TAR Trento, sez. I, sentenza 2023-10-11, n. 202300152

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza 2023-10-11, n. 202300152
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 202300152
Data del deposito : 11 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/10/2023

N. 00152/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00150/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 150 del 2022, integrato da motivi aggiunti depositati il 25 gennaio 2023 e il 3 luglio 2023, proposto da G s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati S V, S M, R M e D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

quanto al ricorso principale
Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G B, G F e M Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto con l’avvocato G F in Trento, Piazza Dante n. 15, nella sede dell’Avvocatura della Provincia;
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ai sensi dell’art. 41 del d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49 come sostituito dall’art. 1 del d.lgs. 14 aprile 2004, n. 116 dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, largo Porta Nuova, n. 9, presso gli uffici della predetta Avvocatura;
Ente Nazionale per l’Aviazione Civile-ENAC, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
Comune di Trento, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;
ingegnere Raffaele De Col, in qualità di Coordinatore Generale e Responsabile Unico del procedimento, non costituitosi in giudizio;
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositati il 25 gennaio 2023
i medesimi soggetti del ricorso principale,
nonché l’avvocato Antonio Tita in qualità di Commissario Straordinario nominato ai sensi dell’art. 60 bis della l.p. n. 3 del 2020 con “ il compito di portare a termine la realizzazione del nuovo polo ospedaliero e universitario ”, non costituitosi in giudizio;
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositati il 3 luglio 2023
i medesimi soggetti del ricorso principale,
nonché l’avvocato Antonio Tita in qualità di Commissario Straordinario nominato ai sensi dell’art. 60 bis della l.p. n. 3 del 2020 con “ il compito di portare a termine la realizzazione del nuovo polo ospedaliero e universitario ”, non costituitosi in giudizio;

nei confronti

Impresa P &
C. s.p.a., in proprio e quale mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese con Cristoforetti Servizi Energia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;

per l’annullamento

quanto al ricorso principale

- della deliberazione n. 1667 adottata in data 19 settembre 2022 e pubblicata in pari data con cui la Giunta della Provincia Autonoma di Trento, dichiarata chiusa la procedura di gara indetta per l’affidamento, con il modello del project financing , della progettazione ed esecuzione del Nuovo Ospedale di Trento, ha deciso “ di procedere ad una rinnovazione dell’atto programmatorio da cui è scaturita la nomina del promotore G, operando una nuova ed autonoma valutazione di contesto

- di tutti gli atti connessi, presupposti o conseguenti ancorché non conosciuti;

nonché in via subordinata per il risarcimento del danno per equivalente e da responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c.;

ed in via ulteriormente subordinata per l’indennizzo ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990.

quanto al ricorso per motivi aggiunti depositati il 25 gennaio 2023

- della deliberazione della Giunta della Provincia Autonoma di Trento n. 9 adottata in data 13 gennaio 2023 e pubblicata il 16 gennaio 2023, con cui è stato nominato il Commissario per l’intervento denominato “ Polo ospedaliero e universitario ”;

- della deliberazione della Giunta della Provincia Autonoma di Trento n. 2174 adottata in data 28 novembre 2022, menzionata nella delibera n. 9/2023, con cui si è provveduto all’individuazione di ulteriori opere di interesse provinciale per le quali nominare un Commissario straordinario ai sensi dell’art. 60 bis della l.p. n. 3 del 2020 ed, in particolare, si è individuato un intervento, identificato con il numero 8, avente ad oggetto la realizzazione del “ Nuovo Polo Ospedaliero ed Universitario ”;

- della deliberazione della Giunta della Provincia Autonoma di Trento n. 2175 adottata in data 28 novembre 2022 anch’essa menzionata nella delibera n. 9/2023 nella parte in cui si è disposto in ordine alla realizzazione del “ Nuovo Polo Ospedaliero ed Universitario ” e si è approvato il Disciplinare di nomina dei Commissari straordinari ex art. 60 bis della l.p. n. 3/2020;

- di tutti gli atti connessi, presupposti o conseguenti ancorché non conosciuti;

nonché in via subordinata per il risarcimento del danno per equivalente e da responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c.;

ed in via ulteriormente subordinata per l’indennizzo ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990.

quanto al ricorso per motivi aggiunti depositati il 3 luglio 2023

- della deliberazione della Giunta della Provincia Autonoma di Trento n. 1047 adottata in data 16 giugno 2023, nella parte in cui si è provveduto all’approvazione del cronoprogramma, presentato dal Commissario, nominato ai sensi dell'art. 60 bis della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, avv. Antonio Tita, per la realizzazione del Polo ospedaliero e universitario di Trento;

- di tutti gli atti connessi, presupposti o conseguenti ancorché non conosciuti;

nonché in via subordinata per il risarcimento del danno per equivalente e da responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c.;

ed in via ulteriormente subordinata per l’indennizzo ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990.


Visti il ricorso principale, i ricorsi per motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Trento e dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto il decreto n. 9 del 29 marzo 2023 del Presidente del T.R.G.A. di Trento;

Relatore nella udienza pubblica del giorno 28 settembre 2023 il consigliere A T e uditi per la parte ricorrente l’avvocato S M, per la Provincia Autonoma di Trento l’avvocato G B e l’avvocato G F e per l’Azienda provinciale per i servizi sanitari l’avvocato distrettuale dello Stato D B come specificato nel relativo verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

1. I provvedimenti impugnati con i ricorsi odierni si inseriscono nella vicenda riguardante la realizzazione del Nuovo Polo Ospedaliero del Trentino (in seguito anche NOT), che ha avuto inizio con la determinazione dirigenziale n. 365 del 2011 e con il bando di gara pubblicato il 21 dicembre 2011, mediante i quali la Provincia autonoma di Trento, ha indetto una procedura aperta per l’affidamento, tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lettera b), della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, del contratto di costruzione e di gestione del nuovo nosocomio, individuando per la realizzazione dell’opera il sistema della finanza di progetto, disciplinato dall’art. 50 quater della medesima legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26. L’individuazione del soggetto promotore è stata annullata da questo Tribunale con sentenza n. 30 del 31 gennaio 2014, sostanzialmente confermata dal Consiglio di Stato con sentenza della Sezione III n. 5057 del 2014, che peraltro precisava non fosse « possibile procedere, nella fattispecie, ad un nuovo esame, da parte di una nuova commissione, delle offerte tecniche già presentate dalle concorrenti, dovendo essere consentita una nuova valutazione di offerte non condizionata dalla conoscenza delle offerte economiche. Ciò può essere reso possibile attraverso la riapertura dei termini per la presentazione di nuove offerte sia tecniche che economiche », altresì statuendo che « per effetto di quanto disposto, la Provincia può procedere alla rinnovazione della gara a partire dalla fase di presentazione delle offerte. Peraltro, anche alla luce delle criticità emerse nei motivi sollevati dalle parti nei loro ricorsi, si ritiene che l’Amministrazione possa anche intervenire, nell’occasione, per perfezionare alcuni profili contestati delle disposizioni di gara. Sono fatti salvi ovviamente gli ulteriori atti dell’Amministrazione ». La Provincia, ritenendo non più conveniente procedere alla realizzazione del nuovo Polo Ospedaliero del Trentino mediante finanza di progetto, con deliberazione della Giunta n. 438 del 25 marzo 2016 e determinazione dirigenziale n. 37 del 16 giugno 2016 ha, peraltro, disposto la revoca della gara. I ricorsi presentati dai partecipanti alla gara avverso il provvedimento di revoca sono stati respinti da questo Tribunale con le sentenze n. 398 del 2016, n. 400 del 2016, n. 404 del 2016 e n. 53 del 2017, ma il Consiglio di Stato con le sentenze della Sezione III n. 4467 del 25 settembre 2017 e n. 4555 del 29 settembre 2017 ha accolto gli appelli in particolare annullando la richiamata determinazione n. 37 del 2016. Per poter adeguatamente ottemperare alla citata sentenza del Consiglio di Stato n. 5057 del 2014, anche alla luce delle successive pronunce n. 4467 e n. 4555 del 2017, la Provincia, ai sensi dell’art. 112, comma 5, cod. proc. amm., ha, quindi, chiesto chiarimenti al Consiglio di Stato che si è espresso con sentenza della Sezione III n. 1111 del 22 febbraio 2018, precisando che la gara avrebbe dovuto riprendere, nella forma di finanza di progetto, dalla fase di presentazione delle offerte, con la possibilità di adeguare il contenuto degli atti della lex specialis alle mutate esigenze di politica sanitaria ed economica della Provincia;
che alla gara rinnovata avrebbero potuto partecipare solo i concorrenti che avevano presentato offerta già nel 2011;
che la normativa applicabile sarebbe stata logica conseguenza delle modifiche apportate alla lex specialis (dovendo dunque prevalere la disciplina vigente al momento della pubblicazione del bando).

2. La Provincia con la determinazione dirigenziale n. 66 dell’1 ottobre 2018, ai fini della rinnovazione dell’affidamento mediante finanza di progetto, ha approvato i nuovi atti della lex specialis (disciplinare di gara, studio di fattibilità e rispettivi allegati), indicando quale normativa applicabile alla procedura, se non diversamente indicato, quella vigente alla data di pubblicazione del bando originario (21 dicembre 2011), ossia il previgente codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) e le norme, nel testo ratione temporis vigente, della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26. Alla rinnovata gara hanno partecipato il raggruppamento temporaneo di imprese costituito dalla P &
c. S.p.a. con Cristoforetti Servizi Energia S.p.a. (di seguito RTI P) e la G S.p.a. (di seguito G). All’esito delle valutazioni della Commissione tecnica, secondo quanto previsto dal punto 10 del disciplinare di gara e dall’art. 50-quater, comma 10, lett. b), della legge provinciale n. 26 del 1993, è stata formata la graduatoria finale e disposta l’aggiudicazione provvisoria in favore della G (cfr. verbale della seduta di gara del 20 dicembre 2019 rep. 3692019). In particolare con la determinazione dirigenziale n. 1 del 14 gennaio 2020 la Provincia ha poi nominato la società risultata provvisoriamente aggiudicataria soggetto promotore. Il RTI P ha impugnato la nomina a promotore della G ritenendo che quest’ultima dovesse essere esclusa dalla gara in ragione dell’inidoneità dei finanziamenti indicati per la realizzazione dell’opera, che inficiavano la sostenibilità del piano economico finanziario (di seguito PEF), e della carenza del prescritto requisito di capacità economica e finanziaria. Questo Tribunale con la sentenza n. 91 del 16 giugno 2020, pur riconoscendo l’idoneità di una Società di Gestione del Risparmio (di seguito SGR) a prestare la manifestazione di preliminare interesse al finanziamento del c.d. senior debt (punto X della sentenza n. 91), ha accolto il ricorso del RTI P ritenendo carente, sotto il profilo istruttorio e motivazionale, l’operato della Commissione tecnica, che ha valutato coerente e sostenibile l’offerta economica della G, senza considerare affatto che il PEF dalla stessa presentato si riferiva a finanziamenti bancari, mentre la manifestazione di preliminare interesse, anch’essa facente parte dell’offerta, proveniva da una SGR (la

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi