubblico ufficiale, associazione di tipo mafioso, intestazione fittizia di beni ed appropriazione indebita. Venivano, inoltre, annotati numerosi controlli con persone sottoposte alla misura della sorveglianza speciale e con pregiudizi per associazione di stampo mafioso, favoreggiamento personale, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti e comunque, a vario titolo, contigue alla locale criminalità organizzata. L’autorità di P.S. ne segnalava ancora la partecipazione a “ funerali di persone riconducibili a cosche attive nella zona di riferimento dell’impresa ” nonché la menzione, pur in assenza di un diretto coinvolgimento, nell’ambito dell’operazione di polizia denominata “-OMISSIS-”, evincendo dagli atti delle indagini la vicinanza della sua famiglia, ed in particolare del padre, alla cosca ‘ndranghetistica egemone nel territorio di -OMISSIS-. A quest’ultimo riguardo, inoltre, nelle informative veniva evidenziata la caratura criminale dell’anzidetto congiunto, già gravato da numerosi pregiudizi per gravi reati, destinatario il 14.07.2017 di un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso nell’ambito della maxi operazione antimafia denominata ‘-OMISSIS-’ con l’accusa di far parte della ‘locale’ di ‘ndrangheta di -OMISSIS- superiore e già condannato per il medesimo reato associativo nel contesto di una pregressa vicenda processuale. Valenza indiziaria veniva, infine, ascritta anche ad ulteriori rapporti di parentela con altri stretti congiunti parimenti controindicati, tenuto conto del coinvolgimento con identiche gravi accuse nell’anzidetto processo penale dello zio paterno, dei pregiudizi per reati in materia di stupefacenti a carico di due cugini e dello stato di latitanza di un altro cuginio.

1.3. Sulla base di tali elementi, evidenziato che “ il titolare in esame si trova al centro di una rete di rapporti parentali e relazionali con soggetti, a vario titolo, appartenenti al medesimo contesto criminale attivo in -OMISSIS- e nell’adiacente -OMISSIS- ”, la Prefettura procedente ha, dunque, ritenuto integrato un quadro indiziario di sicura rilevanza, tale da giustificare la formulazione di una prognosi negativa in ordine alla probabilità che “ nel contesto territoriale e relazionale in cui si pone l’attività che [egli] persegue … l’attività stessa si presti a essere anche indirettamente funzionale alle logiche criminali ”.

2. In punto di diritto il ricorso è affidato ad un’unica doglianza, articolata in relazione ai vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, dolendosi, sostanzialmente, il ricorrente del travisamento del significato indiziario desumibile dai pochi elementi emersi dalle note informative acquisite in sede procedimentale e del difetto dell’istruttoria e lamentando, dunque, l’insussistenza delle condizioni prescritte dal codice antimafia per l’esercizio del potere interdittivo.

2.1. Ad essere criticata è, anzitutto, la valenza indiziaria accordata alla proposta per l’applicazione nei suoi confronti della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, essendo stata tale istanza rigettata dal Tribunale di Prevenzione di Reggio Calabria rilevandosene la sua totale estraneità agli ambienti della locale criminalità organizzata. L’illogicità della valutazione prefettizia apparirebbe, dunque, lampante, ove si ponga mente al fatto che l’amministrazione avrebbe dovuto, semmai, in contraria prospettiva, tenere nell’adeguata considerazione proprio le argomentazioni sviluppate dal giudice della prevenzione a sostegno della delibazione negativa formulata in ordine alla sua adombrata ‘contiguità funzionale’ alla ‘ndrangheta, esclusa proprio sul rilievo della mancata emersione di elementi, diversi dalla mera frequentazione con soggetti pregiudicati, sintomatici di una siffatta vicinanza. A connotare in termini di ancor più accentuata criticità la prognosi negativa formulata dalla Prefettura si porrebbe, d’altro canto, la circostanza della pressoché piena sovrapponibilità degli elementi posti a fondamento della richiesta de qua con quelli valorizzati a sostegno dell’interdittiva, trovando in sostanza entrambe origine dal contenuto di alcune conversazioni captate nell’ambito delle sopra citate indagini di polizia dalle quali sarebbe emersa la vicinanza della sua famiglia alla cosca ‘ndranghetistica di -OMISSIS-.

2.2. L’operato prefettizio risulterebbe, poi, parimenti censurabile sul fronte della valenza accordata ai rapporti di parentela, avendo la Prefettura tout court omesso di tener conto non soltanto delle deficitarie condizioni di salute del proprio padre, il quale, dunque, non sarebbe in alcun modo in grado di interferire nella gestione dell’impresa, ma altresì dell’assenza di qualsivoglia rapporto di frequentazione con gli altri citati congiunti, menzionati in atti suggestivamente al fine di avvalorare la tesi del paventato rischio di infiltrazione, per loro tramite, della criminalità organizzata locale nella conduzione dell’azienda, senza considerare, peraltro, l’avvenuto spostamento della sua residenza, dopo le nozze, nel limitrofo comune di -OMISSIS-.

2.3. Quanto, invece, alle rilevate frequentazioni con soggetti pregiudicati, al di là di un evidente deficit di attualità dell’elemento - trattandosi di controlli tutti assai datati -, la lacunosità dell’istruttoria emergerebbe dalla circostanza che i soggetti de quibus all’epoca delle segnalazioni sarebbero stati, invero, incensurati, risalendo le vicende giudiziarie che li interessavano ad un’epoca posteriore. Inoltre tutti gli episodi annotati sarebbero stati

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi