TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2023-12-20, n. 202319349

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2023-12-20, n. 202319349
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202319349
Data del deposito : 20 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/12/2023

N. 19349/2023 REG.PROV.COLL.

N. 15037/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15037 del 2022, proposto da LL PO, VI EN, EF IA, LV Di NA, OV RF, IA RI, BI AS, MA LL, ET AC, AL TI, EL LO, UC De RO, AO RT, OV UC, TI ER, OV RS, UR IA, AR LL, RO MA, EA HE, TO AL, EP AR, UG CO, IG AN, TA IO, MA RA, OM OR, VI DO, FR ND, rappresentati e difesi dagli avvocati Raffaello Capunzo, Enrica Guerriero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

PI CI, non costituito in giudizio;



Annullamento

–della Deliberazione n. 44 del 21/09/2022 con cui il Comitato di Gestione dell’Agenzia delle Entrate ha deliberato di esprimere parere favorevole alle assunzioni, ai sensi dell’art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, della dott.ssa Gabriella Colla, della dott.ssa Patrizia Moretti, della dott.ssa Giuseppina Mazzocco, della dott.ssa Anna Agnello, del dott. Antonio Montuori e del dott. PI CI;

- degli atti di nomina degli incarichi, non conosciuti dai ricorrenti;

-. di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2023 la dott.ssa Francesca Mariani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti – funzionari dipendenti di Agenzia delle Entrate, risultati idonei non vincitori nella graduatoria finale di merito del concorso a 175 posti di dirigente di seconda fascia, approvata il 30.06.2021 – hanno impugnato la delibera n. 44/2022 e i connessi atti indicati in epigrafe, con cui il Comitato di Gestione dell’Agenzia delle Entrate ha reso parere favorevole all’assunzione di sei dirigenti ai sensi dell’art. 19, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001, senza procedere allo scorrimento della graduatoria concorsuale in cui i ricorrenti sono risultati idonei non vincitori.

2. Avverso tale decisione i ricorrenti hanno formulato due distinte, ma connesse, censure per “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 28 del d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e degli artt. 60 e 71 del d. lgs. 30 luglio 1999 n. 300; violazione e falsa applicazione dei principi in materia di conferimento di incarichi dirigenziali e dei principi in materia di reggenza degli uffici dirigenziali; violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost.; violazione del principio per cui l’accesso alla qualifica dirigenziale avviene a seguito di concorso pubblico; eccesso di potere e sviamento; Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della L.n. 241/1990; Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 del Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate ”.

In sostanza, sotto un primo profilo i ricorrenti hanno lamentato che la delibera impugnata avrebbe violato il principio del pubblico concorso perché, per l’accesso alla dirigenza pubblica, il ricorso al conferimento di incarichi al di fuori di tale meccanismo può avvenire in via eccezionale, solo se in funzione di temporanee esigenze dell’Amministrazione (come affermato anche da Corte Cost. 37/2015, proprio con riguardo ad incarichi dirigenziali conferiti dall’Agenzia), diversamente da quanto sarebbe accaduto nella fattispecie. Inoltre, il parere del Comitato sarebbe carente sotto il profilo motivazionale, non essendo neanche state chiarite le inderogabili esigenze di funzionamento degli Uffici che, in ipotesi, potrebbero giustificare il ricorso agli incarichi di cui si

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