TAR Latina, sez. I, ordinanza collegiale 2022-05-27, n. 202200504
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 27/05/2022
N. 00504/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00127/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 127 del 2019, proposto da
Societa' Elettrica Ponzese Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato B D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ponza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M L B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Lucio Teson in Latina, via G.B. Vico n. 45;
nei confronti
Provincia di Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio Tatarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Societa' Pontia Nova S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefania Petrenga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza n 90 del 13.12.2018 del Comune di Ponza con la quale si ordina alla ricorrente società S.E.P. Spa di demolire la cabina elettrica autorizzata con c.e. n. 38/1980 perché realizzata sulla p.lla attuale 808 anziché su quella autorizzata attuale 774;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ponza, della Provincia di Latina e della Societa' Pontia Nova S.r.l.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2022 il dott. R M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato, che successivamente alla proposizione del ricorso sono intervenuti nuovi sviluppi riguardanti i fatti di causa, tra cui l’adozione, in data 10.7.2021, della delibera con cui il Comune ha individuato un’area da concedere alla ricorrente per ricollocare la cabina alla quale è allegato uno schema di convenzione il cui articolo 6 prevede la sospensione dell’ordinanza di demolizione oggetto del ricorso;
Ritenuto, che ai fini del decidere appare necessario acquisire dalle parti una sintetica relazione sui fatti sopravvenuti e sull’attualità dell’interesse alla definizione del giudizio;