TAR Milano, sez. IV, sentenza 2020-02-07, n. 202000261

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2020-02-07, n. 202000261
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202000261
Data del deposito : 7 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/02/2020

N. 00261/2020 REG.PROV.COLL.

N. 02731/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2731 del 2015, proposto da
2i Rete Gas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati C C, G D V e M L T, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G D V in Milano, via San Damiano, 2;

contro

Comune di Vedano al Lambro, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del “Regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio”, approvato con delibera consiliare n. 29 del 12.6.2015, conosciuto dalla ricorrente in data 25.9.2015, unitamente alla nota prot. n. 0007138 di pari data, con cui il Comune medesimo ha chiesto, in sua pretesa attuazione, di provvedere all’invio dei dati in metri lineari dello sviluppo delle condutture utilizzate per il relativo servizio di distribuzione, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso “anche non cognito alla ricorrente”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2020 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. La ricorrente ha impugnato il Regolamento del Comune di Vedano al Lambro che disciplina l’istituzione e l’applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio a carico di chi – come per l’appunto l’odierna ricorrente - occupa il suolo e il sottosuolo comunale, unitamente alla comunicazione con la quale il Comune ha chiesto all’interessata di provvedere all’invio dei dati in metri lineari dello sviluppo delle condutture utilizzate per il relativo servizio di distribuzione, chiedendone l’annullamento per una pluralità di motivi di illegittimità.

Nessuno si è costituito per il Comune intimato.

Alla pubblica udienza del giorno 5 febbraio 2020 la causa è passata in decisione.

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