TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2014-04-01, n. 201400249

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2014-04-01, n. 201400249
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201400249
Data del deposito : 1 aprile 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00435/2013 REG.RIC.

N. 00249/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00435/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la NA

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 435 del 2013, proposto da:
EON PRODUZIONE Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Aldo Travi e Marcello Vignolo, con domicilio eletto presso Marcello Vignolo in Cagliari, piazza del Carmine N.22;



contro

-REGIONE SARDEGNA - Assessorato Industria Servizio Energia, rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Parisi, Mattia Pani, con domicilio eletto presso Parisi Giovanni Ufficio Legale ON SA in Cagliari, viale Trento, N. 69;
-Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, non costituito in giudizio;
-Ministero dello Sviluppo Economico, non costituito in giudizio;



nei confronti di

TU SR e FOSTER WHEELER POWER SR, rappresentate e difese dall'avv. Massimo Ragazzo, con domicilio eletto presso TO CC in Cagliari, piazza Repubblica 28;
-RN - Rete Elettrica Nazionale Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Giorgio Vercillo, Filomena Passeggio, Andrea Zoppini, con domicilio eletto presso Francesco LI in Cagliari, via Ancona 3;



per l'annullamento

dell’Autorizzazione Unica per la realizzazione (costruzione - gestione - esercizio) di un impianto eolico in Comune di Porto Torres (SS).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della ON NA , di NA SR , di ST EE Power SR e di TE -Rete Elettrica Nazionale Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2014 la dott.ssa Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori avv.ti Martelli, in sostituzione, per la ricorrente, Pani per la ON, CC, in sostituzione, per NA e ST, nonché LI, in sostituzione, per TE;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Provvedimento impugnato è l’ “Autorizzazione Unica” del 5.3.2013 rilasciata dalla ON in favore di FW POWER srl per la realizzazione (costruzione - gestione - esercizio) di un impianto eolico in Comune di Porto Torres (SS).

La FW POWER ha poi ceduto il ramo d’azienda alla FW TURNA srl.

L’Autorizzazione Unica del 5.3.2013 è stata quindi “volturata”, con provvedimento regionale del 29.4.2013, in favore della società FW TURNA.

Oggetto del Provvedimento impugnato del 2013:

“Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 387/2003 e della D.G.R: 27/16 del 1.6.2011 relativo alla costruzione e l’esercizio di un impianto eolico della potenza nominale di 42,5 MW da ubicare in Comune di Porto Torres (SS) Località Monte Rosè. Proponente FW Power srl”.

Il progetto per la realizzazione del Parco aveva già ottenuto, in precedenza, VIA favorevole con delibera della GR 48/46 dell’1.12.2011 (cfr. all. 14 fascicolo FW Power).

In sostanza il provvedimento impugnato produce, sotto il profilo della lesività, l’ ”asservimento” di alcune aree della società ricorrente Eon.

Con ricorso di EON PRODUZIONE spa, notificato il 27.5.2013 e depositato il 6.6, sono state formulate le seguenti censure:

1) omissione della procedura di VIA con riferimento all’elettrodotto (seconda linea - “342b”) previsto nel progetto autorizzato – violazione dell’art. 36 comma 7 bis del D.L. 18.10.2012 n. 179 conv. In L. 27.12.2012 n. 221 – incompetenza della Giunta regionale – competenza statale;

2) violazione di legge in riferimento alla normativa sui valori-limite delle emissioni elettromagnetiche fissati nel DPCM 8.7.2003 e nel D.m. 29.5.2008 – travisamento dei fatti e difetto di istruttoria in relazione alla mancata considerazione, nella relazione concernente le emissioni elettromagnetiche presentata da ST EE Power, dell’elettrodotto di TE già attualmente esistente, nonché di un recettore (“R13”);

3) violazione degli artt. 11, 16 comma 10 e 12 del DPR 327/2001 e dell’art. 10 della L. 241/1990 – mancata considerazione dell’opposizione presentata nell’ambito del procedimento espropriativo (memoria presentata il 25.7.2012)

Si sono costituite in giudizio:

-RN Rete Elettrica Nazionale;

-FW POWER srl;

-FW TURNA srl;

-la REGIONE SARDEGNA.

Tutte le controparti hanno chiesto il rigetto del ricorso.

Alcune controparti (FW, TE) hanno sollevato anche eccezione di tardività e inammissibilità:

-FW POWER per tardività: si sostiene che la lesività scaturirebbe già dalla delibera della G.R. di VIA positiva dell’1.12.2011, pubblicata nel BURAS del 16.3.2012, posto che già in tale provvedimento di compatibilità ambientale si prevedeva e si includeva la “riattivazione” della linea per la connessione dell’impianto alla Rete;

-RN sostiene la carenza di interesse ad agire in quanto i fondi erano già gravati da una servitù di elettrodotto e, comunque, non è stato chiarito in quali termini la servitù impedirebbe l’utilizzo delle aree asservite.

Nel merito tutte le controparti comunque sostengono:

-che la “riattivazione” della linea è stata oggetto di procedura di VIA, e la sua previsione risulta inclusa nel progetto;

-che non sussistono variazioni significative di campo elettromagnetico;

-che la competenza a valutare l’opera di connessione (riattivazione) era della ON e non dello Stato;

-che il procedimento si è svolto legittimamente.

All’udienza del 18 dicembre 2014 la causa è stata rinviata per trattative in corso.

All’udienza del 26 marzo 2014 il ricorso è stato spedito in decisione.



DIRITTO

Si può prescindere dalle eccezioni di irricevibilità e di inammissibilità sollevate, essendo il ricorso complessivamente infondato nel merito.

Il giudizio positivo di compatibilità ambientale (VIA) per la realizzazione dell’impianto eolico è stato espresso con delibera GR 48/46 del 1.12.2011, con previsione, nella sua versione finale, di un Parco composto da 17 aerogeneratori (inizialmente

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