TAR Bari, sez. III, sentenza 2009-11-25, n. 200902906

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2009-11-25, n. 200902906
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 200902906
Data del deposito : 25 novembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00980/2008 REG.RIC.

N. 02906/2009 REG.SEN.

N. 00980/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 980 del 2008, proposto da:
Società Anonima Bari Barletta s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. C V, con domicilio eletto presso C V in Bari, alla piazza Moro n.28;

contro

Anas s.p.a., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Bari, alla via Melo n.97;

per la restituzione in pristino stato –e risarcimento danni- di immobile ubicato in Bari, individuato in catasto al Foglio 7, p.lle 75 e 3, per complessivi mq. 6054 e particella 77, costituita da un fabbricato urbano con terrazzo, composto da un corpo rettangolare delle dimensioni di mq. 18,25 x 4,90 x h. 4,50, più circa 200 metri di terreno di pertinenza;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Anas s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28/10/2009 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1.-Con il ricorso in epigrafe, la società ricorrente ha chiesto la restituzione degli immobili di sua proprietà, in epigrafe meglio individuati;
in subordine, la pronunzia del provvedimento di acquisizione sanante ex art.43 d.P.R. n.327/2001.

Con sentenza n.167/09, superata l’eccezione preliminare di difetto di giurisdizione opposta dall’Amministrazione resistente costituitasi in giudizio con atto in data 23 settembre 2008, la domanda è stata accolta nel merito e disposta istruttoria per la quantificazione dell’entità del danno e del valore del bene;
ciò tenuto conto della richiesta avanzata dall’amministrazione stessa, negli scritti difensivi, di essere condannata al risarcimento dei danni in luogo della restituzione dei beni in questione, poiché utilizzati per scopi di interesse pubblico, secondo le previsioni dell’art.43 su richiamato.

Orbene, scaduto il termine prescritto per gli incombenti istruttori, come successivamente prorogato, sono stati acquisiti i risultati della disposta consulenza tecnica.

Il consulente, attraverso una corposa indagine, ha quantificato le due componenti del danno risarcibile, identificandole nel valore venale degli immobili in questione e nel mancato utilizzo degli stessi per il periodo di occupazione;
valori stimati ad oggi, non essendo stato ancora adottato il provvedimento di acquisizione sanante che solo potrà determinare il trasferimento della proprietà in capo all’Amministrazione resistente e la correlativa perdita per la società ricorrente.

Più precisamente, quanto alla determinazione del valore venale, ha considerato la particella n.77 edificabile poiché vi insisteva un fabbricato con effettiva destinazione residenziale, stimandola €.159.800,00;
le altre due particelle le ha invece classificate come agricole, fornendone una valutazione complessiva pari a €.14.529,60.

Quanto invece al mancato utilizzo dei beni in questione, ha rapportato il danno da occupazione illegittima alla misura degli interessi legali calcolati sul valore venale suddetto, in ciascun anno di occupazione illegittima stessa, con ciò allineandosi alle previsioni dell’art.43 più volte richiamato (comma 6, lett.b)). Tale norma fa invero riferimento agli interessi moratori che, per espressa previsione dell’art.1224 del codice civile, sono calcolati nella misura degli interessi legali salvo che, prima della mora, non fossero dovuti interessi in misura superiore.

L’importo complessivo è risultato pari a €.447.315,76.

5.-Pertanto, in accoglimento del gravame in epigrafe e aderendo alla richiesta dell’A.N.A.S., questa viene condannata al risarcimento dei danni in luogo della restituzione dei beni in questione poiché utilizzati per scopi di interesse pubblico e, quindi, al pagamento della somma determinata dal C.T.U., oltre interessi fino all’effettivo soddisfo;
salva l’indennità di occupazione per il periodo di occupazione legittima.

L’Amministrazione resistente è inoltre condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della società ricorrente e alla corresponsione dell’onorario al consulente tecnico, come quantificati in dispositivo.

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