TAR Bari, sez. II, sentenza 2015-05-13, n. 201500708

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2015-05-13, n. 201500708
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201500708
Data del deposito : 13 maggio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00601/2015 REG.RIC.

N. 00708/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00601/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 601 del 2015, proposto da:
M C F R, rappresentati e difesi dall'avv. I M D, con domicilio eletto presso la stessa in Bari, alla via De Rossi, 16;

contro

3^ Sottocommissione Elettorale Circondariale presso il Comune di Altamura;

U.T.G. - Prefettura di Bari;

per l'annullamento

- del Verbale delle Operazioni della 3^ Sottocommissione Elettorale Circondariale di Altamura del 12 maggio 2015, notificato in pari data, nella parte in cui delibera la riduzione della lista dei candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale denominato “NOI – Nuovi Orizzonti e Idee”, cancellando due nomi, anziché uno, di candidati appartenenti al genere maschile e, conseguentemente, disponendo l’esclusione dalla competizione elettorale per l’elezione del Consiglio Comunale di Altamura, che si svolgerà il 31 maggio 2015, anche del candidato ricorrente Filippo Ragone;

- di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale ancorchè non conosciuto;

e per l’accertamento

del diritto all’ammissione alla competizione elettorale del candidato Filippo Ragone nella lista "NOI – Nuovi Orizzonti e Idee”;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella udienza pubblica straordinaria elettorale del giorno 13 maggio 2015 il Pres. A P e uditi per i ricorrenti l’ avv. I M D;

Considerato che, con il ricorso in esame, depositato in data di oggi 13/5/2015, Carone Mattia e R F, rispettivamente nelle qualità di delegato della lista civica “Noi - nuovi orizzonti e idee” e di candidato alla carica di consigliere comunale nella lista medesima, hanno impugnato il verbale della 3^ sottocommissione elettorale di Altamura del 12/5/2015, nella parte in cui ha disposto la cancellazione di due candidature di genere maschile invece che di una, disponendo in particolare l’esclusione dalla competizione elettorale del 31/5/2015 anche del candidato ricorrente R F;

Considerato che i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 73, comma 1, del D.Lgs 267/2000, nonché violazione dell’art. 3 L. 241/90, difetto di istruttoria e di motivazione;

Considerato che la predetta norma prevede: “ nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai 2/3 con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei canditati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga un cifra decimale inferiore a 50 centesimi ”;

Considerato che nel caso di specie, il numero dei canditati è di 23 e che, pertanto, la quota di 1/3 corrisponde alla cifra di 7,67 e che di conseguenza il riparto delle candidature tra i generi deve individuarsi nelle cifre di 15,34 (2/3) e 7,67 (1/3);

Considerato che il genere di sesso femminile, quello meno rappresentato, corrispondendo alla cifra 7,67, non contiene una cifra decimale inferiore a 50 centesimi e che, pertanto, non ricorrono i presupposti per l’arrotondamento del numero delle candidature di genere maschile all’unità superiore ai sensi della norma citata;

Rilevato che il numero dei candidati di sesso maschile, proposto in numero di 16, deve essere ricondotto nel numero di 15, corrispondenti alla cifra di 15,34 (2/3), non ricorrendo i presupposti per l’arrotondamento all’unità superiore (16) e risultando pertanto giustificata l’esclusione del 16 candidato di genere maschile, Tedesco Angelo;

Ritenuto, viceversa, ingiustificata l’esclusione anche della candidatura del ricorrente R F, per le ragioni sopra evidenziate;

Considerato, pertanto, che il ricorso va accolto nei sensi di cui in motivazione;

Ritenuto, in relazione alla peculiarità e specificità della controversia, ricorrere giustificati motivi per denegare alla parte ricorrente il rimborso delle spese di lite che resteranno, pertanto, esclusivamente a suo carico;

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