TAR Milano, sez. III, sentenza 2024-03-13, n. 202400730

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, sentenza 2024-03-13, n. 202400730
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202400730
Data del deposito : 13 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/03/2024

N. 00730/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00633/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 633 del 2023, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, in proprio e in qualità di Amministratore di Sostegno del signor -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati E N, M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Voghera, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Larga 23;

Ambito Distrettuale di Voghera e Comunità Montana Oltrepò Pavese, in persona del Sindaco Pro Tempore del Comune di Voghe, Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale di Voghera e Comunità Montana Oltrepò Pavese, -OMISSIS- Societa' Cooperativa Sociale – Onlus, non costituiti in giudizio;

nei confronti

-OMISSIS--OMISSIS-, Comune di Bagnaria, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della nota n. prot. 0005800 del 1° febbraio 2023 con la quale il Comune di Voghera ha definito l'integrazione della retta del servizio residenziale fruito da -OMISSIS- -OMISSIS- per l'anno 2023 nell'importo di Euro 2.327,24 mensili;

- della nota n. prot. 00/6/04 del 20 marzo 2023 con la quale il Comune di Voghera ha comunicato di avere rideterminato l'integrazione della retta del servizio residenziale fruito da -OMISSIS- -OMISSIS- per l'anno 2023 nell'importo di Euro 2.427,27 mensili;

e, per quanto occorrer possa, per l'annullamento e/o la disapplicazione:

- del “Regolamento per la concessione di contributi sussidi ed ausili finanziari a favore di persone che versano in stato di bisogno e di enti e associazioni senza scopo di lucro con finalità sociali” del Comune di Voghera, citato nella suddetta nota comunale n. prot. 00/6/04, del 20 marzo 2023, nella parte in cui, agli artt. 3 e 5, vengono definiti i criteri di determinazione dei contributivi integrativi delle rette di ricovero di persone con disabilità, ospiti di servizi residenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Voghera;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2024 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato in data 18 aprile 2023, -OMISSIS- -OMISSIS-, amministratore di sostegno del signor -OMISSIS- -OMISSIS-, persona affetta da grave disabilità, ha chiesto l’annullamento degli atti di cui in epigrafe con cui l’amministrazione locale convenuta ha rideterminato l’integrazione della retta del servizio residenziale corrisposta in favore del disabile per l’anno 2023 prevedendo a carico della persona con disabilità l’importo di Euro 1.086,06 mensili a fronte di un ISEE sociosanitario pari a ZERO. Parte ricorrente ha altresì chiesto l’annullamento o comunque la disapplicazione in parte qua, laddove necessario, del regolamento del Comune di Voghera di cui in epigrafe.

Nel merito, parte ricorrente ha dedotto, in via principale, l’illegittimità della decisione del Comune menzionato, nella misura in cui ha imposto alla persona con disabilità una spesa mensile per oltre € 1.000,00 mensili, a fronte di un ISEE sociosanitario pari a zero, come quota di compartecipazione per il pagamento della retta dovuta, in asserito contrasto con i parametri di cui al d.P.C.M n. 159/2013 e della normativa primaria, così costringendola a far fronte al pagamento della quota mensile, utilizzando quasi integralmente la propria pensione di invalidità civile e l’indennità di accompagnamento.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione convenuta, chiedendo il rigetto del ricorso, ed eccependone preliminarmente l’inammissibilità sotto molteplici profili.

La Sezione ha accolto, dopo due rinvii volti ad acquisire documentazione sul merito della controversia e sulla legittimazione ad agire dell’amministratore di sostegno, la proposta domanda cautelare, con la seguente, articolata motivazione, in punto di fumus :

« Considerato che:

- l’azione annullatoria ha ad oggetto i provvedimenti, in epigrafe specificati, con i quali il Comune ha rideterminato la compartecipazione dello stesso Ente ai costi del servizio socio-assistenziale fruito dal Signor -OMISSIS- -OMISSIS- nella struttura, accreditata dalla Regione Lombardia, che gestisce la Comunità Alloggio “-OMISSIS-” di Voghera, ponendo a carico dell’assistito medesimo l’importo di Euro 1.086,06 mensili a fronte di un ISEE sociosanitario pari a zero;

Ritenuto che, il ricorso appare assistito dal prescritto fumus boni iuris , in relazione al primo, assorbente motivo, atteso che:

a) appaiono superabili tutte le eccezioni formulate da parte resistente, poiché: (i) l’asserito rapporto di presupposizione rispetto alle deliberazioni regionali, invero tutt’altro che evidente, non sarebbe comunque di ostacolo al richiesto annullamento, potendo il giudice amministrativo disapplicare la norma regolamentare che risulta in contrasto con il disposto legislativo primario (cfr. ex multis Cons. Stato, VI, 24-10-2017, n. 4894;
id. V, 28-03-2023, n. 3185);
(ii) l’acquiescenza, quale accettazione espressa o tacita del provvedimento lesivo determinante l’estinzione del diritto di azione, si configura solo in presenza di una condotta, da parte dell’avente titolo all’impugnazione, non rinvenibile nella specie, inequivocabilmente diretta ad accettare l'assetto di interessi definito dall'amministrazione attraverso gli atti oggetto di impugnazione (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, II, 19-02-2003, n. 2222);
(iii) sussiste l’interesse al ricorso relativamente all’annullamento degli atti comunali che hanno imposto all’assistito, disabile e con ISEE sociosanitario pari a zero, di destinare al pagamento della retta l’indennità di accompagnamento e la pensione d’invalidità civile (primo motivo), avendo parte ricorrente rinunciato, nell’ultima memoria, alle doglianze riguardanti le imposizioni asseritamente gravanti sui familiari tenuti agli obblighi alimentari (secondo motivo);

b) i criteri adottati da parte resistente nel «Regolamento per la concessione di contributi sussidi ed ausili finanziari a favore di persone che versano in stato di bisogno e di enti e associazioni senza scopo di lucro con finalità sociali» (depositato in atti da entrambe le parti), laddove prevedono (all’art. 5 comma 3) che, per la determinazione del contributo per il pagamento della retta di ricovero a favore di soggetti parzialmente o totalmente non autosufficienti, «Nei casi di assenza di persone tenute agli alimenti o di loro impossibilità l’Amministrazione comunale copre la spesa totale e introita direttamente le pensioni, rendite, indennità, mantenendo al disabile una quota mensile di € 100,00 per le spese personali. Nel caso in cui, ai sensi della normativa vigente, il nucleo familiare di riferimento sia la sola persona disabile, il Comune interviene secondo la seguente tabella: …», risultano affetti dai vizi dedotti nel primo motivo, con particolare riguardo alla censura che fa leva sulla violazione degli art.

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