TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2024-04-30, n. 202400135

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2024-04-30, n. 202400135
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 202400135
Data del deposito : 30 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/04/2024

N. 00135/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00196/2019 REG.RIC.

N. 00234/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il SE

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 196 del 2019, proposto dai sigg.ri -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Paolo Sassi, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;



contro

la Regione SE e il Ministero della Cultura (già Ministero per i Beni e le Attività Culturali), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
il Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Di Nezza, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Campobasso, Corso Umberto I, n. 43.

sul ricorso numero di registro generale 234 del 2020, proposto dai sigg.ri -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Paolo Sassi, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;



contro

il Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Di Nezza, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;



per quanto riguarda il ricorso introduttivo di cui al R.G. n. 196 del 2019:

per l'annullamento

- del provvedimento di rigetto dell’istanza di autorizzazione paesaggistica in sanatoria ai sensi dell’art. 167 del D.lgs. n. 42/2004 emesso dalla Regione SE – IV Dipartimento “Governo del Territorio, mobilità, risorse naturali” in data -OMISSIS-2019, prot. n. -OMISSIS-;

- nonché di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali;

quanto ai motivi aggiunti del 17 settembre 2020 di cui al R.G. n. 234 del 2020:

per l’annullamento

- della nota comunale prot. n. -OMISSIS-2020 con la quale il Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco -OMISSIS- e del responsabile del servizio Arch. -OMISSIS-, respingeva la richiesta degli interessati finalizzata a ottenere l'astensione della medesima Arch. -OMISSIS- per motivi di grave inimicizia;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione SE, del Ministero della Cultura e del Comune di -OMISSIS-;

Vista l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-2020 resa nel giudizio n. 196/2019 R.G.:

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2024 il dott. Federico Giuseppe Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. I sigg.ri -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- sono proprietari di un fondo sito in via -OMISSIS- presso il Comune di -OMISSIS-, censito originariamente al Catasto terreni al Foglio n. -OMISSIS-, e confinante con il plesso scolastico di proprietà comunale sito nella stessa via.

2. A seguito della realizzazione da parte del Comune di un muro di contenimento dell’altezza di circa 20 metri, iniziava a defluire acqua piovana sul terreno della coppia -OMISSIS-/-OMISSIS-. Sicché la -OMISSIS- adiva il Tribunale di Isernia - Sezione civile, che, con sentenza del -OMISSIS-2008, n. -OMISSIS-, condannava il Comune all’esecuzione dei lavori necessari a scongiurare le predette infiltrazioni, attraverso la realizzazione di un cordolo sul muro per evitare il trabocco delle acque meteoriche, e di pozzette per la raccolta dell’acqua piovana, nonché il rappezzo della pavimentazione del parco giochi.

Adducendo che i lavori previsti non fossero stati realizzati a regola d’arte, la coppia diffidava poi il Comune a realizzare con urgenza gli interventi adeguati, senza che, tuttavia, tale richiesta avesse alcun esito.

3. La coppia, dunque, a quanto emerge dagli atti di causa, procedeva motu proprio alla realizzazione di alcuni degli interventi edilizi sul proprio fondo, e nello specifico di “ due tettoie a falde inclinate, l’una opposta all’altra, in modo tale da contenere il più possibile gli effetti del deflusso dall’alto delle acque ” (cfr. pag. 2 della sentenza di questo T.A.R. SE -OMISSIS-2015, n. -OMISSIS-).

4. Sennonché, a seguito di alcune segnalazioni, con nota n. -OMISSIS-2014 la Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS- informava l’Ufficio Tecnico del suddetto Comune sulla possibile realizzazione di abusi edilizi ad opera dei suddetti -OMISSIS-/-OMISSIS- sulla loro proprietà.

Così, il successivo 17 ottobre 2014, il Responsabile del Servizio, l’Architetto -OMISSIS-, si recava presso il fondo dei sunnominati, accompagnata da due vigili urbani, per effettuare un sopralluogo. L’accesso alla proprietà veniva però negato dalla figlia della coppia, la sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-: ma veniva riscontrato che sul sito si stavano eseguendo lavori edili, non conosciuti né previamente assentiti dall’Ente.

Sicché il Responsabile del Servizio, con nota denominata “ Segnalazione presunti abusi edilizi ” dell’11 novembre 2014, comunicava alla Stazione Carabinieri di -OMISSIS- la circostanza che, a seguito del sopralluogo del 17 ottobre 2014, era risultato che presso l’abitazione dei -OMISSIS-/-OMISSIS- si stavano realizzando interventi edili presumibilmente abusivi, ossia la sopraelevazione di una porzione di fabbricato, il rifacimento di un porticato antistante l’abitazione, l’eliminazione dell’accesso pedonale e la realizzazione di un casotto.

La nota significava come le opere suddette fossero state realizzate durante l’arco temporale intercorrente tra il 2010 e il 2014: ciò in ragione della comparazione fotografica tra le foto effettuate durante il sopralluogo e quelle estraibili dal portale “Google” tra il 2010-2011, anno di realizzazione del plesso scolastico viciniore. Si rappresentava, altresì, che dette opere, e “ in particolare la sopraelevazione di parte del fabbricato, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. necessitavano del Permesso di Costruire e di tutte le autorizzazioni, in particolare dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e dell’attestato di deposito sismico che deve essere richiesto ai sensi della Legge Regionale n. 20/1996, a seguito dell’ottenimento del Permesso di Costruire, alla Regione SE Servizio per le Costruzioni ”.

5. Un mese più tardi, e precisamente il 16 dicembre 2014, il Comune notificava quindi ai sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS- l’ordinanza di rimozione e demolizione n. -OMISSIS-2014 delle seguenti opere: manufatto in soprelevazione costituito da solaio in C.A. chiuso su due lati con muratura e coperto con struttura in legno lamellare, a falda inclinata, poggiante, su un lato, sul fabbricato esistente; rifacimento di un porticato esistente antistante l’abitazione, realizzato per una parte con copertura a falda inclinata e per l’altra con copertura piana, il tutto sorretto da pilastri in cemento rivestiti con mattoncini rossi; manufatto in muratura completamente chiuso.

Più in dettaglio, il provvedimento, dopo aver richiamato il contenuto del verbale di sopralluogo del 17 ottobre 2014, illustrava che:

a) l’intero territorio del Comune era sottoposto a regime vincolistico secondo il Piano Territoriale Paesistico – Ambientale di Area Vasta n. 5; le opere erano state realizzate, inoltre, senza previa sottoposizione ai controlli della Regione SE prescritti dalla normativa antisismica;

b) le opere in contestazione, stante la loro consistenza, dovevano essere considerate quali “interventi di nuova costruzione” ai sensi dell’art. 3, lett. e) del d.P.R. n. 380/2001, in quanto costituenti “ nuovi organismi edili caratterizzati da un proprio impatto volumetrico e ambientale e, dunque, idonei a determinare una trasformazione permanente urbanistico-edilizia ed ambientale del territorio ”;

c) pur in assenza di un’istanza della parte interessata diretta ad attivare il procedimento di accertamento di conformità urbanistica, le opere dovevano ritenersi insanabili ex post alla luce dei parametri vincolanti di cui al combinato disposto degli artt. 146 e 167, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 42/2004.

La nota di trasmissione del 16 dicembre 2014, inoltre, imponeva ai proprietari la sospensione immediata dei lavori in corso di realizzazione, la demolizione delle opere abusivamente realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi nel termine di 90 giorni dalla notifica del provvedimento.

6. Contestualmente, a seguito delle informazioni rese dal Responsabile del Servizio alle forze dell’ordine, la Stazione C.C. di -OMISSIS- comunicava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Isernia una notizia di reato con le note dell’8 e -OMISSIS-2014 (nell’ultima comunicazione veniva allegata, altresì, la citata ordinanza di demolizione).

7. La Procura della Repubblica di Isernia procedeva all’apertura del procedimento penale R.G.N.R. n. -OMISSIS-2014 nei confronti dei signori -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-.

In relazione al suddetto procedimento, la Procura della Repubblica ordinava al Comune l’effettuazione di un’ispezione sul fondo con decreto n. -OMISSIS-2014 del -OMISSIS-2014: sicché l’Ente procedeva a tale nuovo sopralluogo il 12 gennaio 2015, all’esito del quale i tecnici comunali confermavano sia l’entità degli abusi che la loro realizzazione successiva all’anno 2010.

La Procura procedeva alla conclusione delle indagini preliminari con l’avviso del 25 gennaio 2015, notificato agli interessati sigg.ri -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-.

L’Avviso, in particolare, contestava ai suddetti la commissione delle seguenti fattispecie di reato:

- il reato di cui al combinato disposto degli artt.