TAR Napoli, sez. I, sentenza 2024-03-07, n. 202401538
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Testo completo
Pubblicato il 07/03/2024
N. 01538/2024 REG.PROV.COLL.
N. 03949/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3949 del 2023, proposto da:
MYTHOS Consorzio Stabile s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del costituendo R.T.I. con Building Design Partnership Limited, R2M Solution s.r.l., Sirio Ingegneria Consorzio Stabile e Tecno In S.p.A., in relazione alla procedura CIG 9485272612, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Abbamonte e Angelo Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso lo studio dell'avvocato Andrea Abbamonte in Napoli alla Via G. Melisurgo n. 15;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Calabrese dell'Avvocatura regionale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso la sede dell'Ente in Napoli alla Via S. Lucia n. 81;
nei confronti
PR S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del costituendo R.T.I. con Manens-Tifs S.p.A., Pinearq SLP, Inar s.r.l., Arethusa s.r.l. e Ing. Vincenzo Zigarella, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Annoni e Leonardo Frattesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia (ricorrente incidentale) ;
per l'annullamento
- (quanto al ricorso introduttivo) :
a. del Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 630 del 7/8/2023, avente ad oggetto “ Aggiudicazione proc. n. 3533/AP/2022 – Affidamento del servizio di architettura e ingegneria, di cui all'art. 3, co. 1 lett. vvvv del Codice, avente ad oggetto la “Progettazione di fattibilità tecnico economica e definitiva, l'esecuzione delle indagini, analisi e sondaggi per la realizzazione del Polo Ospedaliero Pediatrico Nuovo Santobono di Napoli ”, con il quale si è disposta l'esclusione del RTI ricorrente dalla procedura di gara;
b. dei verbali n. 2 del 12/6/2023 e n. 3 del 19/6/2023 del Seggio di Gara – quest'ultimo trasmesso in data 2/8/2023 con nota prot. PG/2023/0391373 – di proposta di esclusione;
c. se ed in quanto possa occorrere, delle disposizioni del Disciplinare di gara approvato con Decreto Dirigenziale n. 878 del 18/11/2022 ed in particolare degli artt. 6.2.3. e 6.2.4;
d. nonché dell'eventuale contratto di affidamento dei servizi stipulato fra la Regione e il RTI controinteressato;
e. nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale;
- (quanto al ricorso incidentale depositato il 17/10/2023) :
a) di tutti gli atti e verbali della procedura di gara, nella parte in cui dispongono l'ammissione in gara, ovvero comunque non dispongono l'esclusione, del RTP costituito tra MYTHOS Consorzio Stabile s.c. a r.l. (mandataria) e le mandanti Building Design Partnerships Limited, R2M Solution s.r.l., Sirio Ingegneria Consorzio Stabile e Tecno In S.p.A.;
b) del decreto dirigenziale n. 630 del 7/8/2023 recante l'aggiudicazione definitiva della gara in favore del costituendo RTP tra Proger S.p.A. (mandataria) e le mandanti Manens S.p.A., PINEARQ SLP, INAR S.r.l., Arethusa S.r.l. e Zigarella S.r.l., limitatamente alla parte in cui, approvando gli atti di gara, non ha escluso il suddetto RTP con mandataria la MYTHOS Consorzio Stabile S.c. a r.l. “ per tutti i motivi meglio illustrati in narrativa ”;
c) per quanto occorrer possa, della previsione di cui all'art. 14 del Disciplinare di Gara, nei limiti;
d) di ogni ulteriore atto comunque annesso, connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e della PR S.p.A.;
Visto il ricorso incidentale della PR S.p.A. e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2024 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- L’Ufficio Speciale Grandi Opere della Regione ha bandito la gara per l’affidamento del servizio di architettura e ingegneria, ad oggetto la progettazione di fattibilità tecnico-economica e definitiva e l’esecuzione delle indagini, analisi e sondaggi per la realizzazione del Polo Ospedaliero Pediatrico Nuovo Santobono di Napoli, per un valore di € 9.798.995,51, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Alla gara hanno partecipato 11 concorrenti.
Il seggio di gara procedeva all’esame delle offerte, essendosi la stazione appaltante avvalsa dell’inversione procedimentale, ex art. 133, co. 8, del d.lgs. n. 50/2016, collocando il R.T.I. con capogruppo il Consorzio stabile ricorrente al primo posto della graduatoria, seguito dal R.T.I. controinteressato, procedendo poi con l’esaminare la documentazione, attivando il soccorso istruttorio e richiedendo documentazione a comprova dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali (verbale n. 1 del 31/5/2023).
Nella seduta del 12/6/2023, con verbale n. 2, nei riguardi del R.T.I TH la Commissione rilevava la carenza di documentazione a comprova del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 6.2.3, lettere a) e b), del disciplinare), segnatamente in quanto:
- con riferimento ai servizi progettuali per il riordino e la riqualificazione dell’area pediatrica del Policlinico T’OR [Bologna] e per la ristrutturazione edilizia e messa a norma dell’Edificio F del Presidio Ospedaliero “San Giuseppe” di Empoli, “ non si rileva la quota di esecuzione riconducibile all’operatore economico presente in raggruppamento ”;
- con riferimento alla concessione di costruzione e gestione della Città della Salute e della Scienza di Novara, “ non è stata inoltrata alcuna documentazione a comprova ”;
- con riferimento ai servizi del Piano di riorganizzazione e ristrutturazione del Policlinico ER I [Roma], dell’ampliamento e adeguamento sismico del P.O. del Mugello e della riqualificazione dell’Area Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena di Milano, “ la documentazione inoltrata si dimostra non idonea a comprovare il possesso dei requisiti ”.
Erano quindi chieste integrazioni documentali, finché nella seduta del 19/6/2023 la Commissione ha ritenuto che il RTI ricorrente principale “ vada escluso in quanto carente del requisito esperienziale di capacità tecnica e professionale dichiarato in sede di gara ”.
Come indicato nel verbale n. 3, ha valutato, relativamente al requisito dei servizi “di punta”, ex punto 6.2.3, lett. B), del disciplinare, che non potesse spendersi l’intero valore del servizio reso a favore del Consorzio SIS (aggiudicatario della gara per la riqualificazione dei plessi ospedalieri, bandita dalla Fondazione ICRRS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena di Milano), essendo la prestazione del Consorzio ricorrente limitata alle migliorie proposte, qualificabile come subappalto e utilizzabile nei limiti di cui all’art. 31, co. 8, del d.lgs. n. 50/2016.
Vi si aggiunge che la dichiarazione non veritiera configura, altresì, una causa di esclusione automatica, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. f- bis ), del d.lgs. n. 50/2016.
2.- Il Consorzio ricorrente, in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del costituendo R.T.I., insorge avverso l’esclusione, deducendo con quattro motivi la violazione delle indicate norme del d.lgs. n. 50/2016 e del disciplinare, nonché dell’art. 58 della Direttiva 2014/24/UE, dei principi nazionali ed eurounitari di par condicio e di massima partecipazione in tema di appalti pubblici, dell’art. 97 Cost. e dei principi di buona amministrazione, oltre all’eccesso di potere per difetto ed erroneità dell’istruttoria, travisamento dei fatti, difetto del presupposto, motivazione erronea e contraddittoria, sviamento e disparità di trattamento.
Con i primi tre motivi è censurata la valutazione secondo cui il servizio non possa essere valutabile per l’intero valore dell’appalto cui la progettazione si riferisce (in quanto, pur attenendo alle migliorie proposte dal Consorzio SIS, ha richiesto da parte del Consorzio ricorrente il sostanziale adeguamento tecnico e normativo del progetto esecutivo a base di gara); è conseguentemente contestato che sia stata resa una falsa dichiarazione.
Con l’ultimo motivo, in via subordinata, è impugnato l’art 6.2.3. del disciplinare, ove inteso nel senso di precludere la valutabilità della prestazione resa, ostandovi la possibilità di dimostrare lo svolgimento del servizio di punta “con qualunque mezzo”.
La Regione e la controinteressata si sono costituite in giudizio, depositando memorie difensive.
La PR ha eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardività e formulato l’ulteriore eccezione di inammissibilità del primo motivo di ricorso, sostenendo che esso contenga censure che non investirebbero compiutamente la motivazione dell’esclusione (per cui si sarebbe in presenza di un provvedimento plurimotivato, intangibile in quanto la censura si rivolge solo ad una delle ragioni in esso rappresentate).
3.- La ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare e, all’udienza in camera di consiglio del 27 settembre 2023, è stata fissata l’udienza pubblica per la trattazione della causa nel merito.
L’udienza è stata rinviata su istanza di parte, per replicare al ricorso incidentale della PR.
La ricorrente principale ha esibito documentazione e tutte le parti hanno depositato scritti difensivi.
All’udienza pubblica del 31 gennaio 2024 la causa è stata assegnata in decisione.
DIRITTO
1.- Va preliminarmente esaminata l’eccezione di irricevibilità del ricorso per