TAR Bari, sez. II, sentenza 2016-03-23, n. 201600357

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2016-03-23, n. 201600357
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201600357
Data del deposito : 23 marzo 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00894/2015 REG.RIC.

N. 00357/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00894/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 894 del 2015, proposto da:
S G, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rita Gentile, con domicilio eletto presso l’avv. Gianfranco Tarantino in Bari, alla via De Giosa, 98;

contro

Regione Puglia;

per l'ottemperanza

alle statuizioni di cui al Decreto Ingiuntivo n.462/2008, emesso il 30.10.2008 dal Tribunale di Trani, munito di formula esecutiva in data 20.01.2015 (liquidazione competenze professionali)

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2016 la dott.ssa Giacinta Serlenga e udito per la parte ricorrente il difensori avv. S G, su delega orale dell'avv. Maria Rita Gentile;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.-L’avv. Gentile, odierno ricorrente, ha ottenuto dal Tribunale di Trani il decreto ingiuntivo in epigrafe meglio indicato per esigere il pagamento di un importo pari a €. 37.544,68, allo stesso dovuto a titolo di competenze professionali oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dal giorno della domanda al soddisfo;
nonchè di €. 840,00 per esborsi, diritti ed onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge.

Il D.I. in questione è stato confermato con sentenza n. 1420/2014 con la quale l’opposizione è stata dichiarata improcedibile e condannato la Regione alle ulteriori spese di lite, complessivamente liquidate in €. 2.500,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cap, come per legge.

L’interessato ha provveduto a notificare la sentenza in parola in data 12 gennaio 2015;
ha inoltre notificato un atto di intimazione il 2 aprile successivo. Chiede, pertanto, che si dia esecuzione al decreto ingiuntivo in questione con condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle somme ivi indicate nonché al versamento delle ulteriori spese di lite liquidate nella sentenza di conferma di cui si è detto.

2.-Il gravame è fondato e va accolto.

Sussistono, infatti, tutti i presupposti dell’azione esecutiva: a) il ricorso in ottemperanza è stato preceduto da un atto di messa in mora, notificato –si ribadisce- il 2 aprile 2015;
b) è decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica della sentenza che ha confermato il decreto ingiuntivo di cui si tratta, avvenuta il 12.1.2015;
c) il decreto è divenuto titolo esecutivo per passaggio in giudicato della sentenza che ha respinto l’opposizione, come da attestazione della cancelleria datata 16.3.2015, versata in atti.

Deve, pertanto, dichiararsi l’obbligo del Comune resistente di dare esecuzione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Trani in epigrafe, all’uopo provvedendo al pagamento delle somme ivi liquidate, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione;
nonché, nello stesso termine, al versamento delle ulteriori spese di lite liquidate nella sentenza di conferma del decreto.

Per il caso di ulteriore inadempimento, il Collegio nomina Commissario ad acta il Prefetto di Bari o suo delegato che, accertata l’inottemperanza dell’amministrazione, dovrà provvedere a porre in essere gli atti sostitutivi entro l’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni, avvalendosi degli uffici e dei funzionari dell’amministrazione intimata.

Il relativo compenso, da porsi a carico dell’amministrazione regionale stessa, è fissato sin d’ora in €.1000,00 (mille/00).

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

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