TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-07-14, n. 202304281

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-07-14, n. 202304281
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202304281
Data del deposito : 14 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/07/2023

N. 04281/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00352/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 352 del 2023, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, piazza Carità, 32;

contro

il Comune di Capri, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato A R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

a) del provvedimento di cui alla nota dell'11.11.2022 a firma del Responsabile delegato all'attività di tutela paesaggistica del Comune di Capri con la quale è stato comunicato il parere espresso dalla Commissione locale per il paesaggio presso il Comune di Capri nella seduta del 28.10.2022, specificandosi che esso valeva come diniego dell'istanza di autorizzazione paesaggistica.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Capri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2023 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente è proprietario in Capri di un immobile in via -OMISSIS- n. 37;
l’immobile è soggetto a vincolo paesaggistico e ricade in zona A – centro storico.

L’immobile si sviluppa su due livelli;
il piano terra ha destinazione commerciale e il primo piano (al quale si accede attraverso una scala interna) ha destinazione abitativa.

Sul terrazzo di copertura dell’immobile sono collocati una cisterna, il contatore dell’acqua e le unità esterne di apparecchi di climatizzazione.

Rappresenta il ricorrente che per accedere al terrazzo di copertura è necessario superare un muretto posto al margine della sovrastante via -OMISSIS- -OMISSIS- dato che tale terrazzo non dispone di un accesso dai piani sottostanti.

In data 17.3.2016 il dr. -OMISSIS- ha inoltrato al Comune di Capri S.C.I.A. e contestuale richiesta di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un piccolo cancelletto nel muretto di cinta del terrazzo onde consentire l’accesso (pedonale) a quest’ultimo.

2. Il ricorrente ha ricevuto, in data 27.3.2017 la nota prot. n. 7292 con la quale il Comune di Capri ha trasmesso la nota prot. n. 7230 del 13.04.2016, con la quale si comunicava il parere negativo espresso dalla commissione locale per il paesaggio.

Avverso tali atti il ricorrente ha proposto ricorso dinanzi a questo T.A.R., rubricato con n.

RG

2215/2017 che è stato dichiarato inammissibile con la sentenza 6884 del 2018 in quanto oggetto del ricorso era un atto di natura endoprocedimentale.

3. Il ricorrente ha sollecitato un nuovo esercizio di potere per il rilascio della autorizzazione paesaggistica che si è concluso con l’adozione dell’atto impugnato in cui, con espresso riferimento al nuovo parere della CLP, viene definitivamente respinta la domanda di autorizzazione paesaggistica.

4. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 in quanto all’interessato non sarebbe stata consentita la partecipazione procedimentale.

Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 146 del d.lgs 42 del 2004 poiché ai fini della valutazione della compatibilità paesaggistica dell’opera sarebbe stato necessario acquisire da parte del Comune il parere da parte della competente Soprintendenza.

Con il terzo e quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 in quanto la Commissione locale per il paesaggio avrebbe ritenuto in maniera del tutto apodittica la non compatibilità dell’intervento con le ragioni di tutela paesaggistica, astraendo sia dalle reali condizioni del contesto sia dall’effettiva natura ed impatto delle opere che si è chiesto di realizzare.

Inoltre, pur in assenza di qualsivoglia contrasto con le prescrizioni del P.T.P. ha ritenuto, del tutto illogicamente, l’esistenza di una compromissione del vincolo esistente in zona.

5. Successivamente alla ordinanza cautelare che ha sospeso glia atti impugnati, si è costituito il Comune di Capri chiedendo che il ricorso sia respinto.

6. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.

Dalla motivazione dell’atto impugnato viene in evidenza la consistenza dell’intervento edilizio ed il suo potenziale contrasto con gli strumenti urbanistici e di tutela paesaggistica configurandosi, nella prospettazione della amministrazione, come un detrattore ambientale, come una configurazione dissonante rispetto al paesaggio e al territorio, e compromissivo di un sito di altro pregio paesaggistico e monumentale.

Tuttavia la materia della tutela paesaggistica è una materia cogestita tra lo Stato, per mezzo delle competenti Soprintendenze, e l’amministrazione a cui il legislatore ha rilasciato il potere di rilasciare l’atto autorizzatorio.

6.1 Il quadro normativo che, nel tempo, ha delineato le regole procedimentali per il rilascio della autorizzazione paesaggistica nonché la specifica competenza attribuita alla autorità statale può essere sintetizzato come appresso.

Il regime previgente all’attuale regola procedimentale contenuta nell’art. 146 del d.lgs 42 del 2004 era in primis rappresentato dall’art. 7 della legge 1497 del 1939, poi sostituito dall’art. 1 della legge Galasso n. 431 del 1985 e da ultimo dall’art.-146 del d. lgs 42 del 2004.

L’art. 7 della legge del 1939 disponeva che “ I proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, dell'immobile, il quale sia stato oggetto nei pubblicati elenchi delle località, non possono distruggerlo né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio a quel suo esteriore aspetto che è protetto dalla presente legge. Essi, pertanto, debbono presentare i progetti dei lavori che vogliano intraprendere alla competente regia Soprintendenza e astenersi dal mettervi mano sino a tanto che non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione. È fatto obbligo al regio Soprintendente, di pronunciarsi sui detti progetti nel termine massimo di tre mesi dalla loro presentazione ”.

La norma disponeva, dunque, il divieto di realizzare trasformazioni edilizie prima della acquisizione della autorizzazione paesaggistica da parte dell’organo statale: la tutela del vincolo era di esclusiva competenza statale.

La regola è poi confluita nell’art. 1 della Legge Galasso la quale a sua volta ha disposto che: “ L'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, deve essere rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni. Le Regioni danno immediata comunicazione al Ministro per i beni culturali e ambientali delle autorizzazioni rilasciate e trasmettono contestualmente la relativa documentazione. Decorso inutilmente il predetto termine, gli interessati, entro trenta giorni, possono richiedere l'autorizzazione al Ministro per i beni culturali e ambientali, che si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il Ministro per i beni culturali e ambientali puo' in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla relativa comunicazione ”.

Ed infatti, con l’art. 82 del d.P.R. 616 del 1977 erano state delegate le funzioni di rilascio della autorizzazione paesaggistica alle Regioni con facoltà di sub delega agli enti locali ma il potere della autorità statale permaneva a tutela del vincolo in quanto la Soprintendenza poteva annullare con provvedimento motivato l’autorizzazione rilasciata dalla Regione.

La legge Galasso aveva poi conferito alle Regioni il potere autorizzatorio con facoltà di subdelega agli enti locali.

Sugli aspetti relativi al riparto di competenze al rilascio della autorizzazione paesaggistica ed alla portata degli effetti del potere di annullamento della Soprintendenza è intervenuta l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 9 del 2001 con principi ad oggi insuperati.

Il sistema è notevolmente mutato con l’entrata in vigore del d. lgs 42 del 2004 che ha scolpito il principio di cogestione del vincolo paesaggistico, sostituendo il potere di annullamento della Soprintendenza con un più efficace potere inibitorio che si esprime nel parere obbligatorio e vincolante sulla compatibilità paesaggistica degli interventi di trasformazione del territorio e che va richiesto dalla autorità regionale (o comunale) prima del rilascio della autorizzazione paesaggistica. Le ragioni che hanno determinato la scelta del legislatore vanno rinvenute nella necessità di limitare i frequenti fenomeni in cui, nelle more dell’esercizio del potere di annullamento da parte della Soprintendenza, venivano comunque realizzati da parte del privato interventi di trasformazione del territorio sulla base del titolo edilizio e della autorizzazione paesaggistica emessi a suo favore, casi in cui l’atto di annullamento della Soprintendenza interveniva quando ormai i valori paesaggistici risultavano compromessi.

7. Dalla lettura delle indicate disposizioni, come in parte già detto, emerge con chiarezza come sin dal 1985 la tutela del paesaggio si realizzi attraverso la cogestione del vincolo da parte dello Stato e della autorità competente al rilascio della autorizzazione paesaggistica.

Quest’ultima è atto autonomo e presupposto della concessione edilizia o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio, come si legge nell’art. 146 del d. lgs 42 del 2004.

8. Date queste premesse, appare evidente il vizio dell’atto impugnato per violazione della regola procedimentale che scandisce i poteri di rilascio dei titoli edilizi per opere a realizzarsi in zone sottoposte a vincolo paesaggistico.

Il Comune, infatti, avrebbe dovuto richiedere alla Soprintendenza di esprimere parere ai sensi dell’art. 146 del d. lgs. 42 del 2004 adeguandosi al contenuto del parere stesso.

9. Il ricorso va dunque accolto data la fondatezza del secondo motivo di ricorso con assorbimento delle ulteriori censure.

L’effetto conformativo della presente sentenza si sostanzia nell’obbligo del Comune di Capri di sottoporre alla competente Soprintendenza il progetto di intervento edilizio presentato dal ricorrente, e, successivamente determinarsi al contenuto vincolante di detto parere ai fini del rilascio o diniego della autorizzazione paesaggistica.

10. Le spese del presente giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti data la peculiarità della vicenda.

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