TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2020-05-08, n. 202004894

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2020-05-08, n. 202004894
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202004894
Data del deposito : 8 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/05/2020

N. 04894/2020 REG.PROV.COLL.

N. 02848/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2848 del 2019, proposto da
Da M d A G. &
C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati E D P e P G, domiciliata, ex art. 25 c.p.a., in Roma, presso la Segreteria del Tar;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato T D G, dell’Avvocatura dell’ente, presso la sede della quale, in Roma, via del Tempio di Giove, 21, è elettivamente domiciliata;

per l'annullamento

- della determinazione del Municipio Roma XII – U.O. Amministrativa e Affari Generali – Servizi Suap, OSP, IP, n. CQ/20193/2017, con cui è stata dichiarata la decadenza dell’autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari rilasciata con determina dirigenziale n. 598 del 15 luglio 1996;

- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale, o comunque connesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2020 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La società ricorrente, che gestisce l’attività di ristorazione denominata “Rossovino da Maurizio” nel locale sito in Roma, Via Edoardo Jenner n. 144, espone:

- di essere titolare dell’autorizzazione permanente all’installazione di impianti pubblicitari rilasciata con determinazione dirigenziale n. 568 del 15 luglio 1996 e di successiva autorizzazione, rilasciata con determinazione dirigenziale n. 4572 del 5 maggio 1997, riguardante i medesimi impianti pubblicitari;

- di aver presentato, in data 10 marzo 2016, istanza per la modifica dell’autorizzazione rilasciata 5 maggio 1997, consistente nella rimozione dalle tende e dei tassabili “CAFFE GRILL”;

- di aver ricevuto la nota del 4 ottobre 2016, prot. n. 82545, con la quale la direzione tecnica del Municipio Roma XII, le comunicava: a) il parere negativo in ordine alla modifica richiesta perché “ la coloritura, oltre al posizionamento su cortina, delle tende non è conforme al disposto dell’art. 6 lettera F) comma b) della D.C.C. 260/97 e s.m.i. ”;
b) la sospensione della valutazione in ordine alle dimensioni delle tende, in ragione della frammentarietà della documentazione da essa presentata e del mancato riscontro dell’autorizzazione di OSP e c) la possibile adozione del provvedimento di decadenza dell’originaria autorizzazione agli impianti pubblicitari rilasciata con D.D. n. 598 del 15/07/1996, in considerazione della “ difformità del titolo amministrativo con la vigente normativa ovvero la Delibera C.C. 260/97 ”;

d) di aver presentato istanza di riesame, con la quale rappresentava che era stata rilasciata la nuova autorizzazione OSP prot. n. CQ 1189/2016;

e) di aver ricevuto la nota del 13 dicembre 2017 con la quale il Municipio comunicava un ulteriore parere negativo alla modifica degli impianti pubblicitari, in quanto non conformi alla vigente normativa;

e) di aver presentato, in data 16 marzo 2017, ulteriore integrazione della documentazione già deposita, f) di essere stata destinataria di un nuovo parere negativo in data 27 settembre 2017, cui seguiva, dopo una sua nuova richiesta di riesame, l’adozione del provvedimento impugnato, emesso il 19 dicembre 2018, con il quale venivano disposti il rigetto dell’istanza di modifica e la decadenza dell’autorizzazione rilasciata con D. D. n. 598 del 15/07/1996.

Avverso il provvedimento impugnato deduce i seguenti motivi di doglianza:

I. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost – Violazione e/o falsa applicazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/90 – Violazione e falsa applicazione del comma 1 delle Norme Transitorie del Titolo II della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 260/97 – Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, ed in particolare per travisamento dei fatti, irragionevolezza ed illogicità manifesta.

La motivazione del provvedimento, nella parte in cui dispone la decadenza dalla precedente autorizzazione, sarebbe assertiva, atteso che la stessa viene connessa al rigetto della modifica senza che siano individuati ulteriori presupposti.

Mancherebbe, inoltre, il presupposto per l’applicazione del comma 1 delle Norme Transitorie del Titolo II della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 260/97 - in forza del quale: “ nei casi di nuova sistemazione, ristrutturazione o trasformazione degli impianti, questi devono essere adeguati alle nuove norme ” - atteso che, nel caso in esame, in ragione del diniego alla modifica, nessuna nuova sistemazione è intervenuta. L’amministrazione, inoltre, avrebbe applicato la disposizioni sopravvenute in maniera retroattiva.

II. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost – Violazione e/o falsa applicazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/90 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 21 quinquies e 21 nonies della L. n. 241/1990.

Mancherebbero i presupposti per l’adozione di un atto in autotutela. In particolare la adottata decadenza dell’autorizzazione n. 598 del 1996 non potrebbe qualificarsi in termini di revoca (sia perché manca il mutamento dello stato di fatto, sia perché manca la nuova valutazione dell’Amministrazione sugli interessi pubblici che vengono in gioco), né come annullamento d’ufficio ex art. 21 nonies della L. n. 241/1990 (che presuppone l’illegittimità originaria del provvedimento). Inoltre l’atto è stato adottato oltre il termine 18 mesi dall’emanazione del provvedimento oggetto di ritiro.

Si è costituita Roma Capitale, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 17 aprile 2019 l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento è stata accolta con riferimento alla parte di provvedimento con il quale è stata disposta la decadenza.

All’udienza del 28 aprile 2020, che si è svolta, ai sensi dell’art.84 comma 5, del D.L.n.18 del 17 marzo 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Preliminarmente occorre rilevare come il ricorso, alla luce di quanto specificato nell’oggetto e delle censure in concreto articolate è volto all’annullamento della determina CQ/20193/2017 nella sola parte in cui la stessa dichiara la decadenza dell’autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari rilasciata con determina dirigenziale n. 598 del 15 luglio 1996.

L’ulteriore effetto dispositivo della determina, e cioè il rigetto dell’istanza di modifica, non costituisce oggetto di impugnativa e, di conseguenza, oggetto del presente gravame.

Nel merito il ricorso è fondato, come già rilevato dal Collegio in sede cautelare con ordinanza non appellata da Roma Capitale.

Risulta infatti fondato il primo motivo di doglianza nella parte in cui la ricorrente, proprio partendo dal fatto che nessuna modifica del titolo autorizzatorio è intervenuta a suo favore, ha rappresentato la mancata ricorrenza dei presupposti ai quali la delibera C.C. n. 3260/97 subordina la produzione dell’effetto decadenziale.

E infatti, nel caso in esame, proprio in ragione del rigetto della richiesta di modifica non è dato ravvisare le ipotesi di nuova sistemazione, ristrutturazione o trasformazione di impianti di cui alla norma transitoria della delibera citata, e che avrebbero consentito una nuova valutazione della autorizzazione, né, in difetto di richieste di voltura, può trovare applicazione la diversa ipotesi di decadenza prevista dalla medesima disposizione transitoria per il caso di autorizzazione non conforme alla normativa sopravvenuta e decorso di un quinquennio dall’entrata in vigore della delibera medesima.

In conclusione il ricorso va accolto, con assorbimento di ogni altra censura, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato nella parte in cui dispone la decadenza dell’autorizzazione.

La spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

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