TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2020-02-06, n. 202000229

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2020-02-06, n. 202000229
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202000229
Data del deposito : 6 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/02/2020

N. 00229/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00046/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 46 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati A P e G C T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuala dello Stato di Catanzaro, domiciliati presso gli uffici di questa, in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del decreto emesso dal Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, in data 11 agosto 2017 e trasmesso al Compartimento Polstrada Calabria con nota del 14 agosto 2017, N.C. -OMISSIS-, con il quale, con decorrenza immediata, ai sensi dell'art.55, commi 4 e 5 del d.P.R. 24 aprile 1982, n.335, il vice questore aggiunto -OMISSIS- è stato trasferito d'ufficio dalla Sezione Polizia Stradale di -OMISSIS-alla Questura di -OMISSIS-;

-di tutti gli atti antecedenti, connessi, presupposti, successivi, ivi compresi la nota della Direzione Centrale per le Risorse Umane del 6 febbraio 2017, prot. n. -OMISSIS-, la nota del Questore di -OMISSIS-del 9 marzo 2017, prot. n. -OMISSIS-, la nota del Direttore Centrale delle Specialità del 15 marzo 2017, n. -OMISSIS-, e del 4 luglio 2017, n. -OMISSIS-, la nota del Questore di -OMISSIS-del 7 agosto 2017 - Cat. E.2/2017/N.C./O.E.S. e la nomina del nuovo -OMISSIS-.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2019 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – Viene impugnato il provvedimento con cui il Capo della Polizia, Direttore Generale della Sicurezza Pubblica ha disposto, per incompatibilità ambientale, il trasferimento del vice questore aggiunto -OMISSIS- dalla Sezione Polizia Stradale di -OMISSIS-alla Questura di -OMISSIS-.

Segnatamente, il trasferimento è motivato da alcune criticità gestionali emerse nel corso di accertamenti ispettivi, ma anche e soprattutto dal venir meno del rapporto fiduciario con il proprio superiore gerarchico, e cioè il Questore di -OMISSIS-, il quale ha rappresentato gli attriti con costui maturati.

2. – Il vice questore aggiunto -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento, deducendo molteplici ragioni di illegittimità, e ne ha chiesto l’annullamento.

Ha resistito l’amministrazione intimata.

3. – Il ricorso è stato trattato nel merito e spedito in decisione all’udienza pubblica del 19 dicembre 2019.

4. – Con il primo motivo, il ricorrente ricorda di essere segretario provinciale della UIL – Polizia e lamenta che il trasferimento per incompatibilità ambientale sia stato disposto senza previa acquisizione del nulla osta da parte dell’organizzazione sindacale, richiesto dalla l. 1 aprile 1981, n. 121. Anzi, il trasferimento integrerebbe una vera e propria condotta antisindacale.

Il Collegio non ignora che la giurisprudenza civile (Cass. Civ., Sez. Lav., 5 giugno 2017, n. 13938) ha ritenuto che la norma invocata attribuisce rilievo, al fine di delineare l'ambito di operatività del nullaosta, solo allo spostamento territoriale e alla qualifica soggettiva e non distingue, al pari delle precedenti disposizioni, il trasferimento d'ufficio per ragioni di servizio dalle altre ipotesi di trasferimento, ossia quello a domanda e quello per incompatibilità ambientale, sicché non si colgono ragioni che possano legittimare l'interprete a circoscrivere l'ambito di applicazione del d.P.R. n. 121 del 1981, art. 88, attraverso differenziazioni non previste dal legislatore.

Nondimeno, in ragione della peculiarità del trasferimento per incompatibilità ambientale, si ritiene di aderire alla diversa giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. III, 9 aprile 2013, n. 195;
CGA, 13 marzo 2014, n. 1130), secondo cui il trasferimento per incompatibilità ambientale, in quanto specificamente finalizzato a tutelare il prestigio ed il corretto funzionamento dei pubblici uffici costituisce un limite alla previsione contenuta nell'art.88 l. n. 121 del 1981 relativa all'ordinamento della Polizia di Stato e pertanto non richiede il rilascio del previo nulla osta da parte della organizzazione sindacale della quale il soggetto trasferito è rappresentante. La previa acquisizione del nulla osta, prevista dalla suddetta normativa per il caso di trasferimenti di dirigenti sindacali, non può quindi che riferirsi ai trasferimenti motivati da esigenze di servizio, che potrebbero essere uno strumento per impedire l'esercizio delle attività e delle libertà sindacali, non anche ai trasferimenti per incompatibilità ambientale in ordine ai quali risulta preminente l'interesse pubblico al migliore funzionamento degli uffici.

Sotto questo profilo, il primo motivo va quindi disatteso.

5. – Il secondo versante della prima censura, secondo cui il trasferimento avrebbe finalità antisindacali, va, invece, esaminato unitamente ai restanti due motivi di ricorso, con cui il ricorrente deduce innanzitutto che il provvedimento sarebbe frutto di un atteggiamento persecutorio da parte del Questore.

In particolare, -OMISSIS- ha esaminato ogni aspetto del proprio rapporto con il Questore, ritenuto del tutto leale, e ha ampiamente illustrato la correttezza del proprio operato: la partecipazione ai tavoli tecnici sarebbe stata assicurata mediante un delegato, l’attività informativa nei confronti dei superiori sarebbe stata regolare, salvo il rispetto del segreto di indagine, il comportamento del funzionario sarebbe stato sempre irreprensibile.

6. – Il Collegio deve ricordare, a questo punto, che il provvedimento avente ad oggetto il trasferimento per incompatibilità ambientale del dipendente della Polizia di Stato, pur potendo utilizzare elementi provenienti dai fatti oggetto di procedimenti penali e disciplinari, implica una valutazione che è ampiamente discrezionale e non ha carattere sanzionatorio né disciplinare, ma normalmente tiene conto di situazioni di inopportunità e di disagio vuoi dell'interessato che dei colleghi, della necessità di tutelare il prestigio, il decoro e la funzionalità dell'ufficio, del tipo e dei compiti dell'Ufficio di appartenenza, dell'esigenza di essere comunque al di sopra di sospetti ed equivoci tanto più per un appartenente alla Polizia di Stato cui sono attribuite ordinariamente compiti di particolare rilevanza, complessità e onerosità (Cons. Stato, Sez. III, 12 novembre 2014, .n. 5569)

In altro parole, il trasferimento per incompatibilità di un agente di Stato non postula necessariamente un diretto rapporto d'imputabilità di specifici fatti e comportamenti a lui addebitabili, essendo sufficiente a tal fine l'oggettiva sussistenza di una situazione lesiva del prestigio dell'amministrazione che da un lato sia riferibile alla presenza in loco del dipendente in questione e, dall'altro, suscettibile di rimozione con l'assegnazione del medesimo ad altra sede;
principio questo che assume particolare consistenza quando venga riferito al trasferimento di un dipendente della Polizia di Stato, ipotesi questa in cui si configurano in capo all'amministrazione più ampi e penetranti poteri discrezionali in funzione di tutela di particolari e preminenti interessi pubblici volti ad assicurare la convivenza civile (Cons. Stato, Sez. III, 11 luglio 2013, n. 3739).

Venendo al caso di specie, è pacifico – indipendentemente dall’attribuzione delle responsabilità – che siano insorti tra il ricorrente e il Questore di -OMISSIS-, suo superiore gerarchico, forti contrasti.

Si tratta, evidentemente, di un elemento perturbativo che non irragionevolmente è stato valorizzato dall’amministrazione al fine di ritenere sussistente una situazione di incompatibilità ambientale bisognosa di rimozione.

8. – Sotto altro profilo, -OMISSIS- deduce che il provvedimento sarebbe connotato da una motivazione contraddittoria e illogica nella parte in cui esclude la sua collocazione nel territorio della Questura di -OMISSIS-, così perpetrando le finalità antisindacali.

In realtà, la nota della Questura di -OMISSIS-del 7 agosto 2019, indirizzata alla Direzione Centrale per le Risorse Umane, dà conto dell’inesistenza, nella provincia di -OMISSIS-, di una collocazione adeguata alla qualifica elevata e all'anzianità del funzionario.

Si tratta di una illustrazione sufficientemente chiara delle ragioni dell’individuazione della destinazione, non smentita, peraltro, dalla nomina dei dirigenti dei Commissariati di -OMISSIS-.

9. – Nel ricorso si lamenta ancora l’irragionevolezza nell’individuazione della sede di servizio in quanto:

a) la città di -OMISSIS- è caratterizzata dalla forte presenza di cosche di ‘ndrangheta legate alle famiglie mafiose siciliane, ed è stato accertato che in passato il ricorrente era sfuggito a un attentato ad opera dei clan -OMISSIS-;

b) il tragitto -OMISSIS-- -OMISSIS- è caratterizzato da forti sbalzi altimetrici, sconsigliati per un soggetto iperteso quale il vice questore aggiunto -OMISSIS-;

c) il ricorrente presta assistenza alla propria madre e in effetti beneficia delle agevolazioni di cui all’art. 33 l. 5 febbraio 1992, n. 104;

10. – Tali argomenti non colgono nel segno, in quanto:

a) va considerato che la Provincia di -OMISSIS-non è, notoriamente, meno afflitta dalla pervasiva presenza della criminalità organizzata, mentre all’attività professionale del ricorrente è – evidentemente e naturalmente – connaturata l’esposizione al pericolo;

b) non sono state presentate evidenze dell’incompatibilità tra l’ipertensione e il quotidiano tragitto stradale -OMISSIS---OMISSIS-;

c) nel caso di trasferimento per incompatibilità ambientale il legittimo interesse del dipendente all'assistenza del familiare disabile a non essere trasferito ad altra sede senza il proprio consenso, a norma dell'art. 33 comma 5, l. 5 febbraio 1992 n. 104, recede di fronte a quello, espresso dall'amministrazione, alla salvaguardia del suo prestigio e alla rimozione di conseguenze per essa pregiudizievoli, createsi proprio in tale sede e nocive al sereno svolgimento del servizio, e ciò a maggior ragione in un settore sensibile nel quale il rigore della condotta imposto ai dipendenti s'integra strettamente con le connesse esigenze organizzative ed operative dell'Amministrazione (Cons. Stato, Sez. III, 7 marzo 2014, n. 10873).

11. – Infine, la circostanza che il Questore di -OMISSIS-sia anch’egli stato trasferito non comporta l’irragionevolezza di un provvedimento volto a rimuovere situazioni di inopportunità e di disagio.

12. – Si può, dunque, concludere che non vi sono elementi per ritenere che il provvedimento impugnato sia stato adottato per ragioni antisindacali, trovando invece una piena giustificazione negli elementi evidenziati dall’amministrazione.

13. – l ricorso va rigettato, mentre la particolarità della vicenda giustifica la comoensazione tra le parti delle spese e delle competenze di lite.

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