TAR Bari, sez. II, sentenza 2015-06-03, n. 201500818

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2015-06-03, n. 201500818
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201500818
Data del deposito : 3 giugno 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01172/2013 REG.RIC.

N. 00818/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01172/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1172 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Consiglio Ordine Avvocati di Bari, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avv. N S M, P B e F M, con domicilio eletto presso l’avv. F M in Bari, alla via Marchese di Montrone, n. 47;

contro

Ministero della Giustizia e Tribunale di Bari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Bari, alla via Melo, n. 97;
Comune di Putignano, Comune di Monopoli, Comune di Acquaviva delle Fonti, Comune di Bitonto;

nei confronti di

C D L;

per l'annullamento

-del D.M. Giustizia in data 8/8/2013 recante individuazione articolazioni territoriali Tribunale di Bari, ex art. 8, c. 1, D.lgs. n. 155/2012 nel numero di tre anziché di sette;

-del Decreto del Presidente Tribunale Bari n. 65 del 26/8/2013, recante soppressione delle Sezioni Distaccate del Tribunale di Bari con conservazione delle sedi di Altamura, Modugno e Rutigliano per l'esercizio della giurisdizione e dell’attività amministrativa e conseguente costituzione della Quinta Sezione Civile e della Quarta Sezione Penale del Tribunale di Bari;

- della nota Ministero Giustizia n. prot. 84755.U del 6/8/2013, recante diniego al mantenimento di tutte le sezioni Distaccate del Tribunale di Bari quali articolazioni;

- delle note Min. Giustizia del 7/8/2013 n. 85150.U e del 9/8/2013 n. prot. 85748.U;

- delle note della Presidenza Tribunale Bari, a firma della Dott.ssa Traversa Maria Luisa, n. prot. 3038 del 7/8/2013 e n. prot. 3053 dell’8/6/2013 recanti accettazione della riduzione delle articolazioni territoriali del Tribunale di Bari sino al numero di tre (Modugno, Altamura e Rutigliano);

- di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, anche non noto;

e con Motivi Aggiunti depositati il 29 ottobre 2013:

del Decreto del Tribunale di Bari n. 75 del 23 settembre 2013, recante revoca e sostituzione del precedente Decreto n. 65/2013, come integrato dal Decreto n. 67/2013, con conseguente conferma della soppressione delle Sezioni Distaccate di Acquaviva delle Fonti, Bitonto, Monopoli, Putignano e la trasformazione delle Sezioni Distaccate di Altamura, Modugno e Rutigliano in ‘Articolazioni’;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Tribunale di Bari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2014 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. P B, anche in dichiarata sostituzione degli avv.ti F M e N M, per la parte ricorrente e avv. dello Stato L F, per le amministrazioni resistenti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Oggetto del presente gravame i provvedimenti in epigrafe meglio indicati –del Ministero della Giustizia e del Presidente del Tribunale di Bari- con i quali si è disposto in merito alla riorganizzazione della circoscrizione facente capo al Tribunale di Bari, nell’ambito della riorganizzazione generale degli uffici giudiziari prevista dall’art.1 della legge delega n. 148 del 14.9.2011, attuata con il d.lgs. n. 155 del 7.10.2012.

Più precisamente, i provvedimenti gravati vengono censurati nella parte in cui dispongono di prorogare l’utilizzazione dei soli immobili che ospitavano le sedi distaccate di Altamura, Rutigliano e Modugno, le quali vengono individuate come uniche articolazioni del tribunale di Bari.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Giustizia e il Tribunale di Bari a mezzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, con atto prodotto in data 18 settembre 2013, eccependo l’inammissibilità del gravame e chiedendone in ogni caso il rigetto.

Con ordinanza n. 898/2014 sono stati disposti incombenti istruttori, onde verificare il corretto svolgimento dell’iter parlamentare per l’approvazione della legge-delega n. 148/2011.

All’udienza del 4 dicembre 2014 la causa è stata trattenuta in decisione e ridiscussa nella Camera di Consiglio del 18.2.2015, all’esito della quale è stata infine definitivamente decisa.

2.- Il ricorso non può trovare accoglimento poiché infondato. Si prescinde, quindi, dall’esame delle eccezioni preliminari formulate dalla difesa erariale.

Le censure articolate avverso i due provvedimenti sono coincidenti, considerata la natura meramente esecutiva del provvedimento adottato dal Presidente del Tribunale;
risultano prevalentemente incentrate sull’asserito difetto di motivazione ed istruttoria. Vengono inoltre sollevati profili di incostituzionalità del decreto legislativo n. 155/2012, già richiamato sub 1, per violazione dell’art. 76 della Costituzione (eccesso di delega);
ed ulteriori profili di incostituzionalità sono stati prospettati d’ufficio in relazione alla presupposta legge-delega e posti a base dell’esperita istruttoria.

2.1.- Invertendo quindi l’ordine delle censure e prendendo le mosse dall’esame dei profili di incostituzionalità, potenzialmente suscettibili di inficiare in via derivata la legittimità degli atti impugnati, deve concludersi che non superano la soglia della non manifesta infondatezza.

2.1.1.- In particolare, quanto al procedimento seguito per l’approvazione della legge-delega, deve osservarsi quanto segue.

La legge n. 148/2011, recante conversione in legge -con modificazioni- del D.L. n.138/2011 e delega al governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, presentava un duplice contenuto, con diversa natura e autonomia. Si compone di un unico articolo ma composto da 6 commi;
il primo, di conversione del decreto legge e i successivi recanti la delega legislativa per cui è causa.

Come emerso dagli atti parlamentari, tale delega legislativa è stata inserita nel testo del disegno di legge n.2887 di conversione del decreto legge n. 138/2011, presentato in prima lettura al Senato, in sede di trattazione degli articoli in Assemblea, quando il testo stesso era già stato esaminato dalla 5^ Commissione permanente (Bilancio) in sede referente nonché a parere già espresso da parte delle Commissioni consultive, tra cui la 2^ (Giustizia).

Solo al momento della trattazione in Assemblea dell’articolo unico costituente il disegno di legge, è stato infatti presentato un emendamento governativo (n.1900), interamente sostitutivo del testo, recante appunto la delega di cui si controverte e sul quale è stata posta la fiducia;
il testo così rivisto è stato però trasmesso alla Commissione Bilancio per il competente parere circa la copertura finanziaria.

Dopo la discussione in aula e la votazione finale, è stato definitivamente approvato e inviato alla Camera dei Deputati dove, dopo l’esame presso le competenti Commissioni, tra cui quella Giustizia, è stato anche in quella sede discusso ed approvato in Assemblea.

Ebbene, l’iter parlamentare seguito - seppur caratterizzato dall’ormai consueto ricorso alla questione di fiducia che ha comportato l’inevitabile concentrazione della discussione e della votazione sull’unico articolo- ha in realtà rispettato la procedura normale di esame e approvazione diretta da parte delle Camere, come richiesto dall’art.72, comma 4, Cost. per i disegni di delegazione legislativa, essendo stata osservata la c.d. “riserva di legge di Assemblea”.

Con l’art. 72, comma 4, il legislatore costituzionale ha inteso garantire infatti che alcune leggi – tra cui quelle contenenti deleghe legislative – in considerazione della relativa rilevanza per la vita del Paese, vengano approvate dal plenum, ovvero in una sede che implichi garanzie di pubblicità delle sedute e di presenza integrale di tutti gli schieramenti politici;
caratteristiche che non si riscontrano nelle sedi cd. “deliberante” e “redigente”.

Nella procedura normale, la Commissione interviene in sede “referente”, ove l’esame del testo avviene senza particolari formalità. In tali casi, infatti, compito della Commissione è quello di preparare il lavoro che successivamente si svolgerà in Assemblea, con ben altro rigore procedurale e con piena libertà di modifica di quanto licenziato dalla Commissione stessa.

Orbene, tornando alla procedura seguita per l’approvazione della delega legislativa in questione, non risulta violato l’art.72, commi 1 e 4, Cost., essendo stata rispettata la votazione “articolo per articolo e con votazione finale” - sia pure accentrata in virtù dell’apposizione della fiducia - da parte dell’Assemblea, chiamata a deliberare sull’unico articolo costituente il testo legislativo in questione.

D’altronde, la stessa Corte Costituzionale nella sentenza n. 237/2013 si è pronunziata sul punto (v.

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