TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 2021-03-22, n. 202101908
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Testo completo
Pubblicato il 22/03/2021
N. 01908/2021 REG.PROV.COLL.
N. 04543/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4543 del 2020, proposto da
M G M, rappresentata e difesa dagli avvocati R F, M L S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
M N, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del Decreto n. 15235, del 03/09/2020, avente ad oggetto la pubblicazione delle Graduatorie GPS di I e II fascia per la Provincia di Napoli per il biennio 2020/2021 – 2021/2022.
- del Decreto n. 15349, del 04/09/2020, avente ad oggetto la rettifica delle Graduatorie GPS di I e II fascia per la Provincia di Napoli per il biennio 2020/2021 – 2021/2022.
- del Decreto n. 16097, del 10/09/2020, avente ad oggetto la rettifica delle Graduatorie GPS di I e II fascia per la Provincia di Napoli per il biennio 2020/2021 – 2021/2022.
- Nonché, di ogni altro atto ad esso richiamato, preordinato e connesso, lesivo degli interessi legittimi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2021 la dott.ssa Anna Corrado;
Visto l’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176 e il D.P.C.S. del 28.12.2020.;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con ricorso notificato in data 30/10/2020 e depositato in data 20/11/2020, la ricorrente impugnava il Decreto Dirigenziale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli n. 0015235 del 03.09.2020, avente ad oggetto la pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per la Provincia di Napoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, nella parte in cui non riconosce il giusto punteggio alla ricorrente; oltre agli altri atti di cui in epigrafe.
A sostegno del ricorso articola plurime censure di legittimità sotto il profilo della violazione di legge e dell’eccesso di potere.
Si costituivano per resistere il Ministero dell'Istruzione.
Con ordinanza n. 238/2021, ex art. 73 c.p.a., il Collegio ha rappresentato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; avverso la detta ordinanza la ricorrente ha depositato memoria in data 11 febbraio 2021 ed il precedente 26 gennaio l’USR per la Campania ha insistito per il difetto di giurisdizione.
All’udienza camerale del 3 marzo 2021, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, la causa era trattenuta per la possibile definizione del giudizio in forma semplificata, ai sensi dell’art.60 c.p.a.
Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per appartenere la controversia alla cognizione del giudice ordinario.
Il Collegio osserva in via generale che, in tema di riparto di giurisdizione per le controversie del pubblico impiego a seguito della cd. privatizzazione (d.lgs. n. 29/1993), la giurisprudenza ha conservato alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie derivanti dall’adozione di atti aventi natura amministrativa e non riconducibili agli ordinari poteri gestori del rapporto di lavoro da parte del