TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2024-02-15, n. 202400229
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Testo completo
Pubblicato il 15/02/2024
N. 00229/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00818/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 818 del 2023, proposto da
FO AL S.p.a., e per essa Lindam S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , quale procuratrice speciale, rappresentata e difesa dall'avvocato Adolfo Larussa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Guardia Piemontese in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Domanico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento adottato dal Comune di Guardia Piemontese in data 20 marzo 2023, n. 08539010010 - 93026890017, con cui è stata dichiarata irricevibile la SCIA per implementazione e adeguamento tecnologico di una Stazione Radio Base esistente sul territorio comunale, nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque correlato, e per l’accertamento o declaratoria del diritto della concludente all’effettuazione dell’intervento per come descritto nella SCIA.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Guardia Piemontese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2024 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il provvedimento meglio indicato in epigrafe, il Comune di Guardia Piemontese ha dichiarato irricevibile la SCIA presentata da FO AL S.p.a. in data 7 marzo 2023 per l’implementazione e l’adeguamento tecnologico di una stazione radio base esistente sul territorio comunale.
La motivazione del provvedimento si incardina sulla distinzione tra l’autorizzazione alla realizzazione dell’infrastruttura (torre o traliccio), su cui allocare gli impianti di comunicazione elettronica, e l’autorizzazione all’installazione di tali impianti.
Ebbene, FO S.p.a., che peraltro avrebbe omesso di produrre copia del proprio statuto, non sarebbe titolare di alcuna autorizzazione all’installazione di impianti di comunicazione elettronica, sicché la SCIA presentata non potrebbe essere accolta.
2. – FO AL S.p.a., e per essa la società procuratrice Lindam S.r.l., rivolgendosi a questo Tribunale Amministrativo Regionale, ha chiesto l’annullamento del provvedimento, siccome illegittimo.