TAR Lecce, sez. III, sentenza 2024-06-27, n. 202400822

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2024-06-27, n. 202400822
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202400822
Data del deposito : 27 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/06/2024

N. 00822/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00273/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 273 del 2024, proposto da
Cooperativa Sociale -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Maruggio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) presso l’Unione dei Comuni “Montedoro”, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;



nei confronti

Medihospes Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Michele P e Angelo Michele B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- della determinazione n. 12 del 30 gennaio 2024, con cui il Comune di Maruggio ha disposto l’esclusione della ricorrente “ dalla procedura aperta ”, indetta il 27 aprile 2023, “per l’affidamento del servizio di accoglienza di titolari di protezione internazionale nell'ambito del fondo nazione per le politiche e i servizi del Ministro dell'Interno S ” per il periodo 1/1/2023 - 31/12/2025;

- della nota prot. n. 11950 del 24/11/2023 di “ avvio del procedimento di verifica delle dichiarazioni rese ”;

- della nota prot. n. 12618 del 13/12/2023, con la quale il R.U.P. ha richiesto alla Commissione giudicatrice di procedere alla verifica in capo alla Società ricorrente del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dalla lex specialis ;

- del verbale della Commissione giudicatrice del 12/12/2023 avente ad oggetto “ verbale di accertamento post gara ” della carenza dei predetti requisiti;

- della nota prot. n. 12907 del 20/12/2023 di “ comunicazione preventiva dell’esclusione [..] ”;

- ove occorra, e nei limiti dell’interesse, del Disciplinare e del Bando di gara, nella parte in cui si dovesse ritenere che contengano un divieto assoluto, ed escludente, di dimostrare la sussistenza dei requisiti di carattere finanziario (fatturato globale e fatturato specifico) mediante la dichiarazione relativa agli ultimi tre esercizi approvati relativi agli anni 2020-2021-2022, ovvero per la declaratoria di nullità di dette disposizioni;

- del provvedimento di aggiudicazione, allo stato non conosciuto, ove medio tempore intervenuto;

- ove occorra, e nei limiti dell’interesse, di tutti i provvedimenti adottati dal Responsabile del procedimento e/o dalla Stazione Appaltante, ancorché, allo stato, non conosciuti nei loro estremi e contenuti, con riserva di motivi ulteriori;

nonché

- per la dichiarazione di inefficacia e/o per l’annullamento, con conseguente caducazione, del contratto, ove medio tempore stipulato, come effetto consequenziale dell’annullamento degli atti impugnati, con richiesta di subentro;

ed in quest’ultimo caso, per la condanna

al risarcimento del danno in forma specifica, ed in subordine per equivalente (danno emergente, danno da perdita di chance e danno curriculare), nella misura che sarà dimostrata in corso di causa per la denegata ipotesi di mancato subentro.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Maruggio e della Medihospes Cooperativa Sociale;

Visto il ricorso incidentale proposto il 16 marzo 2024 dalla Medihospes Cooperativa Sociale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 giugno 2024 la dott.ssa V C e uditi per le parti l’Avv. G. Prete per la parte ricorrente, l’Avv. G. M per il Comune di Maruggio, e l’Avv. A.M. B, anche in sostituzione dell’Avv. M. P, per la Cooperativa Sociale Medihospes;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. La Società Cooperativa ricorrente, con il ricorso principale notificato alle controparti il 28 febbraio 2024 e depositato in giudizio il successivo 9 marzo 2024, impugna la determinazione n. 12 del 30 gennaio 2024, con cui il Comune di Maruggio ha disposto la sua esclusione “ dalla procedura aperta ”, indetta il 27 aprile 2023, “ per l’affidamento del servizio di accoglienza di titolari di protezione internazionale nell'ambito del fondo nazione per le politiche e i servizi del Ministro dell’Interno S ” per il periodo 1/1/2023 - 31/12/2025, nonché tutti gli altri atti riportati in epigrafe. Chiede, altresì, la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato medio tempore con la Società Cooperativa controinteressata, con conseguente subentro nell’affidamento o, in subordine, la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno per equivalente monetario.

2. La Società ricorrente principale (aggiudicataria provvisoria, giusta verbale della Commissione giudicatrice del 7 settembre 2023) risulta essere stata esclusa dalla procedura di gara aperta, indetta il 27 aprile 2023, per “ l’affidamento dei servizi di accoglienza di titolari di protezione internazionale nell’ambito del fondo nazionale per le politiche e i servizi del Ministero dell’Interno dell’Asilo SAI (Ex Sprar, ex Siproimi) Maruggio - prog 653-2 per il triennio 2023/2025 ”, perchè, come si evince dalla gravata nota prot. n. 12907 del 20 dicembre 2023, di “ Comunicazione preventiva esclusione dell’operatore economico ISOLA dalla gara aperta de qua , “ dalla documentazione estratta dal portale infocamere della Camera di Commercio Industria, Agricoltura ed Artigianato di Taranto, si è verificato che per l’anno 2019 codesta società ha approvato un bilancio complessivo inerente il fatturato di euro 73.854,00, che sommandolo ai bilanci relativi agli anni 2020 (euro 120.486,00) e 2021 (euro 282.189,00) raggiunge la somma complessiva di euro 476.529,00, inferiore all’importo previsto quale requisito minimo finanziario dal disciplinare di gara stabilito all’articolo 6 lett. e) pari a euro 854.847,00; per quanto concerne il punto 6 lett. f), dello stesso disciplinare, afferente alla dichiarazione di aver realizzato un fatturato specifico nel settore di attività (servizi identici o analoghi all’oggetto dell’appalto ed ossia servizi relativi alla presa in carico in progetti di accoglienza) negli ultimi tre esercizi approvati (anni 2019 – 2020 – 2021) non inferiore a € 427.437,00, resa sempre da codesta società, emerge che il fatturato specifico nel settore di attività richiesta negli ultimi tre esercizi 2019 -2020-2021, non disponendo per l’anno 2019 del relativo specifico importo fatturato, anche a valerlo considerare per intero, la somma complessiva è, comunque, inferiore all’importo minimo richiesto dal disciplinare pari a euro 427.437,00 . Per quanto sopra, si ritiene che codesta società ISOLA non sia in possesso dei requisiti prescritti dal disciplinare di gara, pertanto, si concede termine di giorni 10 dal ricevimento della presente per presentare in forma scritta le proprie osservazioni e memorie, eventualmente corredate da ulteriori documenti tese a dimostrare quanto contestato .”.

Quindi, la S.A., ritenendo non conferenti le osservazioni conseguentemente presentate dalla Società Cooperativa odierna ricorrente, ne ha disposto la esclusione, con la determinazione comunale oggetto di impugnazione (insieme con gli altri atti riportati in epigrafe) con il ricorso introduttivo del presente giudizio, a sostegno del quale sono dedotte le censure di seguito rubricate.

3.1 Violazione e falsa applicazione della lex specialis . Violazione e falsa applicazione degli artt. 30 comma 7, 83 comma 2 e 86 del D. Lgs. n. 50/2016. Violazione e falsa applicazione della lett. c) dell’allegato XVII, parte I, al D. Lgs. n. 50/201616. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Motivazione illogica, contraddittoria ed irragionevole. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Istruttoria perplessa. Disparità di trattamento. Violazione dei principi di libera concorrenza e del favor partecipationis . Violazione del principio di proporzionalità. Illegittimità derivata.

Con questo primo gruppo di motivi di gravame, la parte ricorrente deduce, in primo luogo, che “ l’allegato B predisposto dalla stazione appaltante ed utilizzato dalla ricorrente per dichiarare il possesso dei requisiti riportava inequivocabilmente che il triennio da considerare era proprio 2020-2021-2022 e non 2019-2020-2021. ”.

In secondo luogo, e soprattutto, deduce che “ il disciplinare di gara per la comprova del possesso dei requisiti di capacità economica - finanziaria, sia per quanto concerne il fatturato globale sia per quanto attiene il fatturato specifico, fa riferimento agli “ultimi tre esercizi approvati ”. Conseguentemente, la Società ricorrente ritiene che, essendo stata la procedura de qua indetta il 27 aprile 2023 e scadendo il termine ultimo per la presentazione delle offerte il 31 maggio 2023, il richiamo operato dal Disciplinare di gara “ agli ultimi tre esercizi approvati ” deve intendersi riferito ai fatturati, complessivi e specifici (cioè nello specifico settore di attività oggetto di gara), risultanti dai bilanci

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