TAR Genova, sez. I, sentenza 2024-04-10, n. 202400262

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2024-04-10, n. 202400262
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202400262
Data del deposito : 10 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/04/2024

N. 00262/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00726/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 726 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati R V, D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Loano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato V B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio a Genova, via B. Bosco n. 31/4;

per l'annullamento

del provvedimento del Comune di Loano prot. n. -OMISSIS-, con il quale è stato disposto l'annullamento d'ufficio ex art. 19 e 21 nonies della L. 7 agosto 1990 n. 241 della DIA n. -OMISSIS-(prot. n. -OMISSIS-) e della CILA n. -OMISSIS- (prot. n. -OMISSIS-), nonché di ogni altro atto ad esso antecedente, conseguente e presupposto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Loano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2024 il dott. M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1) La ricorrente, proprietaria dell’immobile con destinazione a magazzino situato nel -OMISSIS-in -OMISSIS- ha presentato al Comune la DIA n. -OMISSIS-per effettuare le opere per la “ ristrutturazione edilizia con diversa distribuzione degli spazi interni e contestuale cambio di destinazione d’uso da locale di deposito ad abitazione ”.

2) In data -OMISSIS- sono stati iniziati i lavori i quali non sono stati completati entro il termine d’efficacia del titolo edilizio, sicché la ricorrente il -OMISSIS- ha presentato una CILA integrativa per il loro completamento, mancando mere opere interne di finitura.

3) Peraltro il Comune, in seguito alla presentazione della CILA ha adottato il provvedimento n. -OMISSIS- avente ad oggetto “ annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies comma 2-bis ” disponendo “ l’annullamento d’ufficio in autotutela ” della DIA e della CILA suddette “ ai sensi dell’art. 19 e dell’art. 21-nonies della Legge 7 agosto 1990 n. 241 ”.

4) Il citato provvedimento ha rilevato in particolare che l’intervento in questione, avendo mutato la destinazione d’uso dell’immobile da magazzino ad abitazione, contrasterebbe con la normativa tecnica attuativa del P.r.g. relativa al -OMISSIS-(zona BA, assimilata alla zona A) il cui art. 13 prevede il “… divieto di mutamenti di destinazione d’uso incompatibili con le caratteristiche tipologiche, architettoniche e dimensionali dell’edificio, di modifica dei connotati tipologici, funzionali ed architettonici …”.

5) L’oggetto del citato provvedimento ha richiamato il comma 2-bis dell’art. 21- nonies della L. n. 241/1990 in forza del quale è possibile procedere all’annullamento d’ufficio anche oltre il termine di 18 mesi dalla presentazione della DIA in caso di falsità definitivamente accertate in sede penale o di dichiarazioni sostitutive mendaci presentate dal dichiarante ma, nel corpo del testo del provvedimento stesso, non è stata indicata alcuna di tali ipotesi.

6) Con il ricorso di cui in epigrafe è stato chiesto l’annullamento del citato atto comunale del -OMISSIS- con deduzione dei seguenti 4 motivi:

I) violazione dell’art. 21- octies comma 2, L. n. 241/90 in ragione della mancata comunicazione di avvio del procedimento;

II) violazione del termine massimo di 18 mesi per l’annullamento in autotutela di atti ampliativi previsto (nel 2019) dall’art. 21- nonies , comma 1, della L. n. 241/90, con decorrenza dal 30° giorno successivo alla presentazione della DIA (art. 19 commi 4 e 6-bis L. n. 241/90) e difetto di motivazione in ordine al pubblico interesse sotteso all’annullamento d’ufficio;

III) violazione del principio del legittimo affidamento del privato;

IV) violazione dell’art. 13 del P.r.g. atteso che l’intervento in questione non avrebbe realizzato alcuna opera esterna.

7) Si è costituito in giudizio il Comune di Loano con richiesta di rigetto del ricorso.

8) All’udienza del 22.3.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

9) Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.

10) Per ragioni di logica e di economia processuale si deve iniziare l’esame dal SECONDO MOTIVO di ricorso con cui è lamentata la violazione del termine massimo di 18 mesi per disporre l’annullamento in autotutela della DIA previsto “ ratione temporis ” dall’art. 21- nonies , comma 1, della L. n. 241/90.

Il motivo è fondato, con le seguenti precisazioni.

10.1) Preliminarmente si deva dare conto che il Comune, nelle memorie difensive, ha rilevato che l’intervento realizzato dalla ricorrente esorbiterebbe da quelli effettuabili mediante mera Dichiarazione di Inizio Attività, con conseguente inefficacia della stessa DIA presentata il 18.2.2016. L’intervento realizzato, infatti, consisterebbe nel mutamento di destinazione d’uso tra categorie non omogenee in zona A e sarebbe qualificabile come ristrutturazione edilizia ai sensi art. 10, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 380 del 2001 nel testo ratione temporis vigente, quindi soggetta al permesso di costruire (cfr. ex pluribus : T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II bis, 24.7.2020, n. 8735;
T.A.R. Campania – Napoli, Sez. 2, 1.6.2020, n. 2145;
Cass. pen., Sez. III, 21 dicembre 2018, n. 57989).

10.2) Il Collegio, tuttavia, rileva che, per costante giurisprudenza, al cospetto di una DIA o di una SCIA riferita ad interventi non effettuabili con tali strumenti, anche trascorso il temine di legge per il controllo, non deve procedere in autotutela a norma dell’art. 21 nonies L. n. 241/ 1990, ma deve constatare l’inesistenza del titolo legittimante e “ Da ciò deriva l’inapplicabilità del termine decadenziale del potere inibitorio previsto dall’art. 19 della L. 241 del 1990, la cui scadenza esaurisce gli ordinari poteri di vigilanza edilizia solamente nelle ipotesi in cui gli interventi realizzati o realizzandi rientrino fra quelli realizzabili mediante SCIA. Per quelli soggetti a permesso di costruire, invece, deve applicarsi il comma 2-bis dell’art. 21 della medesima legge a mente del quale “restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all’attività ai sensi degli articoli 19 e 20 ” ( ex aliis : T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II bis, 24.7.2020, n. 8735;
Id 21.2.2022).

Pertanto se il Comune avesse inteso esercitare l’attività di vigilanza e/o sanzionatoria edilizia ai sensi degli artt. 27 e seguenti del D.p.r. n. 380/2001 e dell’art. 21, comma 2, della L. n. 241/1990, avrebbe dovuto dapprima verificare la possibilità di dichiarare inefficace la DIA e, in caso positivo, procedere alla dichiarazione d’inefficacia ed irrogare le sanzioni edilizie per le opere realizzate in assenza del titolo richiesto (in ipotesi il permesso di costruire).

10.3) Nel caso di specie, invece, l’impugnato provvedimento ha chiaramente esercitato il diverso potere di annullamento di ufficio ai sensi degli artt. 19 e 21- nonies della L. n. 241/90 e ciò è avvenuto:

- in violazione del termine perentorio di 18 mesi previsto dall’art. 21- nonies , comma 1 (vigente nel 2019) decorrente dal 30° giorno dalla presentazione della DIA del 18.2.2016 (art. 19, commi 4 e 6-bis della L. n. 241/90);

- in assenza di motivazione in ordine alla sussistenza dell’interesse pubblico all’annullamento officioso.

10.4) Non può neppure essere invocata la deroga a tale limite temporale prevista dal comma 2-bis dell’art. 21- nonies giacché il Comune, pur avendo menzionato tale norma nell’oggetto del provvedimento gravato, non ha indicato (né dimostrato) l’esistenza di false dichiarazioni o attestazioni presentate dalla ricorrente, limitandosi a rilevare la non assentibilità nel merito dell’intervento per contrasto con la normativa pianificatoria prevista per il centro storico, profilo che, in assenza negli atti del giudizio di documenti contenenti false dichiarazioni o dichiarazioni sostitutive mendaci, esula dalle ipotesi derogatorie del termine suddetto previste dalla norma in questione.

10.5) Il motivo è dunque fondato.

11) L’accoglimento del secondo motivo, con annullamento degli atti impugnati, consente l’assorbimento delle ulteriori doglianze dedotte.

12) Conclusivamente il ricorso è fondato per le ragioni sopra illustrate, con conseguente annullamento degli atti gravati di cui in epigrafe.

13) Resta salvo l’eventuale esercizio del diverso potere di controllo e sanzionatorio edilizio di cui agli artt. 27 e seguenti del D.p.r. n. 380/01, ove ne sussistano i presupposti.

14) Le spese del giudizio possono essere compensate in ragione della peculiarità delle questioni trattate.

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