TAR Catania, sez. II, sentenza 2024-02-09, n. 202400498
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Pubblicato il 09/02/2024
N. 00498/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00821/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 821 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana della Regione Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
Comune di Taormina, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina del 2 marzo 2018 prot. 1041 (prot.int./n. 1925);
nonché
di ogni ulteriore atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale;e precisamente della autorizzazione paesaggistica prot. n. 0001143 del 23/02/2017 resa in sede di Conferenza dei Servizi, del provvedimento cautelativo prot. n. 2010 del 31/03/2017, della dichiarazione resa dall'ing. -OMISSIS- per il Comune di Taormina, riportata del verbale del Collegio di Vigilanza del 6/04/2017, del verbale di denuncia al Comando dei Carabinieri della Stazione di Taormina del 31/05/2017, dell’ordine di remissione in pristino disposto con nota prot. n. 0003484 del 01/06/2017, della segnalazione alla procura della Repubblica prot. n. 0003485 del 01/06/2017 e della segnalazione al Comando dei Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale della Sezione di Siracusa prot. n. 0003486 del 01/06/2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Siciliana - Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana e di Sicilia - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza telematica del giorno 11 dicembre 2023 la dott.ssa M A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in trattazione parte ricorrente ha impugnato il provvedimento della Soprintendenza BB. CC. AA. prot. n. 1041 del 02/03/2018 e gli ulteriori atti meglio specificati in epigrafe.
Il ricorrente espone di avere costituito, unitamente ai propri fratelli, una società in nome collettivo denominata -OMISSIS-, per l’esercizio delle attività commerciali di ciascuno dei soci.
Detta Società è proprietaria di un veicolo attrezzato per la vendita di gelati.
Il ricorrente -OMISSIS-è titolare della concessione n. 71/1998, rilasciata dal Comune di Taormina, per l’occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche e, nello specifico, di un’area di mq. 8,00 in via Teatro Greco “allo scopo di sosta furgone gelati ”.
Siffatta concessione è stata oggetto della richiesta di subingresso prot. n. 16421 del 20/08/2017 in favore della Società -OMISSIS- s.n.c.
Sulla base di tale titolo, parte ricorrente ha proceduto al posizionamento del furgono sull’area oggetto di concessione e ha avviato l’attività di somministrazione di gelati.
Con nota prot. n. 6873 del 28/03/2017, il Comune di Taormina ha disposto la revoca immediata e temporanea di tutte le concessioni di suolo pubblico ricadenti nell’area di via Teatro Greco, al fine di realizzare il rifacimento del manto di strada in vista del G7 di Taormina 26/27 maggio 2017 ”.
A seguito di istanza presentata congiuntamente dalla ricorrente e dagli altri concessionari destinatari del provvedimento, con atto prot. n. 7201 del 03/04/2017 il Comune ha posticipato lo sgombero alla data del 19/04/2017.
Con provvedimento prot. n. 10995 del 19/05/2017, l’Amministrazione comunale ha indicato quale termine della revoca temporanea di cui ai provvedimenti citati il 29/05/2017, data a partire dalla quale le concessioni di suolo pubblico rilasciate nell’area di via Teatro Greco avrebbero ripreso la loro efficacia.
Pertanto, in data 29/05/2017, l’odierno ricorrente ha riposizionato il chioschetto sull’area oggetto di concessione e ha ripreso il regolare espletamento della propria attività.
Con il provvedimento in questa sede impugnato, la Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali di Messina ha ordinato la remissione in pristino stato dell’area di via Teatro Greco nella quale è stato collocato il suddetto manufatto provvisorio, in quanto ritenuto privo della necessaria autorizzazione ex art. 146, comma 4, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
Avverso tale provvedimento il ricorrente ha formulato un unico articolato motivo: