TAR Roma, sez. V, sentenza 2022-06-24, n. 202208589
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2022
N. 08589/2022 REG.PROV.COLL.
N. 06184/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6184 del 2019, proposto da LA DA GR, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Baiocchetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, via Strinella, n. 14/L;
contro
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Direzione Generale del personale, Presso il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
AF AN TA, ER AR, EL AR, TE IL, FF IM US, NT Paola, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
a) nota n. 174578 del 25/05/2017, con cui la Direzione Generale del Personale portava a conoscenza di tutti i dirigenti che entro la prima metà del mese di giugno 2017 si sarebbero avviate le procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali non superiori;
b) nota n. 330241 U del 22/10/2018, con cui la Direzione Generale del Personale comunicava gli esiti dei lavori relativi alla procedura per il conferimento degli incarichi dirigenziali non superiori, pubblicati on line in data 25.10.2018;
c) valutazioni della procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali non superiori relative alle
sedi indicate da 1 a 10 nella dichiarazione di disponibilità presentata dalla ricorrente nelle quali, per
le sedi prescelte, è stato individuato quale primo classificato un avente diritto diverso dalla ricorrente;
E, per quanto possa occorrere:
- del D.M. 28 settembre 2016, recante la determinazione dei criteri generali e la disciplina delle modalità per il conferimento degli incarichi di funzione dei dirigenti penitenziari di livello non generale ai sensi del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, nonché l'individuazione dei criteri di conferimento degli incarichi temporanei;
- della “comunicazione dell'apertura delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non superiori” effettuata con nota n. 0329049 in data 17/10/2017 a firma del direttore generale del personale e delle Risorse del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, con la quale è stato dato avvio alla procedura per il conferimento degli incarichi dirigenziali non superiori;
- della nota n. 0388410 — 04/12/2017 nella quale è stata disposta l’integrazione della pubblicità delle posizioni dirigenziali disponibili per le seguenti sedi: Ufficio del Capo del Dipartimento - Ufficio IV Affari Legali, Ufficio del Capo del Dipartimento - Attività Ispettive e dei Controllo, Direzione generale dei detenuti e del trattamento - Ufficio V Detenuti Alta Sicurezza;
- nonché di tutti gli atti antecedenti, concomitanti e successivi a quelli esplicitamente impugnati anche se non conosciuti;
E, per la declaratoria:
- del diritto della ricorrente ad occupare una posizione utile all’assegnazione di un posto funzione in una delle sedi indicate da 1 a 10, della dichiarazione di disponibilità, in luogo del dirigente individuato
erroneamente dall’amministrazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 9 maggio 2022 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I. Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, depositato in data 07.02.2019 e trasposto in sede giurisdizionale per effetto dell’opposizione del Ministero della giustizia del 03.04.2019, ai sensi dell'art. 10 D.P.R. n. 1199/1971 e dell'art. 48 D. Lgs. n. 104/2010, la ricorrente, insistendo nel ricorso e riportandosi integralmente e tutte le deduzioni in fatto ed in diritto svolte con il primo mezzo di tutela, censura i provvedimenti indicati in oggetto.
II. In proposito, si premette in fatto che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, giusta nota prot. GDAP - PU - 0329049 del 17 ottobre 2017, ha avviato le procedure di conferimento degli incarichi non superiori, rendendosi " disponibili n. 254 posti di funzione ad incarico ordinario, distribuiti tra Amministrazione centrale e le Strutture territoriali(…) ”, con la precisazione che gli " incarichi espletati " di cui si sarebbe tenuto conto - ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 6, del citato D.M. - erano quelli relativi al " decennio anteriore all'anno della comunicazione dei posti disponibili ", cioè quelli espletati nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2016, e che - a mente del comma 7 dello stesso art. 3 - tutti i restanti incarichi espletati anteriormente al predetto decennio sarebbero stati inseriti nell'apposita parte denominata " Altri incarichi anteriori al decennio di riferimento 01/01/2007-31/12/2016' '.
La dott.ssa GR, avendo partecipato a tale procedura e manifestato la propria disponibilità a ricoprire uno degli incarichi indicati nella domanda di partecipazione, contesta la mancata attribuzione del punteggio relativo all'incarico svolto presso il P.R.A.P. per la Campania, dal 01.01.2007 al 23.06.2009, pari a 4,95 punti che aggiunti ai 14,14 punti ottenuti ai sensi dei commi 2 6 dell’art. 3 D.M. 28.09.2016 le consentirebbero di ottenere il punteggio complessivo di 69,09 e, quindi, il conferimento di una delle sei sedi dirigenziali fra le dieci indicate in domanda di disponibilità.
III. Il presente ricorso è fondato sui seguenti motivi di censura:
- violazione dei criteri generali di cui al D.M. 28 settembre 2016 e della disciplina delle modalità per il conferimento degli incarichi di funzione dei dirigenti penitenziari di livello non generale, ai sensi del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63. Violazione della “ comunicazione dell'apertura delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non superiori ” di cui alla nota n. 0329049 del 17/10/2017. Difetto di motivazione ed errore di fatto;
- violazione sotto un diverso profilo, dei criteri generali di cui al D.M. 28 settembre 2016, eccesso di potere per difetto di motivazione e sviamento dal criterio di valutazione imposto dalla norma;
- sviamento dai criteri di valutazione imposti dal decreto ministeriale e dal bando di concorso, difetto di motivazione circa l’assegnazione delle sedi e mancanza di congruità nell’azione amministrativa.
IV. - Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente, deducendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
V - All’udienza straordinaria del 23 maggio 2022, svolta in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 87, 4-bis c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I. Il ricorso è infondato.
II. Con il primo motivo, la dr.ssa GR lamenta che, nel valutare gli incarichi ex art. 3, commi 2-6, del D.M. 28.09.2016, l'Amministrazione ha mancato di considerare quelli da lei espletati, dal 1.01.2007 al 23.06.2009, in qualità, a suo dire, di direttore aggiunto di Uffici del P.R.A.P. Campania.
Rivendica quindi l'attribuzione di ulteriori 4,95 punti (seguendo l’“Algoritmo di calcolo dei punti attribuiti agli incarichi dirigenziali” e calcolando il punteggio dei 2,5 anni omessi presso il P.R.A.P. Campania), al fine di una