TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2024-02-15, n. 202400229

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2024-02-15, n. 202400229
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202400229
Data del deposito : 15 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/02/2024

N. 00229/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00818/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 818 del 2023, proposto da
Vodafone Italia S.p.a., e per essa Lindam S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , quale procuratrice speciale, rappresentata e difesa dall'avvocato A L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Guardia Piemontese in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato C D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del provvedimento adottato dal Comune di Guardia Piemontese in data 20 marzo 2023, n. 08539010010 - 93026890017, con cui è stata dichiarata irricevibile la SCIA per implementazione e adeguamento tecnologico di una Stazione Radio Base esistente sul territorio comunale, nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque correlato, e per l’accertamento o declaratoria del diritto della concludente all’effettuazione dell’intervento per come descritto nella SCIA.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Guardia Piemontese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2024 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – Con il provvedimento meglio indicato in epigrafe, il Comune di Guardia Piemontese ha dichiarato irricevibile la SCIA presentata da Vodafone Italia S.p.a. in data 7 marzo 2023 per l’implementazione e l’adeguamento tecnologico di una stazione radio base esistente sul territorio comunale.

La motivazione del provvedimento si incardina sulla distinzione tra l’autorizzazione alla realizzazione dell’infrastruttura (torre o traliccio), su cui allocare gli impianti di comunicazione elettronica, e l’autorizzazione all’installazione di tali impianti.

Ebbene, Vodafone S.p.a., che peraltro avrebbe omesso di produrre copia del proprio statuto, non sarebbe titolare di alcuna autorizzazione all’installazione di impianti di comunicazione elettronica, sicché la SCIA presentata non potrebbe essere accolta.

2. – Vodafone Italia S.p.a., e per essa la società procuratrice Lindam S.r.l., rivolgendosi a questo Tribunale Amministrativo Regionale, ha chiesto l’annullamento del provvedimento, siccome illegittimo.

Premesso di aver correttamente seguito la procedura delineata dall’art. 45 d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259, e di avere l’assenso del soggetto titolare dell’infrastruttura (Inwit S.p.a.), la società ricorrente deduce che l’infrastruttura e gli impianti di comunicazione elettronica su di essa insistenti sono stati realizzati in forza di istanza congiunta presentata il 4 dicembre 2021, definita favorevolmente con decisione unanime della conferenza di servizi convocata 21 marzo 2022.

L’infrastruttura, effettivamente di proprietà di Inwit S.p.a., sarebbe peraltro legittimamente usata in condivisione con Tim S.p.a., in aderenza con le scelte legislative che favoriscono la co-ubicazione e la condivisione delle infrastrutture.

Sotto altro profilo, parte ricorrente ha sottolineato la necessità dell’intervento per assicurare il servizio pubblico di cui Vodafone Italia S.p.a. è concessionaria.

Infine sarebbe stata violato il principio di partecipazione endoprocedimentale e il provvedimento impugnato non sarebbe adeguatamente motivato.

3. – Con ordinanza del 29 giugno 2003, n. 314, è stata disposta la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.

4. – Si è quindi costituito il Comune di Guardia Piemontese, che ha ribadito che Vodafone Italia S.p.a. non sarebbe titolare di autorizzazione per l’installazione di un impianto destinato alle comunicazioni elettroniche.

5. – Il ricorso è stato trattato e spedito in decisione all’udienza pubblica del 31 gennaio 2024.

6. – Come anticipato in sede cautelare, le argomentazioni utilizzate dal Comune di Guardia Piemontese per dichiarare irricevibile la SCIA presentata da Vodafone Italia S.p.a. sono inconsistenti.

L’istanza del 4 dicembre 2021 è stata presentata congiuntamente da Inwit S.p.a., Telecom Italia S.p.a. e Vodafone Italia S.p.a.

Con essa, le parti istanti chiedono, testualmente:

« - INWIT S.p.A.: in relazione all’infrastruttura civile del sito sopra indicato con esplicito riferimento a quanto riportato nella Relazione Tecnica urbanistica e nel Progetto Architettonico.

- Telecom Italia S.p.A., in relazione al proprio impianto di telecomunicazioni sopra indicato, con esplicito riferimento a quanto riportato nella Relazione Tecnica urbanistica nel Progetto Architettonico e nella Relazione di Conformità, dichiarandone la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001, n.36.

- Vodafone Italia S.p.A., in relazione al proprio impianto di telecomunicazioni sopra indicato, con esplicito riferimento a quanto riportato nella Relazione Tecnica urbanistica, nel Progetto Architettonico e nella Relazione di Conformità, dichiarandone la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001, n.36 ai sensi e per gli effetti di tutta la normativa elencata in premessa, che la Pubbliche Amministrazioni competenti provvedano al rilascio delle autorizzazioni di cui all’oggetto, necessarie alla realizzazione dell'impianto di seguito descritto, nei tempi perentori e nei modi specificati dall’art 87 del D.Lgvo 259/03 per come modificato dall’art 40 comma b) del Dl 77/2021, specificando che in assenza da parte dell’Amministrazione procedente, dell‘emanazione dell’Attestazione di avvenuta autorizzazione nei 7 giorni successivi allo scadere dei 90 dalla presentazione dell’istanza, in assenza di un motivato diniego, le scriventi provvederanno in Autocertificazione ».

Dunque, la richiesta di autorizzazione ha avuto oggetto plurimo.

In primo luogo, con essa Inwit S.p.a. ha chiesto il titolo autorizzatorio per installare l’infrastruttura, vale a dire il traliccio destinato a ospitare gli impianti di comunicazione elettronica.

Contestualmente, due operatori di telefonia, vale a dire Telecom Italia S.p.a.e Vodafone Italia S.p.a. hanno domandato l’autorizzazione a installare gli impianti.

L’esito positivo della conferenza di servizi, conseguentemente, riguarda sia la struttura portante, sia gli impianti di comunicazione elettronica portati.

D’altra parte, va in primo luogo notato che nel verbale della conferenza di servizi il procedimento viene così descritto «istanza unica (…) relativa alla realizzazione di una nuova stazione radio base Inwit S.p.a. su cui sono ospitati gli impianti dei gestori Tim e Vodafone in loc. Cupa» .

A ciò si aggiunga che Arpacal ha reso il proprio parere sulla conformità dell’impianto ai valori di esposizione elettromagnetica, attività che evidentemente non avrebbe senso se fosse riferita al solo traliccio.

È chiaro, allora, che Vodafone S.p.a. ha chiesto ed ottenuto l’autorizzazione a installare l’impianto di comunicazione elettronica che costituisce oggetto anche della SCIA più di recente presentata.

7. – Sotto altro profilo, le eventuali carenze documentali avrebbero potuto essere sanate mediante ricorso al soccorso istruttorio.

In questi termini, il ricorso deve essere accolto, con annullamento del provvedimento impugnato.

8. –  Le spese di lite seguono la soccombenza.

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