TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-07-14, n. 202304281

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-07-14, n. 202304281
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202304281
Data del deposito : 14 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/07/2023

N. 04281/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00352/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 352 del 2023, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, piazza Carità, 32;



contro

il Comune di Capri, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato A R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

a) del provvedimento di cui alla nota dell'11.11.2022 a firma del Responsabile delegato all'attività di tutela paesaggistica del Comune di Capri con la quale è stato comunicato il parere espresso dalla Commissione locale per il paesaggio presso il Comune di Capri nella seduta del 28.10.2022, specificandosi che esso valeva come diniego dell'istanza di autorizzazione paesaggistica.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Capri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2023 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente è proprietario in Capri di un immobile in via -OMISSIS- n. 37; l’immobile è soggetto a vincolo paesaggistico e ricade in zona A – centro storico.

L’immobile si sviluppa su due livelli; il piano terra ha destinazione commerciale e il primo piano (al quale si accede attraverso una scala interna) ha destinazione abitativa.

Sul terrazzo di copertura dell’immobile sono collocati una cisterna, il contatore dell’acqua e le unità esterne di apparecchi di climatizzazione.

Rappresenta il ricorrente che per accedere al terrazzo di copertura è necessario superare un muretto posto al margine della sovrastante via -OMISSIS- -OMISSIS- dato che tale terrazzo non dispone di un accesso dai piani sottostanti.

In data 17.3.2016 il dr. -OMISSIS- ha inoltrato al Comune di Capri S.C.I.A. e contestuale richiesta di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un piccolo cancelletto nel muretto di cinta del terrazzo onde consentire l’accesso (pedonale) a quest’ultimo.

2. Il ricorrente ha ricevuto, in data 27.3.2017 la nota prot. n. 7292 con la quale il Comune di Capri ha trasmesso la nota prot. n. 7230 del 13.04.2016, con la quale si comunicava il parere negativo espresso dalla commissione locale per il paesaggio.

Avverso tali atti il ricorrente ha proposto ricorso dinanzi a questo T.A.R., rubricato con n. RG 2215/2017 che è stato dichiarato inammissibile con la sentenza 6884 del 2018 in quanto oggetto del ricorso era un atto di natura endoprocedimentale.

3. Il ricorrente ha sollecitato un nuovo esercizio di potere per il rilascio della autorizzazione paesaggistica che si è concluso con l’adozione dell’atto impugnato in cui, con espresso riferimento al nuovo parere della CLP, viene definitivamente respinta la domanda di autorizzazione paesaggistica.

4. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 in quanto all’interessato non sarebbe stata consentita la partecipazione procedimentale.

Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 146 del d.lgs 42 del 2004 poiché ai

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi