TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2024-06-13, n. 202403747

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2024-06-13, n. 202403747
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202403747
Data del deposito : 13 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/06/2024

N. 03747/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01646/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1646 del 2023, proposto da
R B, rappresentato e difeso dall'avvocato R B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

per ordinare

al Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., il compimento degli atti necessari a dare piena esecuzione al giudicato formatosi sul:

1) decreto di accoglimento n. 2385/2020 della Corte di Appello di Napoli, III Sezione Civile, emesso nel procedimento segnato al numero R.G. 1300/2020 in data 30/07/2020 - passato in giudicato - e, così facendo, disporre la materiale liquidazione delle competenze legali ivi liquidate in favore del sottoscritto avvocato pari ad € 270,00 per compensi ed € 25,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e CPA come per legge;

2) decreto di accoglimento n. 09/2021 della Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, emesso nel procedimento segnato al numero R.G. 1079/2020 in data 07/01/2021 - passato in giudicato - e, così facendo, disporre la materiale liquidazione delle competenze legali ivi liquidate in favore del sottoscritto avvocato pari ad € 540,00 per compensi ed € 27,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e CPA come per legge;

3) sentenza n. 4794/2022 emessa dal TAR della Campania - Napoli - Sezione Quinta, in data 28/06/2022 - passata in giudicato - e, così facendo, disporre la materiale liquidazione delle competenze legali ivi liquidate in favore del sottoscritto avvocato pari ad € 500,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e CPA come per legge;

4) sentenza n. 5339/2022 emessa dal TAR della Campania - Napoli - Sezione Prima, in data 06/07/2022 - passata in giudicato - e, così facendo, disporre la materiale liquidazione delle competenze legali ivi liquidate in favore del sottoscritto avvocato pari ad € 500,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e CPA come per legge;

b) disporre, se necessario ed in caso di ulteriore inadempienza, la nomina un Commissario ad Acta che provveda, in via sostitutiva, a dare esecuzione ai provvedimenti di cui sopra nei confronti dell''inadempiente Ministero di Giustizia;

c) condannare, infine, il medesimo Ministero della Giustizia, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio, nel rispetto dei parametri forensi di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii., con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2024 il dott. V C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I R, in punto di fatto, che:

-) parte ricorrente dimostra che il Giudice di Pace di Napoli con il Decreto Ingiuntivo n. 7182/2013, RG. 39410/2013, emesso il 26.09.2013 e notificato il 15/11/2013, ha condannato l’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone al pagamento, in proprio favore, della complessiva somma di euro 643.76 oltre interessi come richiesti, nonché la somma di euro 25.00 per spese ex decreto ingiuntivo, euro 210.00 per diritti ed euro 67.50 per onorari oltre spese generali, iva e cpa;
con il Decreto Ingiuntivo n. 5744/2013, RG. 39399/2013, emesso il 17.07.2013 e notificato il 26.09.2013, ha condannato il medesimo Ente al pagamento, in proprio favore, della complessiva somma di euro 858.35 per sorta capitale, oltre interessi come richiesti, nonché la somma di euro 28.50 per spese del procedimento, euro 215.00 per diritti ed euro 67.50 per onorari, oltre spese generali, iva e cpa;
con il Decreto Ingiuntivo n. 603/2012, RG. 46095/2011, emesso il 24.01.2012 e notificato il 12/3/2012, ha condannato il medesimo Ente al pagamento, in proprio favore della complessiva somma di euro 1104.80 per sorta capitale, oltre interessi come richiesti, nonché la somma di euro 25.00 per spese del procedimento, euro 210.00 per diritti ed euro 67.50 per onorari, oltre spese generali, iva e cpa;
nonché il Tribunale di Napoli, III sez. civile, con il Decreto Ingiuntivo n. 4989/2011, RG. 20012/2011, emanato il 08.07.2011 e notificato il 14/10/11 ha condannato l’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone al pagamento, in proprio favore, della somma complessiva di euro 8250.51, oltre accessori come indicato nel titolo in esame;

-) i titoli esecutivi sono stati notificati all’ente debitore, rispettivamente, in data 22.11.2013, 27.05.2014, 06.08.2013 e 22.10.2013, e sono passati in giudicato come da attestazione in atti.

Considerato che, come risulta dalla ricostruzione che precede, è ampiamente elasso il termine dilatorio di cui all’art. 14 co. 1 del D.L. 31-12-1996 n. 669 («le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto»);

II.

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