TAR Ancona, sez. I, sentenza 2016-02-19, n. 201600100

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2016-02-19, n. 201600100
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201600100
Data del deposito : 19 febbraio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00770/2015 REG.RIC.

N. 00100/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00770/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 770 del 2015, proposto da:
I.S. quale tutore e fratello di I.S., rappresentato e difeso dall'avv. P M, con domicilio eletto presso Avv. Cinzia Bruschi in Ancona, piazza Martelli, 12;

contro

Ministero della Salute, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr. Dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;

per l'esecuzione:

della sentenza del Tribunale di Macerata Sezione Lavoro n. 21/2013.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2016 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 Con il presente ricorso, proposto ai sensi degli artt. 112 e seguenti del D.Lgs. n. 112/2010, parte ricorrente agisce per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Macerata Sez. Lavoro n. 21/2013, depositata in Cancelleria il giorno 23.1.2013 e corredata di certificazione di cancelleria in data 25.11.2015 che attesta l’assenza di procedimenti avverso la sentenza.



1.1 Con la suddetta decisione, il Ministero della Salute è stato condannato a corrispondere al ricorrente la rivalutazione annuale dell’indennizzo ex legge 210/92, nella misura di € 17.672,69. Inoltre, il Ministero è stato condannato a corrispondere gli interessi legali, secondo le modalità indicate nella sentenza medesima e al pagamento delle spese di causa.

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