TAR Napoli, sez. II, sentenza 2019-07-17, n. 201903941

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2019-07-17, n. 201903941
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201903941
Data del deposito : 17 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/07/2019

N. 03941/2019 REG.PROV.COLL.

N. 02636/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2636 del 2015, proposto da
S T, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Dessi', con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Segreteria T.A.R.;

contro

Comune di Acerra in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell'ordinanza di demolizione n.6 del 24.2.2015 del Comune di Acerra,

VI

Direzione - Gestione del Territorio, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o correlato;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2019 la dott.ssa G L S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Con il ricorso introduttivo è stata impugnata l’ordinanza di demolizione n. 6 del 24 febbraio 2015, relativa a plurime opere abusive, realizzate senza titolo (tra cui un intero fabbricato di tre piani con due ampliamenti, un manufatto adibito a cucina nel cortile, un gazebo e una tettoia). Nell’ordinanza si richiamano i precedenti dinieghi di sanatoria adottai ai sensi della L. 28 febbraio 1985, n. 47 “ Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive ” adottati sulle istanze n. 8074 del 29 marzo 1986 e n. 694 del 26 marzo 1986, (rispettivamente rigettate con atto n. 54 del 13 febbraio 2015 e n. 53 del 13 febbraio 2015;
provvedimenti lesivi che non risultano però impugnati).

2. Parte ricorrente deduce i seguenti motivi.

2.1. Sull’istanza di condono ai sensi della legge 47/1985 si sarebbe formato il silenzio-accoglimento, per effetto del decorso del tempo di 24 mesi dal suo inoltro completo di allegati documentali di cui all’art. 35, comma 18.

A prescindere dalla genericità della ricostruzione in fatto della vicenda procedimentale (la parte riferisce unicamente che, “ in ottemperanza a quanto richiesto dal Comune e a formale conclusione dell’iter procedurale della sanatoria di cui sopra depositava la documentazione prevista e versava gli interi oneri dovuti ”) è emerso, dall’esame della produzione documentale versata in atti, che all’esito di accertamenti eseguiti in loco nel corso del procedimento di sanatoria, era stata accertata la realizzazione di opere ulteriori e diverse da quelle oggetto della richiesta di condono (cfr. preavviso di diniego del condono del 2 ottobre 2014 e osservazioni depositate dopo).

In ogni caso, il Comune ha adottato, oltre il decorso del termine di cui all’art. 35 della legge 47/1985 e sulla base dei successivi accertamenti, atti di diniego espresso delle istanze di condono notificati alla parte e non impugnati, dei quali si dà -come detto- conto, anche nella motivazione dell’ordinanza di demolizione. Ciò comporta che, dovendosi escludere che il mero decorso del tempo comporti la inefficacia giuridica dell’atto sopravvenuto, tali provvedimenti di diniego, divenuti inoppugnabili, abbiano conferito un assetto stabile agli interessi in gioco, attestando, tra l’altro, anche l’irregolarità urbanistica delle opere realizzate dall’interessato che ha poi dato luogo all’ordinanza di demolizione oggetto del presente ricorso.

Tanto a prescindere dalla ricorrenza, nel caso di specie, dei presupposti per l’applicazione in concreto dell’invocato istituto del silenzio-assenso (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. VI, 09 aprile 2019, n.2328, la giurisprudenza anche più risalente ha ritenuto che il termine previsto dall'art. 35 comma 18 della legge 47/1985 inizia a decorrere solo dal momento in cui l'Amministrazione procedente è posta nelle condizioni di esaminare la domanda di condono, ossia solo a seguito dell'integrazione della documentazione richiesta all'interessato: cfr.

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