TAR Roma, sez. III, sentenza 2020-11-27, n. 202012690
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Pubblicato il 27/11/2020
N. 12690/2020 REG.PROV.COLL.
N. 12664/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12664 del 2013, proposto da
Soc La 4 Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati I S, D R, con domicilio eletto presso lo studio D R in Roma, via dei Prefetti, 17;
contro
Autorita' per Le Garanzie Nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della Delibera ordinanza-ingiunzione n. 91/13/CSP, emessa in data 12/09/2013 notificata a mezzo di posta elettronica certificata in data 02/10/2013, ad istanza dell?Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorita' per Le Garanzie Nelle Comunicazioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2020 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in trattazione, cui hanno fatto seguito plurime istanze di prelievo atte a scongiurare la perenzione ultraquinquennale, la società ricorrente, emittente radiotelevisiva, premette di aver convenuto con scrittura privata registrata il 14.12.2012, atto di cessione di ramo d’azienda relativo all’autorizzazione concernente l’emittente televisiva in ambito nazionale Shop In TV, in favore della società Telitalia s.r.l.
In data 26.4.2013 il MISE comunicava da AGCOM la sua positiva valutazione in ordine al possesso in capo alla cessionaria, Telitalia dei requisiti necessaria al subentro nell’autorizzazione inerente il marchio Shop In TV, affermando che la definitiva voltura veniva frattanto sospesa in attesa dell’effettuazione d parte di AGCOM dei necessari controlli.
AGCOM con nota del 31.7.2013 comunicava al MISE la non necessità nel caso di specie dell’autorizzazione di cui all’art. 1, co. 6, lett. co. 13 della L. n. 249/1997 in caso di cessione di ramo di azienda.
Senonché la stessa AGCOM di lì a poco ossia il 12.9.2013 adottava l’impugnata ordinanza ingiunzione sul presupposto per il quale difettava l’autorizzazione – di cui con la nota predetta aveva dichiarato la non necessità- nonché il formale provvedimento ministeriale di voltura dell’autorizzazione in favore della cessionaria di ramo d’azienda Telitalia.
E’ dunque oggetto del ricorso in epigrafe la delibera n. 91/13/CSP emessa dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in data 12 settembre 2013 e notificata in data 02 ottobre 2013.
1.1.Si è costituita AGCOM con relazione di servizio prodotta dalla difesa erariale, in resistenza al ricorso.
La ricorrente produceva il 5.2.20120 apposita memoria defensionale con la quale in sostanza riproduceva il primo motivo di gravame.
1,2, Alla pubblica Udienza del 7 ottobre 2020 sulle conclusioni delle parti il ricorso è stato trattenuto a sentenza.
2. Fondato ed assorbente si prospetta il primo motivo i ricorso con qui la ricorrente rubrica violazione degli artt. 3 e 97 Cost. ed eccesso di potere per travisamento del fatto e difetto di motivazione dolendosi in sintesi della circostanza per cui il provvedimento gravato, incentrato sull’assenza di formale atto di voltura dell’autorizzazione ceduta con il richiamato atto di cessione di ramo d’azienda registrato il 14.12.2012, sarebbe carente di presupposti e comunque imperniato su un’omissione ad essa non imputabile vale a dire l’omessa adozione dell’atto di voltura dell’autorizzazione televisiva di cui era titolare, a favore della cessionaria Telitalia.
Per la deducente siffatta omissione è vieppiù censurabile in quanto il provvedimento di voltura era stato sospeso in attesa dell’effettuazione dei controlli da parte di AGCOM, la quale peraltro con nota del 31.7.2013 in atti, dichiarava la non necessità dell’autorizzazione di cui alla l. n. 249/1997 in caso di cessione di azienda.
2.1. Ritiene il Collegio persuasiva la doglianza.
Basti all’uopo solamente evidenziare come alcuna responsabilità appare predicabile in capo alla sanzionata ricorrente per la mancata adozione del provvedimento formale di voltura, atteso che il MISE con la propria nota del 26.4.2013 (doc. 4 del ricorso) aveva affermato la “positiva valutazione del questo Ministero in capo alla TELE ITALA SRL in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla delibera