TAR Lecce, sez. III, sentenza 2020-05-08, n. 202000523
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Testo completo
Pubblicato il 08/05/2020
N. 00523/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00446/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 446 del 2018, proposto da
S A G e S V, rappresentati e difesi dall'avvocato L M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio A.S.I. Zona Industriale di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Manuela Bellini in Lecce, via Calabria n. 3;
IN VIA PRINCIPALE:
- per la condanna del CONSORZIO A.S.I. di BRINDISI - CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE di BRINDISI, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ad adempiere esattamente agli accordi contenuti nel contratto di cessione di immobile in procedura espropriativa del 31/10/2006, di cui al repertorio n. 84566, raccolta n. 29471, a firma del Notaio Michele Errico, Notaio in Brindisi, e conseguentemente a cedere ai ricorrenti la piena proprietà della strada realizzanda e poi realizzata per l'accesso alla particella 684 (rimasta di proprietà dei ricorrenti) da Via Sansone Monticelli, ora Via Dell'Edilizia, (identificata a catasto come segue, mapp. n. 687 – 707 – 805 – 803 – 801 – 802 – 804 – 709 – 685 – 716 – 712), determinando le modalità di esecuzione di tale adempimento, e le relative tempistiche, se del caso, con espressa nomina di un Commissario ad acta;
- nonché per la condanna del CONSORZIO A.S.I. di BRINDISI, CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE di BRINDISI, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni causati ai ricorrenti dalla ritardata esecuzione e consegna del passaggio in oggetto, ivi compresa la perdita di chance di vendita, tenuto conto anche che la strada è stata poi realizzata in maniera differente rispetto a quanto concordato a contratto tra le parti, danni da liquidarsi in € 50.000,00 o in quella diversa somma che verrà eventualmente determinata in corso di causa, previa opportuna consulenza tecnica d'ufficio e/o in via equitativa;
e IN VIA SUBORDINATA:
nella denegata ipotesi di parziale accoglimento della domanda principale e conseguentemente di accertamento, nella cessione del manufatto stradale, dell'esistenza di un diritto di comproprietà di terzi rispetto ai ricorrenti e/o della presenza di una servitù di passaggio da costituire in favore di terzi:
- ferma la richiesta di adempimento all'atto di cessione di cui al repertorio n. 84566, raccolta n. 29471, a firma del Notaio Michele Errico, Notaio in Brindisi, del 31/10/2006, per la condanna del CONSORZIO A.S.I. di BRINDISI, CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE di BRINDISI, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dei ricorrenti di ulteriori € 45.000,00, di cui € 30.000,00 a titolo di danno derivante dalla limitazione del diritto di proprietà a suo tempo garantito come pieno, ed € 15.000,00 per l'eventuale costituzione di servitù, con gli interessi legali dal dovuto alla data di effettivo pagamento, ovvero nella maggiore o minore somma accertata in corso di causa, o se del caso, in via equitativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio A.S.I. Zona Industriale di Brindisi;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art.84 commi 4 e 5 del D.L. n. 18/2020;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2020 il Cons. dott.ssa P M;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I fratelli S A G e S V, comproprietari, rispettivamente per la quota di 2/3 e di 1/3, di alcuni terreni siti in agro di Ostuni alla Contrada “Calavetta”, pervenuti agli stessi per successione, espongono quanto segue:
- stipulavano, in data 31/10/2006, con il “Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale” di Brindisi, avanti il Notaio Michele Errico, un contratto di cessione volontaria di immobile in procedura espropriativa, di cui al repertorio n. 84566, raccolta n. 2947;
- con tale atto, gli stessi cedevano al Consorzio resistente una zona di terreno meglio identificata nel Catasto Terreni del Comune di Ostuni come segue: Foglio 74 particella 685 di centiare 40, particella 686 di are 65,92, particella 687 di are 5,85 e particella 688 di are 35,60 - confinante a nord con la proprietà Telcom e Consorzio Sirsi, a sud con la proprietà So Massimiliano ed Eco Impresa, ad est con Strada Sansone - Monticelli e ad ovest con Consorzio S.I.S.R.I.;
- a fronte dell’acquisto, il predetto Consorzio corrispondeva a titolo di prezzo complessivi € 87.253,48 (di