TAR L'Aquila, sez. I, ordinanza cautelare 2018-02-08, n. 201800032

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, ordinanza cautelare 2018-02-08, n. 201800032
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 201800032
Data del deposito : 8 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/02/2018

N. 00017/2018 REG.RIC.

N. 00032/2018 REG.PROV.CAU.

N. 00017/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 17 del 2018, proposto da:


M B, rappresentata e difesa dall'avvocato C M P, con domicilio eletto presso lo studio Morena Scopano in L'Aquila, via Strinella, 48;


contro

Provincia di Teramo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Gaetano D'Ignazio, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Camerini in L'Aquila, via Garibaldi N. 62;
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del bando di selezione pubblicato il 7/12/2017 della Provincia di Teramo per la designazione del Consigliere/a effettivo/a di parità;

del decreto di nomina del Consigliere effettivo di parità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 11 luglio 2017;
del decreto di designazione del Consigliere effettivo di parità del Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Teramo del 15/11/2016;
dei verbali della Commissione esaminatrice ed ogni altro atto comunque connesso inerente e consequenziale;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Teramo e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2018 la dott.ssa P A G D C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto, ad una sommaria delibazione, che non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare sia perché la ricorrente non muove alcuna censura avverso il nuovo bando di selezione per la designazione del consigliere di parità sia perché non allega alcun elemento idoneo a dimostrare il pregiudizio grave ed irreparabile, che le sarebbe arrecato dall’esecuzione degli atti impugnati;

visto l’art. 57 c.p.a. le spese di fase seguono la soccombenza;

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