TAR Brescia, sez. II, sentenza 2021-05-03, n. 202100400

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza 2021-05-03, n. 202100400
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202100400
Data del deposito : 3 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/05/2021

N. 00400/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01176/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1176 del 2013, proposto da
TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA, rappresentata e difesa dagli avv. F P e V R D M, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso l’avv. Matteo Panni in Brescia, via S. Bartolomeo 9;



contro

COMUNE DI SELLERO, non costituitosi in giudizio;



per l'annullamento

- della deliberazione consiliare n. 27 del 30 settembre 2013, con la quale è stato approvato il regolamento comunale riguardante il canone patrimoniale non ricognitorio per le occupazioni permanenti del demanio stradale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2021 il dott. M P;

Visto l’art. 84 del DL 17 marzo 2020 n. 18, come modificato dall’art. 4 del DL 30 aprile 2020 n. 28, e dall’art. 25 del DL 28 ottobre 2020 n. 137;

Considerato quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il Comune di Sellero, con deliberazione consiliare n. 27 del 30 settembre 2013, ha istituito e disciplinato in un apposito regolamento, a decorrere dal 1 gennaio 2013, il canone di concessione non ricognitorio per le occupazioni permanenti di suolo e sottosuolo del demanio stradale, ai sensi dell’art. 27 commi 7 e 8 del Dlgs. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada).

2. Il canone non ricognitorio è dovuto sia per le occupazioni basate su concessioni sia per le occupazioni abusive (v. art. 3 del regolamento), si applica anche all’occupazione delle fasce di rispetto stradale (v. art. 2 comma 1 del regolamento), e si aggiunge alla TOSAP/COSAP (v. art. 4 comma 6 del regolamento).

3. A proposito di quest’ultima previsione, nelle motivazioni della deliberazione consiliare n. 27/2013 si sostiene che il canone non ricognitorio avrebbe natura patrimoniale, e per questo si distinguerebbe dalla TOSAP/COSAP, dotata invece di natura tributaria, essendo diretta a colpire la capacità contributiva espressa dall’occupazione del bene demaniale.

4. I parametri di calcolo del canone non ricognitorio sono inseriti nell’allegato 2 al regolamento. Per le condutture elettriche sotterranee l’importo è calcolato in base ai metri lineari, per le cabine elettriche in base ai metri quadri, e per i tralicci forfettariamente.

5. Con nota del responsabile del Servizio Tributi di data 21 ottobre 2013 l’istituzione del canone non ricognitorio è stata comunicata a Terna spa, in qualità di titolare della rete elettrica di trasmissione nazionale.

6. Contro l’istituzione del canone non ricognitorio Terna spa ha presentato impugnazione, formulando censure che possono essere sintetizzate come segue: (i) violazione del ne bis in idem e degli art. 120 e 125 del RD 11 dicembre 1933 n. 1775, nonché della normativa di

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi