TAR Venezia, sez. II, sentenza 2024-10-30, n. 202402566
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Testo completo
Pubblicato il 30/10/2024
N. 02566/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01357/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1357 del 2018, proposto dalla Compagnia della Vela, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G O e P M R S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Trentino Alto Adige, il Veneto ed il Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia – prot. 0034270 del 17 agosto 2018, avente a oggetto « l'occupazione di due superfici acquee del demanio marittimo, ad uso ormeggio per barche da dirporto, a) lato SUD del Canale San Barco, b) lato Ovest del Canale Ghebo dei Cani, in località isola di San Giorgio Maggiore – Venezia cod. Comune L 736 »;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, tra cui la nota del Provveditorato n. 0043020 del 15 ottobre 2018 nonché, per quanto occorrer possa, anche del Decreto del Provveditorato (già Magistrato alle Acque) n. 46GAB del 30 gennaio 2014, e successive modifiche e integrazioni, apportate con i Decreti n. 1156 del 24 novembre 2016 e n. 1064 del 5 dicembre 2017;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 8 ottobre 2024 il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente espone di essere un’associazione sportiva dilettantistica senza fini di lucro, che opera per la promozione e la diffusione nell’ambito della Regione Veneto dello sport velico da regata e da diporto, di essere affiliata alla Federazione Italiana Vela (FIV), ed al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e di aderire all’Unione Italiana Sport per Tutti (UISP), associazione con finalità assistenziali riconosciuta con decreto del Ministero delle Politiche Sociali del 22 ottobre 2002.
Ciò posto, la ricorrente evidenzia di essere concessionaria di due specchi acquei nell’Isola di San Giorgio Maggiore, di cui uno di fronte al Bacino di San Marco all’interno dei due fari (c.d. «Darsena San Giorgio»), l’altro retrostante, all’interno dell’isola (c.d. «Darsena Verde»). Le due darsene avevano in origine una superficie complessiva di 12.300 mq. e l’utilizzo di esse era consentito alla Compagnia della Vela in forza della concessione del Provveditorato alle Opere Pubbliche di Venezia (all’epoca Magistrato alle Acque di Venezia) n. 5984 del 13 settembre 2006, della durata di 12 anni e per un canone di concessione pari ad 1,12 euro al metro quadro, come previsto dal prospetto dei canoni annui indicativi per le concessioni demaniali nella Provincia di Venezia per gli specchi acquei adibiti a porticcioli o darsene per ormeggio di natanti, per un totale annuo di circa 14.000 euro.
Successivamente, nel 2015, la Compagnia presentava istanza per l’applicazione della riduzione del 50% del canone in questione prevista dall’art. 3 del D.L. n. 400/1993 per le associazioni sportive dilettantistiche aderenti alla FIV, che veniva riconosciuta dall’Amministrazione con applicazione per gli anni dal 2015 al 2017 di un canone annuo pari ad euro 7.848,03.
Alla scadenza della concessione, segnatamente il 23 aprile 2018 la ricorrente presentava domanda per il rilascio di una nuova concessione avente estensione di 14.117,73 metri quadrati, di cui 13.136,98 mq. per superfici acquee (attrezzate con pontili e pali) e 980,75 mq. per strutture di difficile rimozione (molo in cemento armato).
In esito a tale istanza, il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia – con nota prot. 0034270 del 17 agosto 2018, notificata il 4 settembre 2018, comunicava che, in vista della sottoscrizione del disciplinare, il canone di concessione era stato provvisoriamente determinato nella misura di euro 32.933,79 richiedendo a garanzia la costituzione di un deposito cauzionale di euro 65.932,00 ovvero la produzione di una polizza fideiussoria di pari importo.
Con nota del 2 ottobre 2018, la ricorrente chiedeva all’Amministrazione l’applicazione della tariffa prevista per le darsene commerciali, da ridursi poi del 90%, ai sensi dell’art. 03, comma 1, lett. d, del citato D.L. n. 400/1993, trattandosi di soggetto che opera a fini di pubblico interesse oltre che di beneficienza e interesse sociale.
Con nota del 15 ottobre 2018, il Provveditorato ribadiva tuttavia l’impossibilità di “… applicare alle Associazioni Sportive Dilettantistiche il canone previsto per le Società Commerciali ”.
2. Per chiedere l’annullamento dei citati provvedimenti e del prodromico decreto di determinazione delle tariffe del Provveditorato interregionale alle Opere Pubbliche n. 46/GAB del 30 gennaio 2014 è quindi insorta la ricorrente con il ricorso in epigrafe, notificato il