TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-10-13, n. 202315180

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-10-13, n. 202315180
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202315180
Data del deposito : 13 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/10/2023

N. 15180/2023 REG.PROV.COLL.

N. 08476/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ZI

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8476 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avvocato Sofia Pasquino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Taranto n. 21;



contro

Questura di Roma, non costituita in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

- del provvedimento del Questore emesso in data 24.04.2019, notificato in data 05.06.2019, di rigetto della domanda di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo presentata dalla ricorrente;

- degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al relativo

procedimento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4 bis, c.p.a.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 settembre 2023 tenutasi da remoto la dottoressa Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO e DIRITTO

1. In data 24.11.2007 la ricorrente faceva ingresso in territorio italiano, ottenendo la regolarizzazione in base alla previsione normativa di cui all’art. 1 ter del d.l. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla l. n. 102/009, a seguito di domanda presentata in data 26.09.2009 dal suo datore di lavoro Sig. -OMISSIS-

Deceduto quest’ultimo, il rapporto di lavoro proseguiva con la figlia del suddetto - Signora -OMISSIS-- che stipulava contratto a tempo indeterminato a far data dal 2011.

1.1. Successivamente, in data 12.04.2013, la Signora -OMISSIS- veniva condannata per associazione a delinquere dal Tribunale di Roma a 2 anni 6 mesi di reclusione e misura sicurezza dell’espulsione dallo Stato.

Detta condanna veniva confermata in appello, mentre il ricorso in Cassazione veniva dichiarato inammissibile.

Veniva poi disposta la sospensione dell’esecuzione della pena, con decreto del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

In data 14.05.2018 il Tribunale di Sorveglianza ne disponeva l’affidamento ai servizi sociali, con obbligo di dimora in Roma e obbligo di non allontanarsi dallo stesso comune senza autorizzazione ed altresì con obbligo di rincasare entro le ore 21 e di non uscire prima delle 07.00.

1.2. Quindi la domanda di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, medio tempore – in data 13.08.2016 – presentata tramite Poste italiane, veniva respinta con provvedimento del Questore emesso in data 24.04.2019 e notificato in data 05.06.2019.

2. Esso veniva impugnato in questa sede per i seguenti motivi di doglianza:

I) Violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 4, comma 3, del d. lgs. n.