TAR Salerno, sez. III, sentenza breve 2023-05-02, n. 202301009
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Testo completo
Pubblicato il 02/05/2023
N. 01009/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00474/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 474 del 2023, proposto dalla Società Cooperativa Sant'Andrea s.c.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati V G, U S, G T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Amalfi, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibile, Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibile - Guardia Costiera di Amalfi, non costituiti in giudizio;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
nei confronti
Il Timone Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giacomo Sparano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione
a - del provvedimento prot. n. 2548 del 06.02.2023 del Comune di Amalfi di revoca/decadenza della concessione demaniale n. 23 del 14.05.2021, per l’utilizzo di un box - biglietteria sito sul molo Cassone del porto di Amalfi
b - della nota prot. n. 22992 del 29.12.2022 del Comune di Amalfi di avvio del procedimento di revoca/decadenza della concessione sub a);
c - ove e per quanto occorra della nota del 28.07.2022 del Comune di Amalfi, con la quale si è attivata la verifica sul rispetto degli obblighi derivanti dall’aggiudicazione del box biglietteria in favore della Coop. Sant’Andrea;
d - ove occorra del verbale redatto in data 18.07.2022 dal Comune di Amalfi congiuntamente alla Direzione Generale della Mobilità della Regione Campania (non conosciuto);
e - della nota prot n. 4725 del 09.03.2023 del Comune di Amalfi, con la quale si è invitata la ricorrente alla riconsegna del bene per il giorno 14.03.2023, libero da cose e persone, ai fini della riassegnazione;
f - di tutti gli atti istruttori non conosciuti;
g - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Amalfi, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Capitaneria di Porto di Salerno e de “Il Timone”;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2023 il dott. R E e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente impugna il provvedimento di revoca/decadenza relativo alla concessione demaniale marittima n. 23/2021 di cui è titolare, avente ad oggetto l’utilizzo e la gestione di un box biglietteria installato nel porto di Amalfi, rilasciata in seguito alla procedura comparativa indetta nel 2018 dalla Regione Campania e gestita poi dal Comune di Amalfi in seguito al conferimento di funzioni amministrative disposto dall’art. 40 della legge regionale n. 5/2021.
Tale provvedimento rileva la violazione della disciplina di riferimento in quanto:
- la ricorrente ha conferito l’azienda relativa all’oggetto della concessione alla Sant’Andrea s.r.l. con atto del dicembre del 2018 e pertanto risulta priva dei requisiti di idoneità dichiarati in sede di partecipazione alla procedura;
- l’attività è stata esercitata utilizzando il personale della società Sant’Andrea s.r.l. anziché della cooperativa Sant’Andrea con conseguente configurabilità di un sub-affidamento non autorizzato;
- la ricorrente non dispone delle risorse indicate all’art. 3, lett. b), della concessione.
2. La ricorrente deduce che:
- la cessione di ramo d’azienda è stata prontamente comunicata alla Regione Campania al fine di ottenerne