TAR Roma, sez. I, sentenza 2022-06-17, n. 202208140

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2022-06-17, n. 202208140
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202208140
Data del deposito : 17 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/06/2022

N. 08140/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02964/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2964 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da M P, rappresentato e difeso dall'avvocato G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F C in Roma, viale Mazzini 55;



contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero della Salute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.04.2020;

- per quanto riguarda i motivi:

del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.04.2020;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Salute;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2022 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1.Parte ricorrente, con il ricorso introduttivo integrato da successivi motivi aggiunti, ha impugnato il DPCM del 10 aprile 2020, limitatamente alle disposizioni di cui all’articolo 1, lett. a), d), e) ed f), nonchè il successivo D.P.C.M. del 26 aprile 2020 (segnatamente, quanto alle disposizioni di cui all’articolo 1), denunciandone l’illegittimità in forza di articolati motivi di ricorso, in quanto previsioni asseritamente limitative di inalienabili diritti costituzionali.

Si sono costituite le amministrazioni intimate, contestando il gravame e chiedendone la reiezione.

Tutte le istanze cautelari, siccome proposte dal ricorrente, sono state rigettate.

La causa è stata discussa all’udienza del 23 marzo 2022.

2. Tanto sinteticamente premesso in fatto, rileva il Collegio che permane l’interesse dell’istante ad una pronuncia del TAR, nonostante l’efficacia temporale dei decreti gravati sia ormai spirata in corso di giudizio.

Il ricorrente è stato infatti destinatario di un verbale di contestazione di sanzione amministrativa da parte dei Carabinieri di Ospitaletto (fondato sulla trasgressione del divieto di circolazione imposto dagli atti gravati ed avverso il quale risulta aver proposto ricorso avanti la competente Prefettura locale) e dunque ha interesse a far dichiarare illegittimo il divieto trasgredito; inoltre il medesimo esponente si è espressamente riservato di proporre separata azione risarcitoria onde vedersi ristorati i pregiudizi materiali e morali asseritamente patiti per effetto delle misure governative in rilievo.

Di qui l’improcedibilità della domanda annullatoria e, viceversa, il perdurante interesse dell’istante ad ottenere una pronuncia di illegittimità degli atti gravati.

3. Tanto precisato, l’istante deduce una pretesa illegittimità degli atti per incostituzionalità delle norme alla base degli interventi governativi in

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