TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2024-10-04, n. 202417177

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2024-10-04, n. 202417177
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202417177
Data del deposito : 4 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/10/2024

N. 17177/2024 REG.PROV.COLL.

N. 06823/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6823 del 2018, proposto da
Università degli Studi di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi, 32;



contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

Liberty Lines S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A A, C M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A A in Roma, via degli Avignonesi n. 5;



per l'annullamento

del decreto direttoriale prot. n. 740 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca – Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca – Ufficio IV del 29 marzo 2018 con cui si dispone la "revoca totale dell'agevolazione concessa … per il progetto PON01_01605, determinata a titolo di contributo nella spesa in misura complessivamente pari ad euro 1.683.970,00", di ogni altro atto presupposto, con particolare riferimento alla nota del medesimo Ministero prot. n. 1263 del 25 gennaio 2018, recante la comunicazione di avvio del procedimento di revoca ex art. 7 della l. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., connesso o consequenziale, come la nota dell'Amministrazione resistente prot. n. 6345 del 6 aprile 2018, con cui si intima all'Università degli Studi di Palermo di versare entro i successivi trenta giorni la somma di € 2.242.359,36; nonché per l'annullamento ove occorrer possa del d.m. del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 8 agosto 2000, n. 593 nella parte in cui preveda l'estensione della revoca delle agevolazioni nei confronti di tutti i beneficiari anche in ipotesi di iniziative presentate in forma solo congiunta e la causa della revoca sia imputabile ad un solo soggetto ammesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Liberty Lines S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 settembre 2024 il dott. E R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

La controversia che fa da sfondo al presente contenzioso può essere ricostruita sinteticamente come segue. In data 9 aprile 2010, l’odierna ricorrente, l’Università di Palermo, ha presentato domanda congiuntamente alla società Ustica Lines S.p.A., poi divenuta Liberty Lines S.p.A. per la ‘’presentazione di progetti di ricerca industriale nell'ambito del Programma Operativo Nazionale «Ricerca e Competitività 2007-2013» Regioni Convergenza - ASSE I’’, a seguito della pubblicazione dell'Invito, con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca – Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca – Ufficio VIII, n. 1/Ric del 18 gennaio 2010 e, a valere sulle risorse messe da questo a disposizione.

La ricorrente era stata ammessa a partecipare all’iniziativa con decreto direttoriale del MIUR, prot. n. 683/Ric del 14 ottobre 2011, in forma congiunta con la società industriale Liberty Lines S.p.A. (capofila in sede progettuale), sulla base della facoltà concessa dall’art. 2, co. 2, del d.lgs. n. 297/1999, secondo il quale " i soggetti industriali possono presentare i progetti…anche congiuntamente con università, enti di ricerca ENEA ed ASI", la cui prescrizione veniva ricalcata dall’art. 3, dell’Invito il quale prevede che i soggetti possano, al comma 1, ‘’presentare i propri progetti in forma associata’’, ovvero al comma 3, ‘’presentare domanda di agevolazione congiuntamente (…) ai fini della stipula di un contratto cointestato’’. Sempre nell'art. 3, al comma 3 dell'Invito, si ribadisce che, ‘’in tali casi la partecipazione finanziaria’’ dei soggetti industriali, ‘’deve essere superiore al 30% del costo complessivo del progetto stesso, pena l'inammissibilità della domanda’’.

Si riconosceva un'agevolazione per complessivi € 3.958.295,00, di cui € 2.274.325,00 in favore della Società ed € 1.683.970,00 a favore dell'Ateneo.

Al seguito delle verifiche espletate dall'Esperto Tecnico Scientifico, nominato dal MIUR ai sensi dell'art. 7, co. 1, del d.lgs. n. 279/1999, relativamente ai S.A.L. redatti in corso del progetto, si riscontra la conformità al progetto come attestata dai S.A.L. di cui dal numero 1 al numero 6 per entrambe le parti. Tuttavia, rispetto al S.A.L. di cui al numero 7 del Progetto relativo alla rendicontazione dei costi relativi all’ultimo periodo (dal 01/10/2013 al 31/03/2014), si dà atto che ‘’il Requisito disponibilità immobile risulta soddisfatto per le due sedi di UNIPA’’ e, dunque, risultando pienamente adempiente, ‘’e solo per tre delle cinque sedi della Ustica Lines’’, richiamando la Nota Miur Prot. 24468 del 28/10/2014, nella quale si asserisce la valutazione negativa per due delle sedi della Società. In data 1° febbraio 2017, ossia due anni e mezzo dopo l’acquisizione della notizia della difformità delle due sedi della Liberty Lines S.p.A. e trascorsi quasi tre anni dal completamento del progetto, l’Esperto effettua il sopralluogo depositando la Relazione in cui viene rilevato puntualmente l’inadempimento della Società.

Alcuna irregolarità è stata riferita al comportamento dell’Ateneo, risultando pienamente adempiente alle prescrizioni dell’atto di concessione.

Dunque, al seguito delle riscontrate irregolarità riferibili al comportamento della Liberty Lines S.p.A., con decreto del Ministero del 30 novembre 2017, n. 3405, è stato revocato il beneficio concesso alla Società.

Tuttavia, il MIUR, con decreto direttoriale del 29 marzo 2018, n. 740, ha proceduto a revocare anche la parte di agevolazione concessa all'Università. Come indicato con la Nota di Avvio del procedimento di secondo grado avverso l’Ateneo prot. N. 1236 del 25 gennaio 2018, il provvedimento di secondo grado contenete la revoca del finanziamento, veniva emesso al seguito ‘’della revoca dell'agevolazione concessa al soggetto privato’’ poiché, da tale sopravvenienza asserisce essere ‘’venuti meno i requisiti di ammissibilità di cui al richiamato art. 3, co. 3, dell'«Invito»", in quanto nel Progetto non sono stati coinvolti "altri soggetti privati a cui era stato concesso il beneficio iniziale". Nel provvedimento, non è stato dato riscontro delle contestazioni ostative all’adozione del provvedimento di revoca, addotte dall’Università nella comunicazione prot. n. 9066 del 5 febbraio 2018.

Ai fini della revoca del finanziamento, l’art. 13 del Disciplinare, prevede che in caso di inadempimento degli obblighi assunti ‘’di anche uno soltanto’’ dei soggetti beneficiari, ai sensi del 4 comma, il MIUR può disporre ‘’…la revoca dell’agevolazione in tutto o in parte, a carico di tutti o alcuni dei Soggetti Beneficiari’’. Nonché, al comma 4 del dell’articolo 3, si impone che sia individuato un "soggetto capofila, scelto tra i co-proponenti (…) ferme restando le responsabilità … solidali dei singoli soggetti qualora riuniti in forma associata’’ e non, invero, in forma congiunta.

Con nota del MIUR prot. n. 6345 del 6 aprile ottobre 2018 è stato richiesto all'Ateno di restituire l'importo in origine concesso, con una maggiorazione di € 558.389,36 per complessivi € 2.242.359,36 e, con nota datata 8 maggio 2018 prot. n. 34396 l'Università ha comunicato al MIUR di aver provveduto al versamento delle somme senza prestare acquiescenza e con espressa riserva di agire per la ripetizione dell'indebito.

2. La parte ricorrente chiede l’annullamento del decreto direttoriale di revoca del 29 marzo 2018, n. 740, e, avendo dubbi sulla natura dell’esercizio del potere esercitato dall’Amministrazione, chiede l’ annullamento per violazione dell’ art. 21-nonies della l. n. 241/1990, in quanto l’adozione del decreto è intervenuta oltre il termine dei 18 mesi previsti per l’esercizio del potere; violazione dell'art. 6, co. 2, della l. 7 agosto 2015, n. 124 e dell'art. 3 della l. n. 241/1990, per avere il Ministero assunto la decisione di revocare le agevolazioni al fine del mero ripristino della legalità violata; eccesso di potere per irragionevolezza e difetto di proporzionalità del provvedimento di revoca tenuto conto della completa realizzazione del progetto da parte dell'Ateneo e della sua positiva valutazione sotto il profilo tecnico.

Qualora qualificato come esercizio di potere in relazione al controllo sul persistente possesso dei requisiti di ammissibilità, l’annullamento per violazione dell'art. 3, co. 4, dell'Invito, dell'art. 13 del Disciplinare per effetto dell'indebita estensione all'Università della revoca delle agevolazioni conseguente a fatti non imputabili all'Ateneo; violazione dell'art. 5, co. 36 del D.M. n. 593/2000 per avere richiesto la restituzione delle agevolazioni nonostante il Progetto fosse stato correttamente eseguito; eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, irragionevolezza e difetto di proporzionalità.

Richiede inoltre l’annullamento della nota del Ministero medesimo prot. N. 1236 del 25 gennaio 2018, recante la comunicazione di avvio del

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