TAR Genova, sez. I, sentenza 2010-04-20, n. 201001834

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2010-04-20, n. 201001834
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 201001834
Data del deposito : 20 aprile 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00150/2004 REG.RIC.

N. 01834/2010 REG.SEN.

N. 00150/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 150 del 2004, proposto da:
Z L, rappresentata e difesa dall'avv. D S, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Roma 5/7;

contro

Comune di Rapallo, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

provvedimento 2.12.2003 del comune di Rapallo, di diniego della sanatoria di opere di chiusura parziale, con finestratura su due lati, di una tettoia.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2010 l’avv. A V e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 26.1.2004 la signora Lucia Zali ha impugnato il provvedimento 2.12.2003 del comune di Rapallo, di diniego della sanatoria di opere di chiusura parziale di una tettoia con finestratura su due lati, a motivo del fatto che “gli elementi installati presentano una soluzione tipologica e costruttiva errata, priva di qualsiasi rapporto con l’edificio principale sia nella scelta dei materiali, che nella tipologia dei serramenti e delle aperture”.

Il comune di Rapallo non si è costituito in giudizio.

Alla pubblica udienza dell’8 aprile 2010 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.

Il ricorso è fondato, sotto l’assorbente profilo della violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990 per difetto di motivazione.

La normativa estetica costituisce infatti, ex art. 4 D.P.R. n. 380/2001, un contenuto obbligatorio del regolamento edilizio.

Ne consegue che un giudizio estetico negativo può aversi solo con riferimento ad aspetti (attinenti, per esempio, all’uso di particolari materiali e/o colori) previsti e disciplinati dalla normativa edilizia, paesaggistica, etc., aspetti che debbono pertanto essere adeguatamente individuati in sede motivazionale mediante il richiamo alle pertinenti disposizioni.

Secondo la giurisprudenza, “in mancanza di specifiche disposizioni primarie e secondarie o dello strumento urbanistico comunale, non può essere negata la concessione edilizia in base a generiche considerazioni di carattere estetico, non tradotte in norme o previsioni urbanistiche, relativamente ad aree su cui le norme vigenti non impediscono di costruire e su cui non sussistono vincoli di carattere storico - artistico o paesaggistico” (T.A.R. Veneto, II, 4.7.2001, n. 1971).

Attesa la natura non autorizzata delle opere, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

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